RTI verticale è inammissibile senza una chiara distinzione tra prestazione principale e prestazioni secondarie

Simone Abrate
30 Settembre 2019

Sussiste un indefettibile legame tra il RTI verticale e l'oggetto della gara. La stazione appaltante deve individuare le prestazioni principali e secondarie nella legge di gara, non potendo lasciare all'autonomia delle parti private la scelta delle prestazioni da svolgere, tenuto conto del differente regime relativo alla responsabilità che si applica ai RTI verticali.

Il caso. Il Raggruppamento temporaneo d'imprese ricorrente ha chiesto l'annullamento della propria esclusione, comminata dalla stazione appaltante a causa dell'inammissibilità della forma associativa di tipo “verticale” prescelta dalle imprese ricorrenti.

In particolare, richiamando quanto disposto dall'art. 48, comma 2, del Codice, la stazione appaltante sottolineava di non aver operato, tra le varie prestazioni di cui si compone il servizio, una distinzione tra prestazione principale e prestazioni secondarie e che pertanto l'unica forma associativa ammessa ai fini della partecipazione alla procedura fosse quella di tipo “orizzontale”.

Secondo la ricorrente, invece, la determinazione impugnata sarebbe illegittima poiché il solo dato formale dell'indicazione di RTI “verticale” nella dichiarazione in gara non sarebbe sufficiente a giustificare l'esclusione a fronte del rispetto delle prescrizioni di gara e della sussistenza in concreto in capo alla stessa delle condizioni e dei requisiti per una partecipazione come raggruppamento “orizzontale”.

La soluzione del Tar Lazio. Il Tar Lazio ha dapprima rilevato che l'oggetto dell'appalto non è costituito da tre autonomi servizi: le diverse prestazioni indicate (Servizi di gestione amministrativa e giuridica; di gestione e conduzione tecnica; di supporto ai processi di valorizzazione del patrimonio) sono pertanto dei meri componenti del servizio unitario oggetto di gara, ed hanno soltanto carattere descrittivo e funzionale all'individuazione degli elementi prestazionali aggregati da considerare in offerta tecnica ed economica.

Il TAR ha quindi affermato che, in presenza di un solo servizio, pur se complesso, non è mai possibile il ricorso a RTI verticali, in quanto ciò che caratterizza il raggruppamento di tipo verticale è la disomogeneità e la differenziazione delle capacità e dei requisiti posseduti dai componenti del raggruppamento medesimo, portatori – nel caso di ATI verticali – di competenze distinte e differenti.

Inoltre, per poter ricorrere a RTI verticali l'oggetto dell'appalto deve riguardare prestazioni e tipologie di servizi effettivamente autonome e specifiche, differenziabili e scorporabili, tanto da poter essere svolte da soggetti distinti, dotati di determinati requisiti di qualificazione, idonei allo svolgimento di quelle particolari prestazioni che costituiscono secondo la stazione appaltante, valore secondario.

Tale distinzione spetta esclusivamente alla stazione appaltante, la quale deve individuare le prestazioni principali e secondarie da ripartire all'interno dell'associazione tra i suoi componenti, non potendo consentirsi all'autonomia delle parti private la scelta delle prestazioni da svolgere, tenuto conto del differente regime relativo alla responsabilità che si applica alle ATI verticali (cfr. Cons. St., Sez V, 5 aprile 2019, n. 2243).

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.