Se manca la relata di notifica della sentenza impugnata il ricorso è improcedibile

Redazione scientifica
20 Settembre 2019

Se il ricorrente si limita a produrre copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile. È fatto salvo il caso in cui la sentenza con la relata di notificazione risulti comunque a disposizione del giudice in quanto prodotta dal controricorrente o acquisita mediante istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio e salvo che il ricorso per cassazione sia stato notificato entro 60 giorni dal deposito della sentenza impugnata.

Mancanza della relata di notifica. In un contenzioso vertente sul risarcimento del danno in relazione all'accertamento dell'usucapione di un terreno, la Cassazione ha rilevato preliminarmente l'improcedibilità del ricorso per mancato tempestivo deposito della documentazione comprovante l'avvenuta notifica della sentenza impugnata. Il ricorrente, infatti, si è limitato a produrre copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione.

Improcedibilità e casi in cui essa si evita. Tale circostanza, rileva la Cassazione, conduce inevitabilmente alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso, salvo nel caso in cui la sentenza con la relata di notificazione risulti comunque a disposizione del giudice in quanto prodotta dal controricorrente o acquisita mediante istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio e salvo che il ricorso per cassazione sia stato notificato entro 60 giorni dal deposito della sentenza impugnata.
Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza, l'onere di deposito a pena di improcedibilità entro il termine di cui al primo comma dell'art. 369 c.p.c. della copia della decisione impugnata unitamente alla relazione di notifica «è funzionale al riscontro, da parte della Corte di Cassazione – a tutela dell'esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile delle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale - della tempestività del diritto di impugnazione».
Aggiunge inoltre la Corte che «nessun rilievo si può riconoscere al deposito della predetta documentazione una volta decorso il termine perentorio previsto dall'art. 369, comma 1, c.p.c.» come ribadito dalla sentenza n. 8312/19, con cui le Sezioni Unite hanno ristretto sotto tale profilo l'ambito dell'improcedibilità al «c.d. “ambiente digitale”, vale a dire ai soli atti notificati a mezzo PEC e quindi con esclusione degli atti riguardanti notifica avvenuta nella forma tradizionale cartacea, come avvenuto nella specie».
Chiarito ciò, la Corte di Cassazione dichiara improcedibile il ricorso.

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