La nomina di due Commissioni di gara, se imposta dalle caratteristiche dei lotti da assegnare, non determina alcuna violazione dei principi di par condicio
20 Settembre 2019
E' illegittimo l'atto di annullamento in autotutela della procedura di gara per l'assegnazione di locali di proprietà di Roma Capitale da destinare alla realizzazione di progetti per attività culturali e di rilievo sociale, adottato in ragione dell'erronea supposizione di violazione della par condicio dei concorrenti, dell'imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, asseritamente discendente dalla nomina di due distinte Commissioni di gara per distinti lotti (invero, imposta dalle caratteristiche precipue dei lotti da assegnare). |