Amministrazione può revocare l’aggiudicazione per inadempimento dell’affidatario cui il servizio sia stato consegnato in via d’urgenza
23 Settembre 2019
Precisato che la revoca dell'aggiudicazione per inadempimenti dell'aggiudicatario nell'esecuzione del servizio consegnato in via d'urgenza, in quanto giustificata dall'inaffidabilità dimostrata dall'operatore in limine executionis attiene ancora alla fase della procedura di affidamento, e non a quella dell'esecuzione del contratto – e ciò vale a radicare la giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. e) n. 1 Cod. proc. amm. – non v'è dubbio che la scelta di agire in autotutela è rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione aggiudicatrice e non costituisce atto dovuto. Non è imposto, insomma, all'amministrazione aggiudicatrice la revoca in autotutela dell'aggiudicazione anche per fatto imputabile all'aggiudicatario (ex multis, cfr. Cons. Stato, sez. V, 29 maggio 2019, n. 3576; V, 27 dicembre 2018, n. 7246; IV, 19 settembre 2018, n. 5344). |