Servizio di distribuzione del gas naturale: il rimborso spettante al concessionario uscente

Redazione Scientifica
24 Settembre 2019

L'applicazione retroattiva dei criteri di determinazione dell'entità del rimborso da corrispondere ai concessionari uscenti del servizio di distribuzione di gas naturale, anche in deroga a precedenti...

L'applicazione retroattiva dei criteri di determinazione dell'entità del rimborso da corrispondere ai concessionari uscenti del servizio di distribuzione di gas naturale, anche in deroga a precedenti pattuizioni convenzionali, non si pone in contrasto con i principi del diritto europeo (CGUE, 21 marzo 2019, C.-702/17). E non può desumersi l'illegittimità della medesima normativa per contrasto con l'art. 3 Cost. e l'art. 6 Cedu, considerato che, fatte salve specifiche eccezioni, detta retroattività è ammessa ove si giustifichi in forza di un “motivo imperativo di interesse generale”, che nel caso in esame si individua nell'esigenza di conformare il sistema delle concessioni in vigore ad un regime concorrenziale attraverso procedure di gara per la scelta del gestore.

La necessità di far cessare le concessioni ancora in essere, regolando in via transitoria gli effetti di tale cessazione sui rapporti economici tra le parti, ha comportato l'introduzione di criteri di calcolo in parte sostitutivi rispetto a quelli precedentemente individuati dalle parti in via convenzionale, attraverso una regolazione che ha inciso sui pregressi rapporti negoziali con efficacia retroattiva.

Un intervento che si mostra ragionevole all'esito del sindacato giurisdizionale in quanto conforme all'esigenza di interesse generale di facilitare lo svolgimento di gare per l'affidamento del servizio, tutelando gli utenti e riducendo i costi per enti locali e imprese.

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