Sulla coerenza tra il CCNL applicato dall’impresa e l’oggetto dell’appalto

Benedetta Barmann
03 Ottobre 2019

La scelta del contratto collettivo da applicare rientra nelle prerogative di organizzazione dell'imprenditore e nella libertà negoziale delle parti, con il limite della relativa coerenza con l'oggetto dell'appalto.

Il caso. Una società partecipa ad una gara indetta dal Comune di Milano per l'affidamento del servizio di gestione delle biglietterie dei Musei Civici, classificandosi al secondo posto. La società impugna la determina dirigenziale con la quale il Comune ha aggiudicato definitivamente l'appalto a un RTI, ritenendola viziata sotto diversi profili.

Nello specifico, la parte ritiene che il RTI aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso dalla gara, per avere dichiarato di applicare un CCNL (segnatamente quello per i dipendenti da Istituti e Imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari) non attinente al servizio di biglietteria dei Civici Musei posto a gara, in virtù del quale lo stesso aggiudicatario ha potuto offrire un ribasso di gran lunga superiore rispetto alle offerte economiche presentate da tutte le altre partecipanti.

Il giudizio. Il TAR ritiene il ricorso fondato.

In via preliminare, il Collegio afferma che l'art. 30, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, come modificato dal cd. correttivo di cui al d.lgs. n. 56/2017, stabilisce che “al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente”.

Il TAR, mettendo a confronto le prestazioni oggetto di gara con le mansioni elencate nel CCNL applicato dal RTI aggiudicatario, rileva che è carente nel caso di specie la stretta connessione tra l'ambito di applicazione di detto contratto collettivo e le attività oggetto dell'appalto, prescritta dall'art. 30, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016.

Si legge, nello specifico, che “la coerenza del contratto collettivo rispetto all'oggetto dell'appalto va esclusa nel caso di specie, atteso che il CCNL (…) riguarda, rispettivamente, la vigilanza armata e non armata, e quindi si applica al personale cui viene richiesto di effettuare attività di vigilanza e custodia in senso stretto, mentre la procedura di gara riguarda l'affidamento del diverso servizio di gestione integrata delle attività di prenotazione, biglietteria inviti, accreditamenti ed accoglienza. Detto in altri termini, l'oggetto dell'appalto attiene all'accoglienza del pubblico in senso lato, mentre il CCNL “Servizi Fiduciari” attiene alla custodia e sorveglianza dei siti”.

Ne consegue che le declaratorie previste nel CCNL risultano incongrue rispetto alle attività che i lavoratori saranno chiamati a svolgere nell'ambito dell'appalto (in senso analogo v. T.A.R. Veneto, n. 704/2018 e n. 706/2018).

Né può seriamente postularsi che tale conclusione contrasti con il principio secondo cui non è consentito imporre alle imprese concorrenti l'applicazione di un determinato CCNL, desumibile dal già richiamato art. 30, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016, ed anche dall'art. 36 della legge n. 300 del 1970, in quanto, se è vero che tale scelta rientra nelle prerogative imprenditoriali, è altrettanto vero che debba avvenire nel rispetto della coerenza del contratto con l'oggetto dell'appalto.

In conclusione, i giudici ritengono illegittima l'aggiudicazione impugnata, avendo la stazione appaltante omesso di rilevare l'inidoneità o la non pertinenza del CCNL indicato dal RTI aggiudicatario.

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