Servizi mensa e “centro cottura”: i locali indicati devono essere effettivamente disponibili per la data di avvio dell’appalto

02 Ottobre 2019

La disponibilità del centro di cottura rappresenta un elemento caratterizzante la fase di esecuzione del servizio tale da ritenerlo un elemento essenziale dell'offerta con la conseguenza che la stazione appaltante è tenuta a verificare che il predetto centro sia idoneo al suo effettivo utilizzo e - quindi - dotato di tutte le autorizzazioni richieste dalla legge ed attrezzato (o attrezzabile) per la preparazione di pasti da veicolare presso gli istituti scolastici entro la data di inizio dell'erogazione del servizio.

Il caso. Nell'ambito di un appalto per l'affidamento di un servizio di ristorazione per le mense scolastiche e per i centri diurni socio terapeutici riabilitativi, la S.A. aveva previsto, con apposita clausola inserita nella lex specialis di gara, che l'appaltatore avrebbe dovuto mettere a disposizione, entro la data di avvio del servizio, uno o più centri cottura con determinati requisiti tecnici necessari a garantire la preparazione ed il confezionamento dei pasti necessari a coprire il fabbisogno dell'utenza.

A tal proposito, prima dell'effettivo avvio del servizio, la S.A. richiedeva un dettagliato piano di consegna dei pasti con l'indicazione del relativo centro di cottura utilizzato.

In tale contesto, il concorrente secondo classificato insorgeva avverso il provvedimento di aggiudicazione disposto in favore di altro concorrente lamentando la mancata disponibilità da parte dell'aggiudicataria, entro il termine previsto dalla legge di gara, di un centro di cottura pasti idoneo allo svolgimento del servizio.

A sostegno di tale censura la ricorrente - sulla base di copiosa documentazione amministrativa prodotta in giudizio - ha sostenuto che uno dei centri cottura indicati in sede di offerta non fosse in realtà “disponibile” per la data prevista dell'avvio dell'erogazione del servizio in quanto l'immobile in questione sarebbe stato oggetto di interventi di trasformazione non ancora ultimati (come comprovato dalle certificazioni amministrative dalle quali emergeva che il procedimento volto ad ottenere l'agibilità dei locali era ancora concluso).

Le considerazioni del TAR. Sulla scia di tali considerazioni, il Collegio ha ritenuto che tale documentazione fosse sufficiente a dimostrare, con certezza, che lo stabilimento adibito a centro cottura non era ultimato ed agibile nel settembre 2018, ovverosia nel periodo in cui l'appalto doveva essere consegnato in previsione dell'avvio dell'anno scolastico.

L'aggiudicatario, quindi, aveva irrimediabilmente disatteso l'impegno di dotarsi del centro di produzione dei pasti entro la data fissata per l'avvio del servizio, data entro la quale quest'ultimo avrebbe dovuto adempiere all'obbligo di assicurare che il centro cottura fosse completo, agibile ed effettivamente funzionante.

La disponibilità del centro di cottura tra requisito di partecipazione e di esecuzione dell'appalto.

Il Collegio ha ulteriormente chiarito che, se da un lato non era controverso che la disponibilità del centro cottura non costituisse un requisito di partecipazione (da possedere, cioè, al momento della presentazione dell'offerta), dall'altro la violazione dell'impegno assunto in sede di partecipazione non poteva che riverberarsi sul provvedimento di aggiudicazione, comportando quindi l'impossibilità di addivenire alla stipula del contratto d'appalto.

La richiesta della disponibilità di un centro di cottura, difatti, è volta a rendere realizzabile l'offerta, che non potrà ritenersi attendibile senza la garanzia della disponibilità incondizionata di un centro cottura per l'intera durata contrattuale.

Il TAR ha dunque concluso affermando che la qualificazione della disponibilità del centro cottura è un elemento caratterizzante la fase di esecuzione del servizio tale da ritenerlo elemento essenziale dell'offerta, con la conseguenza che la stazione appaltante è tenuta a verificare che il predetto centro cottura sia idoneo al suo effettivo utilizzo e - quindi - dotato di tutte le autorizzazioni richieste dalla legge ed attrezzato (o attrezzabile) per la preparazione di pasti da veicolare presso i destinatari entro la data prevista per l'erogazione del servizio.

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