Negato l'assegno divorzile all'ex coniuge anche se la relazione con il nuovo partner è terminata
07 Ottobre 2019
Il caso. Il Tribunale di Savona veniva chiamato a dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra due coniugi. L'ex moglie chiedeva che venisse corrisposta, a titolo di assegno divorzile, la somma di 250 euro, annualmente rivalutabili secondo ISTAT. Va evidenziato che la donna già in sede di adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti aveva spontaneamente dichiarato di aver istaurato una relazione con un nuovo compagno. il Tribunale ha ritenuto scarsamente attendibili le deduzioni con le quali la resistente, nelle difese successive all'udienza presidenziale, aveva mutato la propria versione dei fatti assumendo di non aver mai convissuto con il nuovo compagno evidenziando che lo spostamento della residenza del nuovo compagno presso la casa della donna faceva propoendere propendere per la veridicità delle dichiarazioni precedentemente rilasciate in ordine alla coabitazione e alla volontà di instaurare un rapporto di convivenza more uxorio. L'accertata situazione di fatto, anche alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità, esclude, per il coniuge avente diritto all'assegno di mantenimento, la percezione dello stesso, anche qualora la nuova relazione dovesse finire.
L'intenzione di creare un nuovo nucleo familiare va dimostrata. I più recenti orientamenti della Cassazione, ritengono che la coabitazione pur non essendo di per sé sola sufficiente a dare luogo a quella comunione di vita materiale e spirituale che caratterizza la convivenza more uxorio tuttavia, costituisce elemento probatorio assai pregnante e significativo nella creazione di una nuova famiglia di fatto, tanto da onerare il coniuge richiedente l'assegno, della prova degli elementi di fatto, idonei a dimostrare che la coabitazione con il proprio partner non sia finalizzata a costituire un nuovo nucleo familiare. Nel caso di specie, la resistente non aveva fornito alcuna prova, come invece avrebbe dovuto in base all'orientamento della S.C., sul fatto che la stabile coabitazione con il nuovo fidanzato non fosse finalizzata all'istaurazione di un vero e proprio rapporto di convivenza more uxorio. In conclusione,la domanda volta ad ottenere la condanna dell'ex marito alla corresponsione dell'assegno divorzile veniva rigettata. |