ATI orizzontali ed ATI verticali: caratteri distintivi

Redazione Scientifica
27 Settembre 2019

Secondo un'interpretazione più ampia delle norme recate dall'art. 48, commi 2 e 4 del d.lgs. n. 50/16, è compatibile con la struttura dell'ATI orizzontale una ripartizione per quote dell'unica...

Secondo un'interpretazione più ampia delle norme recate dall'art. 48, commi 2 e 4 del d.lgs. n. 50/16, è compatibile con la struttura dell'ATI orizzontale una ripartizione per quote dell'unica prestazione complessa oggetto del servizio posto a base della gara con l'attribuzione di un segmento di tale attività complessa ad un solo componente; è comunque indefettibile che le imprese partecipanti all'ATI orizzontale debbano essere titolari delle necessarie qualificazioni e competenze, tanto che ciascuna di esse dovesse essere in grado, per le competenze possedute, di poter partecipare all'esecuzione dell'unica prestazione oggetto di gara.

Ciò che caratterizza il raggruppamento di tipo verticale è la disomogeneità e la differenziazione delle capacità e dei requisiti posseduti dai componenti del raggruppamento medesimo, portatori – nel caso di ATI verticali – di competenze distinte e differenti (che vengono riunite ai fini della qualificazione per una determinata gara); nelle ATI orizzontali le imprese che compongono il raggruppamento sono invece titolari delle medesime competenze e sono in grado di svolgere l'intero servizio.

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