Domanda di concordato “in bianco” successiva alla partecipazione alla gara e requisito ex art. 80, comma 5 lett. b) c.c.p.

02 Ottobre 2019

La mera presentazione di un ricorso per l'ammissione al concordato c.d. “in bianco”, ex art. 161, comma 6 L.F., depositato successivamente alla partecipazione alla gara non è di per sé sufficiente a determinare la perdita dei requisiti di partecipazione ad una gara pubblica previsti dall'art. 80 comma 5 lett. b) del Codice.

Il caso. Nell'ambito di una procedura aperta per l'affidamento di servizi indetto da un'azienda ospedaliera universitaria, una società - classificatasi quarta in graduatoria - proponeva ricorso avverso il provvedimento di aggiudicazione articolando molteplici censure volte a determinare l'esclusione dei concorrenti classificatisi nelle prime tre posizioni.

Più precisamente, tra le altre, la ricorrente lamentava che il raggruppamento temporaneo di imprese terzo classificato avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura di gara per violazione dell'art. 80, comma 5 lett. b) d.lgs. n. 50/2016 in quanto la società capogruppo del RTI, all'epoca della partecipazione alla gara, aveva depositato presso il competente Tribunale una domanda di ammissione al concordato preventivo in “bianco”, ex art. 161, comma 6 L.F.

La posizione del TAR. Il TAR non ha condiviso la tesi del ricorrente.

L'iter argomentativo del Collegio muove dalla circostanza che l'art. 80 comma 5 lett. b) del Codice - nella versione ratione temporis applicabile - prevedeva l'esclusione del concorrente che si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta ovvero di concordato preventivo “…salvo il caso di concordato con continuità aziendale…”.

Nel corso del giudizio, invece, la società controinteressata aveva fornito ampia prova del fatto che il ricorso per l'ammissione al concordato preventivo in “bianco” era successivo sia al termine di scadenza della presentazione delle offerte per l'ammissione alla gara sia alla data del provvedimento di aggiudicazione.

Il Collegio, pertanto, richiamando diversi di precedenti concordi sul punto, ha concluso precisando che la mera presentazione della domanda di concordato in bianco non è di per sé sufficiente a determinare la perdita dei requisiti di partecipazione ad una gara pubblica previsti dall'art. 80 comma 5 lett. b) del Codice (ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. III, 20 marzo 2018).

Il ricorso, pertanto, è stato rigettato con conseguente conferma del provvedimento di aggiudicazione già disposto.

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