Il requisito di servizi o forniture similari non richiede servizi o forniture identici

Giusj Simone
20 Settembre 2019

Ove la legge di gara preveda quale requisito speciale l'aver svolto un servizio similare a quello oggetto di gara, la stazione appaltante non è legittimata ad escludere i concorrenti che non abbiano svolto tutte le attività oggetto dell'appalto, nè ad assimilare impropriamente il concetto di “servizi similari o analoghi” con quello di “servizi identici”, atteso che la ratio sottesa alla previsione della legge di gara è il contemperamento tra l'esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche.

La questione. Viene in rilievo, nell'ambito di una procedura negoziata per fornitura e posa in opera di un impianto per il trattamento del biogas ai fini del recupero, la legittimità della revoca di aggiudicazione in favore della prima classificata, e conseguente scorrimento della graduatoria in favore della seconda classificata, per aver la Stazione appaltante ritenuto non sussistente in capo alla prima il possesso del requisito speciale previsto dalla lex di gara, ovverosia aver realizzato nell'ultimo biennio almeno un impianto similare (per un certo importo) a quello oggetto di gara.

Servizi analoghi e servizi identici. Secondo la giurisprudenza ormai pacifica il concetto di “servizio similare o analogo” consente di contemperare l'esigenza di selezionare un imprenditore qualificato con il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche e non può essere assimilato al concetto di “servizio identico”: conseguentemente, perché un servizio (o una fornitura) possa considerarsi similare a quello posto a gara, deve valutarsi, secondo un giudizio di tipo complessivo in chiave di favor partecipationis, se il servizio (o la fornitura) rientri nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l'appalto, cosicché possa ritenersi che grazie ad esso il concorrente abbia maturato la capacità di svolgere/prestare il servizio/la fornitura richiesto/a. È, pertanto, illegittimo escludere i concorrenti che non abbiano svolto tutti i medesimi servizi oggetto dell'appalto ovvero assimilare i due predetti concetti (cfr. Cons. Stato, sez. III, 23 agosto 2018, n. 5040; Id., sez. V, 31 maggio 2018, n. 3267).

La sentenza. L'adito TAR, aderendo all'orientamento giurisprudenziale, ritiene che l'impianto realizzato da parte ricorrente, qualificato in termini espressi di impianto di depurazione, debba indiscutibilmente considerarsi quale servizio similare a quello previsto dalla legge di gara e che la Stazione appaltante, nel revocare la disposta aggiudicazione per mancanza del requisito speciale in capo a parte ricorrente (sull'assunto che la stessa avrebbe realizzato un impianto caratterizzato da una tecnica di depurazione diversa da quella propria dell'impianto oggetto di gara), abbia sostanzialmente – e del tutto illegittimamente – distorto il concetto di “servizio similare” assimilandolo al concetto di “servizio identico”, finendo per pretendere quale requisito qualificante l'aver realizzato impianti identici a quello oggetto di gara in contrasto con la rilevata ratio fondamentale di permettere la massima partecipazione alle gare d'appalto.

Il ricorso, pertanto, viene accolto, nonché dichiarata l'inammissibilità per difetto di interesse della nota di segnalazione ad A.N.A.C. della presunta falsità della dichiarazione in ordine al requisito speciale di partecipazione resa dalla ricorrente, che non assume carattere provvedimentale e definitivamente lesivo (cfr., in tal senso, TAR Lazio, Roma, sez. I, 7 giugno 2016, n. 6522).

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