Integrale risarcimento al terzo trasportato da uno solo dei responsabili del sinistro se indica quale causa petendi la propria qualità di passeggero
23 Settembre 2019
Massima
Il trasportato su un veicolo a motore, che abbia patito danni in conseguenza di un sinistro ascrivibile a responsabilità tanto del vettore quanto del conducente del veicolo antagonista, può pretendere il risarcimento integrale da uno qualsiasi tra i due responsabili (e dai loro assicuratori della RCA), in virtù del principio generale della solidarietà tra i coautori di un fatto illecito di cui all'art. 2055 c.c., a condizione che sia stata indicata, quale causa petendi dell'azione giudiziaria proposta, la posizione di passeggero onde evitare la riduzione del risarcimento in ragione della diversa gravità delle rispettive colpe dei corresponsabili. Il caso
Il conducente-proprietario di una vettura ed i propri trasportati, rimasti coinvolti in un sinistro stradale, agivano congiuntamente nei confronti del conducente, del proprietario e della compagnia di assicurazione del veicolo antagonista per ottenere il risarcimento dei danni subiti. Il Tribunale di Foggia, accertata la responsabilità concorsuale di entrambi i conducenti i veicoli scontratisi, liquidava i danni subiti dagli attori (conducente-proprietario ed i propri trasportati) nella misura percentuale di responsabilità addebitabile alla controparte. La Corte d'Appello di Bari, adita dai soli trasportati sull'assunto dell'errata riduzione del risarcimento loro spettante in violazione dell'art. 2055 c.c., rigettava l'appello. I trasportati ricorrevano in Cassazione avverso detta sentenza. La questione
I terzi trasportati, rimasti danneggiati in conseguenza di un sinistro stradale, possono pretendere l'integrale risarcimento da uno solo dei responsabili dello stesso in virtù del principio generale della solidarietà tra i coautori di un fatto illecito di cui all'art. 2055 c.c.? Le soluzioni giuridiche
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in commento, rigetta il ricorso e conferma la decisione della Corte d'Appello. Coglie, inoltre, l'occasione per ricordare alcuni “punti fermi” in tema di risarcimento del danno subito dal terzo trasportato. In particolare, precisa la S.C. che il trasportato su un veicolo a motore, che abbia patito danni in conseguenza di un sinistro ascrivibile a responsabilità tanto del vettore quanto del conducente un terzo veicolo, può pretendere il risarcimento integrale da uno qualsiasi tra i due responsabili in virtù del principio generale della solidarietà tra i coautori di un fatto illecito, di cui all'art. 2055 c.c., senza che rilevi, ai fini della riduzione del risarcimento, la diversa gravità delle rispettive colpe dei corresponsabili o la diseguale efficienza causale di esse, trattandosi di circostanze destinate a rilevare soltanto ai fini della ripartizione interna dell'obbligazione risarcitoria. È necessario, però, evidenzia la S.C., che tale risarcimento sia richiesto utilizzando come causa petendi dell'azione giudiziaria la specifica posizione di trasportato. Ciò, sia che il diritto al risarcimento del danno venga fatto valere nei confronti del solo vettore, sia che venga fatto valere nei confronti del solo conducente il veicolo antagonista e sia, infine, che venga fatto valere nei confronti di entrambi. In altri termini, il danneggiato deve indicare che, proprio in quanto trasportato, egli ha diritto all'integrale risarcimento e può chiederlo, a sua scelta, a ciascuno dei corresponsabili. Nel caso in esame, tuttavia, l'atto di citazione faceva riferimento ad un'unica procura conferita al medesimo difensore sia dal vettore che dai trasportati. In sostanza, i trasportati, con il patrocinio della medesima difesa del proprio vettore, avevano agito sulla base della stessa posizione processuale senza operare alcuna distinzione tra le rispettive differenti posizioni. Infatti, rassegnando le medesime conclusioni, il vettore ed i trasportati avevano chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare il conducente il veicolo antagonista unico ed esclusivo responsabile nella causazione dell'incidente stradale e, conseguentemente, condannarlo, con il proprietario del veicolo e con l'assicurazione della RCA, eventualmente anche ex art. 2055 c.c., al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti nell'incidente. Sicché, le unitarie richieste giudiziali degli attori, senza alcuna distinzione tra le differenti posizioni degli stessi (vettore, da una parte, e trasportati, dall'atra), erano chiaramente rivolte ai convenuti sulla base della dedotta esclusiva responsabilità degli stessi nella causazione del sinistro e la richiesta di condanna ex art. 2055 c.c., così come formulata, era proposta nei confronti dei medesimi convenuti in quanto ritenuti corresponsabili dell'incidente in virtù della responsabilità solidale tra il conducente, il proprietario e la società assicuratrice del veicolo antagonista ai sensi dell'art. 2054 c.c. e dell'art. 144 cod. ass. e non già in base alla qualità di trasportati. Alla luce di quanto precede, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione della Corte di merito che aveva respinto l'appello avverso la sentenza del Tribunale.
Osservazioni
Nel caso esaminato dalla S.C., pare poter sostenere che l'errore compiuto dal difensore del vettore e dei trasportati sia stato quello di proporre, per tutti indistintamente, la medesima domanda giudiziale volta a far dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente il veicolo antagonista nella causazione dell'incidente pregiudicando, in tal modo, stante l'accertato concorso di colpa, la possibilità dei trasportati di ottenere, ai sensi dell'art. 2055 c.c., l'integrale risarcimento dei danni da uno solo dei corresponsabili. Al contrario, i trasportati, sin dall'atto introduttivo del giudizio, avrebbero dovuto indicare, quale causa petendi dell'azione dagli stessi intrapresa nei confronti del conducente il veicolo antagonista, la loro “qualità” di passeggeri e, dunque, chiedere, nel caso in cui la responsabilità del sinistro fosse addebitabile ad entrambi i conducenti (vettore e controparte), l'integrale risarcimento dei danni subiti in applicazione dell'art. 2055 c.c. a mente del quale «Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno». Peraltro, tale principio era già stato espresso dalla S.C. la quale, in un caso identico a quello oggetto della presente ordinanza, aveva avuto modo di precisare che «Il diritto del trasportato all'integrale risarcimento del danno costituisce una pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Corte …… a condizione che questi non sia anche proprietario del mezzo. È necessario, però, che tale risarcimento sia richiesto utilizzando come causa petendi la posizione di trasportato; e ciò sia che venga fatto valere il proprio diritto al risarcimento dei danni nei confronti del solo conducente del mezzo sul quale la vittima viaggiava, sia che venga fatto valere nei confronti del conducente del mezzo antagonista, sia, infine, nell'ipotesi in cui si agisca nei confronti di entrambi. In altri termini, il danneggiato deve indicare che, proprio in quanto trasportato, egli ha diritto all'integrale risarcimento e può chiederlo, a sua scelta, a ciascuno dei responsabili» (Cass. civ., sez. III, 16 aprile 2015, n. 7704). L'azione giudiziale dei trasportati, per come proposta, era volta, invece, a far accertare l'esclusiva responsabilità del conducente il veicolo antagonista nella causazione dell'incidente con conseguente sua condanna, in solido con il proprietario e l'assicurazione della RCA, all'integrale risarcimento dei danni e non già alla condanna dei convenuti per l'intero, ai sensi dell'art. 2055 c.c. nel caso di accertata corresponsabilità degli stessi. Infatti, la ratio dell'art. 2055 c.c. è quella di rafforzare la tutela del danneggiato nel caso in cui vi siano più responsabili di uno stesso evento dannoso e di agevolarlo sul piano probatorio. In sostanza, detta previsione normativa consente al danneggiato - nel caso di specie, il trasportato - di rivolgersi per l'intero risarcimento a ciascuno dei corresponsabili senza dover individuare l'incidenza causale della condotta di ognuno nella causazione del danno e, conseguentemente, agire nei confronti di ciascun corresponsabile pro quota. Pertanto, se è pacifico il diritto del trasportato di ottenere il risarcimento integrale da uno solo dei corresponsabili, è altrettanto pacifico che l'azione giudiziale debba indicare quale ragione giustificativa della domanda proposta la qualità di trasportato. Nel caso di specie, i traportati e il vettore avevano agito in giudizio congiuntamente, con il patrocinio dello stesso difensore, facendo valere un'unica posizione processuale e senza distinzioni tra le rispettive differenti posizioni di conducente e di traportati. Ciò, ha impedito ai trasportati di beneficiare del disposto di cui all'art. 2055 c.c. e, dunque, di ottenere da uno solo dei responsabili l'integrale risarcimento dei danni. Occorre, inoltre, precisare che, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2055 c.c., non rileva che il trasportato agisca nei confronti del proprio vettore ovvero nei confronti del conducente il veicolo antagonista ovvero, ancora, nei confronti di entrambi: ciò che rileva, invece, è che il trasportato indichi che proprio in quanto passeggero del veicolo coinvolto nell'incidente ha diritto all'integrale risarcimento e può chiederlo, a sua scelta, a ciascuno dei responsabili. Ovviamente, nel caso in cui il trasportato decida di agire nei confronti del solo vettore ovvero del solo conducente il veicolo antagonista, è necessario che la domanda sia rivolta nei confronti di un soggetto quantomeno corresponsabile poiché, diversamente, la domanda verrebbe rigettata per assenza di colpa del soggetto nei cui confronti ha agito. Tale orientamento, con particolare riferimento all'interpretazione dell'art. 141 del d.lgs. 209/2005 (cod. ass.), è stato di recente confermato dalla S.C. secondo cui il passeggero ha sempre diritto al risarcimento integrale del danno da parte della compagnia di assicurazione del veicolo a bordo del quale si trova al momento del sinistro, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nell'incidente, a condizione, però, che lo stesso non sia dipeso da caso fortuito ovvero dall'esclusiva responsabilità del conducente il veicolo antagonista (Cass. civ., sez. III, sent. 13 febbraio 2019, n. 4147). Ad abundantiam, giova precisare che il corresponsabile condannato per l'intero risarcimento ha azione di regresso nei confronti del (o degli altri) corresponsabile per la ripetizione della parte pagata in eccesso rispetto alla propria quota di responsabilità. Inoltre, in tema di risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione stradale, l'azione giudiziaria per il conseguimento dell'intero risarcimento, proposta dal trasportato danneggiato nei confronti del conducente di uno solo dei veicoli coinvolti in uno scontro, non implica di per sé una remissione tacita del debito nei confronti del corresponsabile del danno, né una rinuncia alla solidarietà, presupponendo la prima un comportamento inequivoco che riveli la volontà del creditore di non avvalersi del credito e la seconda che il creditore agisca nei confronti di uno dei condebitori solidali solo per la parte del debito gravante su quest'ultimo (Cass. civ., sez. III, sent. 16 febbraio 2012, n. 2211). |