L'opposizione alla perenzione è valida se mancano la copia digitale e/o l'attestazione di conformità del ricorso?
27 Settembre 2019
Nel processo amministrativo telematico il mancato deposito digitale o l'assenza della firma digitale non danno luogo a inesistenza o nullità degli atti, ma solo a una situazione di irregolarità. Ergo il giudice amministrativo deve ordinare alla parte che ha redatto, notificato o depositato un atto in formato cartaceo di regolarizzarlo in formato digitale nel termine perentorio all'uopo fissato. Deve depositare anche l'attestazione di conformità del cartaceo alla copia digitale, pena l'improcedibilità del ricorso. Deve essere accolta l'opposizione al decreto di perenzione se la segreteria non invia apposito avviso ex lege o se, malgrado l'stanza delle parti, non viene fissata una nuova udienza. È quanto chiarito dal TAR Lazio in una serie di ordinanze relative all'opposizione al decreto di perenzione ex art. 82 c.p.a. (nn. 8248, 7303 e 7127 rispettivamente depositate il 24, 5 e 3 /06/19).
Cos'è la perenzione? L'art. 82 c.p.a. disciplina la perenzione dei ricorsi ultraquinquennali. Il comma 1 sancisce che «dopo il decorso di cinque anni dalla data di deposito del ricorso, la segreteria comunica alle parti costituite apposito avviso in virtù del quale è fatto onere al ricorrente di presentare nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura di cui all'art. 24 e dal suo difensore, entro centottanta giorni dalla data di ricezione dell'avviso. In difetto di tale nuova istanza, il ricorso è dichiarato perento». Nelle ordinanze in esame nel primo caso, ricevuto detto avviso, essendo il ricorrente interessato ad una decisione sul caso, era stata presentata l'istanza nei termini di legge, ma non era stata fissata una nuova udienza. Nel secondo il TAR ha assegnato il termine di 20 giorni per rinnovare la notifica sanando le irregolarità del ricorso e della procura alle liti presentate solo in forma cartacea anziché digitale, come previsto dalla normativa PAD e nel terzo la segreteria non aveva inviato detto avviso. Si segnala che l'ordinanza n. 8248 fornisce un'esegesi dell'art. 82 volta a salvaguardare il diritto ad agire in giudizio, seppure inteso come venir meno dell'interesse ad una decisione, stabilendo che la perenzione «può prodursi solo ove il ricorrente nei cinque anni successivi al deposito del ricorso non abbia posto in essere alcun atto di impulso del processo, circostanza questa che costituisce presupposto perché l'avviso che la segreteria manda al ricorrente, ai sensi dell'art. 82, comma 1, c.p.a., possa produrre i suoi effetti».
Sanatoria delle irregolarità nel deposito digitale. Come esplicato nella massima la l. n. 197/2016 ed il d.P.C.M n. 40/2016 impongono il deposito telematico del ricorso, della procura alle liti e degli altri documenti processuali e che gli stessi siano sottoscritti con firma digitale. La prassi ha anche preso in considerazione il PDF formato dalla scannerizzazione del loro formato cartaceo. Queste irregolarità sono sanate dal deposito digitale degli stessi e dall'attestazione di conformità alle copie cartacee, pena l'inammissibilità del ricorso. |