Responsabilità genitoriale e mantenimento del minore: quando non si applicano i regolamenti europei
27 Settembre 2019
Il fatto. Un uomo ha convenuto la moglie dinnanzi al Tribunale di Roma, chiedendo lo scioglimento del matrimonio e formulando domande in punto affidamento e mantenimento della figlia minore, residente in Svizzera. La madre, che aveva chiesto il divorzio in Svizzera, costituendosi in giudizio, ha eccepito la litispendenza internazionale, contestato l'insussistenza della competenza giurisdizionale in punto provvedimenti per la minore e chiesto il rigetto della domanda di divorzio, assumendo che non fosse trascorso il termine biennale di separazione chiesto dalla legge svizzera. Il Tribunale pur affermando la propria competenza, dichiarava improcedibile la domanda del ricorrente, per mancato rispetto del termine biennale. Dello stesso parere anche la Corte d' appello, che dichiarava altresì il difetto della giurisdizione dell'Autorità giudiziaria italiana in merito all'affidamento della minore, alla frequentazione con il padre e al mantenimento in applicazione del Reg. Ue 2201/03 e dal Reg.Ue 4/09. L'uomo ricorreva in Cassazione.
Il divorzio sulla base della legge svizzera. La Cassazione ha stabilito che la legge applicabile alla pronunzia sullo status deve essere individuata in base all'art. 8, lett a) del Regolamento CE n. 1259/2010 e, dunque, nel caso di specie, nella legge svizzera quale legge dello Stato in cui i coniugi erano abitualmente residenti; ciò premesso il giudice italiano avrebbe dovuto considerare non solo l'art. 114 del codice civile svizzero ma anche gli artt. 292 cod. proc. Svizzero -avente portata non solo processuale- nonché gli artt. 112 e 115 del codice civile svizzero. Conseguentemente, in accoglimento parziale del ricorso, la Cassazione ha stabilito che la pregressa separazione (anche di fatto) biennale richiesta dall'art.114 citato non rendeva, nel caso di specie, inammissibile la domanda di divorzio, trattandosi di requisito derogabile allorquando il divorzio è richiesto da entrambi i coniugi (accompagnato da una convenzione almeno parziale sugli effetti). Nel caso di specie la presentazione, seppure in Svizzera, della domanda di divorzio da parte della moglie dimostrava la volontà della stessa di porre fine al vincolo.
La competenza sui provvedimenti inerenti la minore. La Corte ha invece confermato l'insussistenza della competenza giurisdizionale italiano in punto affidamento e mantenimento della minore ma ha corretto, ex art. 384 c.p.c., la motivazione della sentenza impugnata. La Cassazione ha infatti precisato che, essendo la convenuta residenza in Svizzera, non potevano trovare applicazione né il Reg. Ce 2201/03 né il Reg. CE 4/09 (invece utilizzati dai giudici di primo e secondo grado), giacché la Svizzera non è stato membro dell'Unione Europea; in questo caso, dunque, la competenza giurisdizionale avrebbero dovuto essere individuata dal Giudice italiano: a) in punto affidamento sulla base dell'art. 5 della Convenzione dell'Aja del 19 Ottobre 1996); b) in punto provvedimento economici sulla base dell'art. 5, par. 2 lett.c) della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007. In applicazione di detta normativa convenzionale, la competenza giurisdizionale sulle domande accessorie formulate dal padre spettava dunque alla Svizzera, quale giudice del luogo di residenza abituale della minore.
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