Allontanamento dalla casa coniugale e onere della prova

Redazione Scientifica
02 Ottobre 2019

In caso di allontanamento di uno dei coniugi dalla casa coniugale, spetta al coniuge richiedente l'addebito, provare non solo detto allontanamento, ma anche il nesso causale tra questo comportamento e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, grava invece sulla controparte la prova della giusta causa.

L'ex marito ricorreva in Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania la quale aveva confermato la pronuncia di addebito nei suoi confronti e la previsione a suo carico di un assegno di mantenimento a favore della moglie. La S.C. investita della questione ritiene che la pronuncia di addebito non possa fondarsi solamente sulla violazione dei doveri posti a carico dei coniugi dall'art. 143 c.c., poiché è necessario accertare se tale violazione abbia assunto un'efficacia causale nel determinarsi dalla crisi del rapporto coniugale. Inoltre l'apprezzamento relativo alla responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi dell'intollerabilità della convivenza è riservato al giudice di merito.

L'onere della prova. Riguardo l'onere della prova, i giudici osservano che grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge, per la violazione dell'obbligo coniugale di convivenza, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione.

L'onere della prova si connota in maniera specifica e autonoma nel caso di dedotta violazione degli obblighi di coabitazione e al nesso di causalità.

La violazione dell'obbligo di convivenza. Nell'ipotesi in cui sia dedotta la violazione dell'obbligo coniugale di convivenza, la prova dell'avvenuto allontanamento dal domicilio coniugale, a cura del coniuge che lo denuncia, basta per integrare la fattispecie di cui all'art. 146, comma 1, c.c. (a meno che colui che si sia allontanato non provi che ciò sia avvenuto per giusta causa).La Corte d'appello ha correttamente ritenuto che ilmarito abbia violato il dovere coniugale, essendosi il medesimo limitato a sostenere che l'allontanamento era una conseguenza dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.

Quanto al profilo probatorio relativo al nesso di causalità, spetta al richiedente l'addebito per abbandono dalla casa coniugale provare non solo il fatto storico dell'allontanamento , ma anche la sussistenza di un nesso di causalità tra il dedotto comportamento e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.

Nessun elemento probatorio idoneo a comprovare la crisi. Nel caso di specie la Corte d'appello ha evidenziato il fatto che il giudizio di separazione, proposto dalla moglie, era stato introdotto due anni dopo l'abbandono del tetto coniugale da parte del marito e che, pertanto, non poteva dirsi integrata la fattispecie disciplinata dall'art. 146 c.c., comma 2 avendo accertato il verificarsi della violazione del dovere di coabitazione e l'assenza di una giusta causa dell'allontanamento, in assenza di elementi idonei a dimostrare l'esistenza di pregresse cause della crisi coniugale.