L'attribuzione di punteggi omogenei e sintetici non è di per sé illegittima

Simone Abrate
30 Settembre 2019

In presenza di criteri e sub-criteri sufficientemente dettagliati, l'omogeneità e la sinteticità delle valutazioni espresse dai singoli commissari non è indice di una illegittimità di queste, per la presunta assenza del rispettivo apporto valutativo individuale. Se, infatti, i criteri di attribuzione dei punteggi all'offerta tecnica sono sufficientemente determinati, la mera attribuzione dei punteggi è sufficiente a dar conto dell'iter logico seguito nella scelta dei Commissari di gara e a far comprendere con chiarezza le ragioni per le quali sia stato attribuito un punteggio maggiore a talune offerte e minore ad altre.

Il caso. La società ricorrente è stata esclusa dalla procedura di gara per aver conseguito un punteggio tecnico inferiore alla soglia minima prevista dal bando di gara per accedere alle fasi successive della procedura.

Nello specifico, la ricorrente ha impugnato l'esclusione, sostenendo di aver comunque offerto un prodotto perfettamente conforme a quanto richiesto dalla lex specialis e che, di conseguenza, la Commissione di gara avrebbe errato nell'attribuire il punteggio complessivo di “sufficiente”, dal momento che, a suo giudizio, avrebbe meritato un punteggio più elevato, tale da farle superare la soglia minima di punteggio prevista dal Bando per accedere alle fasi successive della procedura di gara.

Inoltre, la ricorrente si duole del fatto che tutti i cinque componenti della Commissione abbiano attribuito lo stesso coefficiente di valutazione per ciascuno dei sub-criteri individuati dalla griglia di valutazione dell'offerta tecnica.

La soluzione del Tar Lazio. Il Tar Lazio ha rigettato il motivo di ricorso, evidenziando che il disciplinare di gara prevedeva cinque criteri di valutazione dell'offerta tecnica, suddivisi a loro volta in sub-criteri di diverso peso. Per ogni sub-criterio, ogni Commissario poteva attribuire un punteggio compreso tra 0 e 1, secondo una scala di valutazione individuata dalla stazione appaltante. Di conseguenza, ogni ditta partecipante alla gara era in condizione di individuare le ragioni poste alla base della attribuzione del punteggio complessivo attribuito per la valutazione della offerta tecnica.

La ricorrente, prosegue il Tar Lazio, è stata esclusa dalla procedura di gara non per l'insussistenza delle caratteristiche richieste dalla lex specialis in relazione al prodotto oggetto della fornitura, quanto piuttosto perché la sua offerta non ha raggiunto il punteggio minimo di qualità (36/60) previsto dalla lex specialis per accedere alle fasi successive della procedura di gara.

Né può considerarsi giuridicamente dirimente il solo fatto che tutti i Commissari abbiano attribuito con riguardo ai criteri individuati il medesimo punteggio.

Secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato e condiviso dal Tar Lazio “….in presenza di criteri e sub-criteri sufficientemente dettagliati, l'omogeneità delle valutazioni espresse dai singoli commissari non è indice di una illegittimità di queste”, per la presunta assenza del rispettivo apporto valutativo individuale, che non necessariamente significa individualizzante, mentre è noto principio giurisprudenziale quello secondo cui i criteri di attribuzione dei punteggi all'offerta tecnica, laddove – come nel caso di specie – siano sufficientemente determinati, delimitano ragionevolmente il giudizio discrezionale della Commissione di gara nell'ambito di un minimo e di un massimo e rendono così percepibile l'iter logico seguito nel giudicare le singole offerte, senza necessità di puntuale motivazione dei sub-punteggi e dei punteggi finali attribuiti, poiché, in presenza di sub-criteri o anche di criteri di valutazione sufficientemente dettagliati e, dunque, in presenza di criteri improntati a significativi margini di discrezionalità tecnica compiutamente definiti, “la mera attribuzione dei punteggi è sufficiente a dar conto dell'iter logico seguito nella scelta e a far comprendere con chiarezza le ragioni per le quali sia stato attribuito un punteggio maggiore a talune offerte e minore ad altre” (cfr Cons. St., Sez. V, 24 marzo 2014 n. 1428 e Cons. St., Sez. III, 11 agosto 2017 n. 3994)”.