Servizi assicurativi: obbligatoria l'indicazione degli oneri di sicurezza aziendale

27 Settembre 2019

Deve escludersi la riconducibilità dei servizi assicurativi alla categoria dei “servizi di natura intellettuale” per i quali l'art. 95, comma 10, c.c.p. prevede, in via eccezionale, l'esenzione dall'obbligo di specifica indicazione degli oneri di sicurezza aziendale in sede di offerta.

La vicenda. L'associazione Croce Rossa Italiana indiceva una procedura aperta, suddivisa in tre lotti, per l'affidamento dei servizi di copertura assicurativa. Uno dei lotti aveva ad oggetto la copertura assicurativa degli infortuni del personale volontario. Un operatore economico, concorrente per il citato lotto, ometteva di indicare nell'offerta economica gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e, pertanto, veniva escluso dalla gara.

Il concorrente presentava ricorso avverso la predetta esclusione, sostenendo che i servizi assicurativi oggetto dell'appalto fossero riconducibili a servizi di natura intellettuale e, dunque, esclusi dall'obbligo di indicare gli oneri relativi alla sicurezza aziendale per espressa previsione dell'art. 95, comma 10, c.c.p.

La questione giuridica. La questione giuridica sottesa al caso in esame concerne la natura del servizio oggetto della gara, ossia il servizio di assicurazione per la copertura degli infortuni al personale volontario, e, in particolare, la riconducibilità di quest'ultimo a un servizio di natura intellettuale.

La sentenza ricostruisce l'ambito di applicazione dell'art. 95, comma 10, c.c.p. e rileva che:

  • la natura “intellettuale” della prestazione non si esaurisce nel suo carattere “immateriale”, occorrendo anche che essa sia prevalentemente caratterizzata dal profilo professionale e, dunque, personale, della prestazione resa;
  • il luogo in cui le prestazioni debbono essere svolte non costituisce elemento dirimente;
  • il contratto di assicurazione, a differenza del servizio di brokeraggio, non concerne né un'attività di consulenza, né, più in generale, un'attività da svolgersi nei locali dell'impresa prestatrice del servizio, ma implica una serie di attività materiali e giuridiche standardizzate inserite in una complessa organizzazione aziendale, in cui difetta un apporto personale e professionale del singolo operatore.

La conclusione. Il TAR afferma che deve escludersi la riconducibilità dei servizi assicurativi alla categoria dei “servizi di natura intellettuale” per i quali l'art. 95, comma 10, c.c.p. prevede, in via eccezionale, l'esenzione dall'obbligo di specifica indicazione degli oneri di sicurezza aziendale in sede di offerta.

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