La Consulta sul fine vita: non è punibile chi a determinate condizioni agevola il proposito di suicidio
26 Settembre 2019
La Corte ha ritenuto «non punibile ai sensi dell'art. 580 c.p., a determinate condizioni, chi agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che egli reputa intollerabili ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli» In attesa dell'intervento legislativo la Corte ha affrontato il tema del fine vita subordinando la non punibilità dell'aiuto al suicidio al rispetto delle modalità previste in tema di consenso informato, cure palliative e sedazione profonda continua (artt. 1 e 2 l. n. 219/2017), nonché alla verifica «sia delle condizioni richieste che delle modalità di esecuzione da parte di una struttura pubblica del SSN, sentito il parere del comitato etico territorialmente competente». Si tratta di condizioni e modalità procedimentali desunte da norme già presenti nell'ordinamento in virtù della necessità di evitare rischi di abuso nei confronti di persone particolarmente vulnerabili, necessità già evidenziata nell'ordinanza n. 207/18. |