La prestazione oggetto di gara può essere ripartita per quote, in caso di ATI orizzontale, se le imprese sono portatrici delle stesse competenze

04 Ottobre 2019

Secondo un'interpretazione più ampia delle norme recate dall'art. 48, co. 2 e 4 del d.lgs. n. 50 del 2016, è compatibile con la struttura dell'ATI orizzontale una ripartizione per quote dell'unica prestazione complessa oggetto del servizio posto a base della gara con l'attribuzione di un segmento di tale attività complessa ad un solo componente; è comunque indefettibile che le imprese partecipanti all'ATI orizzontale debbano essere titolari delle necessarie qualificazioni e competenze, tanto che ciascuna di esse deve essere in grado, per le competenze possedute, di poter partecipare all'esecuzione dell'unica prestazione oggetto di gara.

Il caso. La vicenda trae origine dalla procedura di gara aperta, bandita da una società totalmente partecipata dalla Regione Puglia, per l'aggiudicazione di un servizio in campo medico-sanitario.

All'esito dell'esame della documentazione amministrativa, la stazione appaltante comunicava i provvedimenti di ammissione al prosieguo della gara.

La società ricorrente effettuava, altresì, l'accesso, evincendo, in particolare, che uno dei RTI aveva partecipato – in violazione della lex specialis – come raggruppamento di tipo verticale e non orizzontale senza, peraltro, specificare le categorie di prestazioni che sarebbero state eseguite dai singoli operatori economici raggruppati, ex art. 48, co. 4, d.lgs. n. 50 del 2016.

In primo grado il ricorso, proposto avverso il provvedimento di ammissione del RTI suddetto, veniva dichiarato irricevibile per tardività della notificazione, avvenuta, secondo il giudice di prime cure, oltre il termine di 30 giorni, previsto dall'art. 120, co. 2-bisdel c.p.a.

In secondo grado, il Consiglio di Stato – accolto il primo motivo e riformata la sentenza del T.A.R. Puglia sull'irricevibilità del ricorso – ha esaminato i motivi di primo grado, riproposti in appello, circa l'illegittimità dell'ammissione del RTI concorrente.

Quest'ultimo, infatti, si sarebbe presentato come RTI verticale, prevedendo una ripartizione dei compiti del 90% in capo alla mandataria e del 10% in capo alla mandante, sebbene il bando di gara non suddividesse le prestazioni in principale e secondarie, senza possibilità di poter considerare il raggruppamento come sostanzialmente orizzontale, data l'assenza, in capo alla mandataria, dei requisiti richiesti dal bando di gara per l'esecuzione dell'intero servizio.

Inoltre, la suddivisione delle prestazioni tra le imprese del raggruppamento sarebbe stata anche generica, non consentendo l'individuazione delle categorie di prestazioni oggetto di esecuzione da parte dei singoli operatori.

Il Consiglio di Stato, rilevato che la prestazione oggetto di gara era unica e non suddivisibile tra i concorrenti che si erano presentati in forma raggruppata, ha accolto l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, il ricorso introduttivo.

Differenze tra ATI orizzontale e ATI verticale nella suddivisione della prestazione. La questione oggetto di decisione del Consiglio di Stato afferisce alla possibilità che i componenti del RTI suddividano una prestazione quando questa è individuata dal bando come unica.

Ebbene, secondo il Consiglio di stato, l'onere di specificazione delle parti di servizio eseguite da ciascun componente del raggruppamento assolve alla finalità di riscontro della serietà e affidabilità dell'offerta e a consentire l'individuazione dell'oggetto e dell'entità delle prestazioni che saranno eseguite dalle singole imprese raggruppate.

L'indicazione delle parti della prestazione che saranno eseguite dai singoli operatori raggruppati implica la sola ripartizione orizzontale interna dell'esecuzione della prestazione unitariamente considerata, tra le singole ditte.

La scomposizione del contenuto della prestazione, volto a dar vita a un raggruppamento di tipo verticale, è, invece, ammissibile, solo ove negli atti di gara siano state previamente individuate la prestazione principale e le secondarie.

In altra pronuncia (Cons. Stato, sez. V, 4 gennaio 2018, n. 51), il Consiglio di Stato – richiamando l'Ad. Plen., 13 giugno 2012, n. 22 – aveva, infatti, precisato che la distinzione tra ATI orizzontale e verticale poggia sul contenuto delle competenze portate da ciascuna impresa raggruppata ai fini della qualificazione a una determinata gara: si ha, quindi, ATI orizzontale, ove le imprese partecipanti siano in possesso delle medesime competenze per lo svolgimento dell'intera prestazione; ciò che caratterizza il raggruppamento di tipo verticale è, invece, la disomogeneità e la differenziazione delle capacità e dei requisiti posseduti dai componenti del raggruppamento medesimo, portatori – nel caso di ATI verticali – di competenze distinte e differenti (che vengono riunite ai fini della qualificazione per una determinata gara).

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