Liquidazione giudiziale di gruppo e procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza di imprese appartenenti ad un gruppo

Girolamo Lazoppina
23 Settembre 2019

La vecchia legge fallimentare del 1942 non si occupava dei gruppi di imprese e conseguentemente dei fallimenti di imprese facenti parte di un gruppo. Tali evenienze, che pure si verificavano sovente, venivano affrontate sulla base della copiosa giurisprudenza intervenuta sul punto. Oggi, con l'approvazione del nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il legislatore ha colmato un vuoto legislativo che si trascinava da molti anni. L'Autore affronta l'argomento analizzandone dettagliatamente le norme codicistiche.
Premessa

La vecchia legge fallimentare del 1942 non si occupava dei gruppi di imprese e conseguentemente dei fallimenti di imprese facenti parte di un gruppo. Tali evenienze, che pure si verificavano sovente, venivano affrontate sulla base della copiosa giurisprudenza intervenuta sul punto.

Oggi, con l'approvazione del nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il legislatore ha colmato un vuoto legislativo che si trascinava da molti anni. L'autore affronta l'argomento analizzandone dettagliatamente le norme codicistiche.

La liquidazione giudiziale di gruppo

Il nuovo codice delle crisi d'impresa e dell'insolvenza, diversamente dalla vecchia legge fallimentare del 1942, disciplina espressamente la liquidazione giudiziale di gruppo. Esso prevede, agli articoli 287 e seguenti, l'ipotesi in cui più imprese che appartengono allo stesso gruppo si trovino in stato di insolvenza. Quando ciò si verifica esse possono proporre una liquidazione giudiziale unitaria presentando un unico ricorso davanti ad un unico tribunale. E' però necessario che ciascuna impresa abbia il centro degli interessi principali nello Stato italiano e – impregiudicata l'autonomia delle rispettive masse attive e passive - che risultino opportune forme di coordinamento nella liquidazione degli attivi; ciò al fine di soddisfare nel miglior modo possibile i creditori delle diverse imprese del gruppo.

La procedura della liquidazione giudiziale di gruppo

Giudice competente è il tribunale della circoscrizione giudiziaria in cui le imprese del gruppo hanno il centro degli interessi principali. Se però le imprese hanno il proprio centro degli interessi principali in circoscrizioni giudiziarie diverse, la competenza spetta al tribunale davanti al quale è stata depositata la prima domanda di liquidazione giudiziale. E se la domanda di accesso alla procedura è stata presentata contemporaneamente da più imprese dello stesso gruppo, competente sarà il tribunale individuato in base ai criteri di cui all'articolo 27 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in relazione al centro degli interessi principali della società, dell'ente o della persona fisica che, in base alla pubblicità prevista dall'articolo 2497-bis del codice civile, esercita l'attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, dell'impresa che presenta la più elevata esposizione debitoria a seguito dell'ultimo bilancio approvato.

Abbiamo già detto che condizione necessaria per l'avvio della procedura è che risultino appropriate forme di coordinamento nella liquidazione degli attivi. Pertanto il tribunale, una volta che il procedimento è stato incardinato, dovrà tener conto dei preesistenti reciproci collegamenti tra le varie imprese del gruppo, sia di natura economica e produttiva che relativi alla composizione dei patrimoni di ciascuna impresa; oltre che della presenza degli medesimi amministratori. In quest'ultimo caso nominerà, a meno che sussistano specifiche ragioni ostative, un unico giudice delegato, un unico curatore ed un comitato dei creditori per ciascuna impresa del gruppo.

Le spese generali della procedura graveranno su tutte le imprese del gruppo in proporzione delle rispettive masse attive.

Il nuovo codice inoltre, per rendere più efficace la gestione delle procedure liquidatorie delle imprese di uno stesso gruppo, che però sono sottoposte a separate procedure di liquidazione giudiziale o a separate procedure di concordato preventivo, anche davanti a tribunali diversi, ha previsto che gli organi di gestione delle diverse procedure debbano cooperare tra loro per il raggiungimento di tale fine.

Procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza di imprese appartenenti ad un gruppo

Le imprese facenti parte di un gruppo possono presentare domanda di accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza.

La domanda deve contenere informazioni dettagliate sulla struttura del gruppo stesso e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le diverse società o imprese. La domanda deve inoltre indicare il registro o i registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'articolo 2497-bis del codice civile in tema di direzione e coordinamento di società e depositare, se redatto, il bilancio consolidato di gruppo.

Comunque sia, per accertare la presenza di collegamenti di gruppo, il tribunale, il curatore o il commissario giudiziale possono rivolgersi alla CONSOB - o a qualsiasi altra pubblica autorità - e alle società fiduciarie per ottenere - entro quindici giorni dalla richiesta - le generalità degli effettivi titolari di diritti sulle azioni o sulle quote ad esse intestate.

Il ruolo del curatore

Nella liquidazione giudiziale di gruppo il curatore ha compiti specifici, propri di questa procedura, e compiti comuni alla liquidazione giudiziale ordinaria.

Intanto egli dovrà specificare nel programma di liquidazione le modalità di coordinamento degli attivi delle diverse imprese. E, nel caso in cui individui l'insolvenza di un'impresa del gruppo non ancora sottoposta a liquidazione giudiziale, dovrà segnalarlo agli organi di amministrazione e controllo. Potrà comunque promuovere direttamente l'accertamento dello stato di insolvenza.

Il curatore, sia nei casi di pluralità di procedure che nei casi di procedura unitaria, può promuovere nei confronti delle imprese del medesimo gruppo azioni volte ad ottenere la dichiarazione di inefficacia di atti e contratti relativi ai cinque anni precedenti il deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale. Ciò nel caso in cui tali atti abbiano avuto l'effetto di spostare risorse a favore di un'altra impresa del gruppo con pregiudizio dei creditori, fatto salvo il disposto dell'articolo 2497, primo comma, del codice civile sulla responsabilità di società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento di società. Il legislatore del 2009 (D.L. n. 78 del 2009 convertito con modificazioni dalla Legge n. 102 del 2009) ha precisato che in tale ambito per enti si debbano intendere i soggetti giuridici collettivi, diversi dallo Stato, che detengono la partecipazione sociale nell'ambito della propria attività imprenditoriale o per finalità di natura economica o finanziaria. Logicamente, spetterà alla società beneficiaria dimostrare di non essere stata a conoscenza del carattere pregiudizievole dell'atto o del contratto.

Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale aperta nei confronti di una società appartenente ad un gruppo, inoltre, può esercitare nei confronti delle altre società del gruppo l'azione revocatoria degli atti posti in essere dopo il deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno o nei due anni anteriori come disposto dall'art. 166 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Ancora, il curatore è legittimato ad esercitare le azioni di responsabilità di cui dall'articolo 2497 del codice civile in tema di direzione e coordinamento di società – ne abbiamo fatto breve cenno sopra - ed a presentare al tribunale la denuncia di cui all'articolo 2409 del codice civile nei confronti di amministratori e sindaci delle società del gruppo non sottoposte alla procedura di liquidazione giudiziale qualora vi sia il sospetto che questi, violando i propri doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possano arrecare danno alla società stessa o a una o a più società controllate.

Postergazione del rimborso dei crediti da finanziamenti infragruppo

Ai sensi dell'art. 292 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza quando la società, l'ente o la persona fisica che eserciti l'attività di direzione o coordinamento vanti crediti, anche a seguito di escussione di garanzia, nei confronti delle imprese sottoposte alla sua direzione e al suo coordinamento, o viceversa quando queste ultime vantino crediti nei confronti dei primi, tali crediti sono postergati rispetto al soddisfacimento degli altri creditori, se sono relativi a rapporti di finanziamento contratti dopo il deposito della domanda di liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore. Ciò non vale per i finanziamenti previsti dall'articolo 102 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in tema di finanziamenti prededucibili dei soci.

Se i predetti crediti sono stati rimborsati nell'anno anteriore alla domanda che ha dato luogo all'apertura della liquidazione giudiziale, si applica l'articolo 164 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza sui pagamenti dei crediti non scaduti e postergati.

In conclusione

Con il nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza il legislatore ha indubbiamente fatto un importante passo avanti verso la regolamentazione di un fenomeno diffuso, non più demandabile alla esclusiva interpretazione giurisprudenziale. Con il Titolo VI del codice - Disposizioni relative ai gruppi di imprese - contenente anche norme sul concordato ed in generale sulla regolazione della crisi o insolvenza del gruppo si è posto l'ambizioso obiettivo di disciplinare una materia forse troppo vasta per essere trattata in un numero esiguo di norme. Si tratta, in definitiva, di un primo ma non conclusivo passo verso la regolamentazione di una materia non ancora esaustivamente definita.

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