Giustizia Predittiva
07 Ottobre 2019
Giustizia predittiva - Nozione e contenuti - Limiti
Per giustizia predittiva si intende comunemente la possibilità per un operatore di prevedere l'esito delle controversie. In alcuni casi, tale possibilità è collegata all'uso di algoritmi o formule matematiche (1); in altri casi, essa si fonda su indagini di tipo statistico, il cui risultato rappresenta il “probabile esito” del giudizio, sulla base della soluzione adottata dalla giurisprudenza in casi simili già risolti. Secondo quest'ultima accezione, è più appropriato parlare di “giustizia prevedibile” (2). In entrambi i casi, l'aspirazione che anima l'interprete è quella di garantire, oltre ad una maggiore celerità di risposte giudiziarie, anche la certezza del diritto e la stabilità delle decisioni; nel caso della predittività affidata all'uso di algoritmi o formule matematiche, vi è anche sottintesa l'esigenza di liberare il giudizio dalle possibili declinazioni soggettive del verdetto, dagli umori del giudicante, affidando nei casi più estremi il compito di decidere ad una macchina (per definizione immune da sentimenti). La predittività fondata su formule algebriche o matematiche ha radici abbastanza lontane e viene ripresa di tanto in tanto (3), ma ha suscitato e continua a suscitare nell'ambito scientifico ed in quello degli operatori del diritto molte perplessità, tanto che, sul punto, è intervenuto il Consiglio d'Europa (COE), che, attraverso la sua Commissione europea per l'efficienza della Giustizia (CEPEJ), nella seduta plenaria n. 31 del 3-4/12/2018, ha adottato la “Carta etica europea sull'uso dell'intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari e loro sviluppo”, ponendo dei paletti sulla possibile estensione dei sistemi predittivi nell'ambito delle diverse comunità nazionali (4). In sostanza, il Consiglio d'Europa ha richiamato la necessità che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale in funzione predittiva rispetti i diritti fondamentali stabiliti dalla Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo (CEDU) e dalla Convenzione sulla tutela dei dati personali, in particolare i diritti all'accesso alla giustizia, alla parità delle armi, al contraddittorio ed al processo equo, in armonia con i principi dello Stato di diritto, segnatamente quelli della autonomia, indipendenza ed imparzialità dei giudici. Ancora, la Carta etica auspica che l'uso dell'intelligenza artificiale, ove rilevi discriminazioni, non porti all'aggravamento delle stesse, attraverso analisi ed usi deterministici. Raccomanda il controllo di qualità e sicurezza delle fonti, attraverso una loro certificazione e la verifica della intangibilità dei dati su cui lavorare. Ritiene necessario che sia garantita la “trasparenza” tecnologica, al fine di rendere accessibili e comprensibili i metodi di trattamento dei dati. Infine, ritiene necessario che l'autonomia dell'utilizzatore dei sistemi predittivi non sia limitata, ma anzi accresciuta, nel senso che in ogni momento l'operatore della giustizia possa risalire ai dati giudiziari che sono stati utilizzati per formulare una certa decisione e possa comunque liberamente discostarsi dalla stessa, in virtù della particolarità del caso concreto. Le parti processuali, infine, devono essere preventivamente ed adeguatamente informate sull'uso della intelligenza artificiale e prima del processo o nel corso dello stesso devono potersi opporre alla procedura e chiedere che il loro caso sia trattato da un Tribunale e non da una macchina (5). Allo stesso modo, il Garante europeo per la protezione dei dati personali ha emanato un regolamento in base al quale viene sancito il diritto dell'interessato a non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, “compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona”; e nel caso in cui ciò sia consentito, perché in esecuzione di un contratto tra l'interessato ed il titolare del trattamento, o per autorizzazione del diritto dell'Unione o delle Stato membro, o per effetto del consenso esplicito dell'interessato, “il titolare del trattamento attua misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, almeno il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione” (6). L'accettazione di una giustizia predittiva fondata su formule matematiche deve confrontarsi con due limiti evidenti. Nella attività del giudicare, le perplessità dell'interprete possono essere superate, da un lato, attraverso il completo ed esauriente svilupparsi del contraddittorio tra le parti e, dall'altro, dalla possibilità data al giudicante di orientare la propria decisione in direzione innovativa rispetto alla giurisprudenza esistente (7). Il contraddittorio si nutre dei continui contributi intellettuali offerti dalle parti, che stimolano l'attività interpretativa del giudice; in tale contesto di feconde sollecitazioni, può spiegarsi appieno la funzione innovativa della giurisprudenza, al riparo da tentazioni di immobilismo e conformismo decisionale ed in vista anche della creazione di nuove tutele, da parte dell'ordinamento, a situazioni attuali, meritevoli di protezione.
Meno problematico si presenta l'approccio al concetto di “giustizia prevedibile” perché fondata sull'analisi di indagini statistiche. Un esempio, piuttosto importante, non fosse altro che per le applicazioni che quotidianamente riceve, è quello dell'utilizzo delle tabelle del Tribunale di Milano, per la determinazione del danno non patrimoniale. Tabelle, per l'appunto, fondate sul calcolo della media dei risarcimenti già effettuati in un certo arco di tempo, in una determinata area geografica, con opportuni correttivi. Le tabelle, dopo una evoluzione piuttosto articolata, hanno trovato generale applicazione e sono state riconosciute quale valido strumento di determinazione del “quantum” risarcitorio dalla stessa corte di legittimità, che, anzi, ritiene che il giudice che intenda discostarsene abbia il dovere di motivare adeguatamente tale decisione (8). Se proviamo a chiederci quale sia il motivo per il quale si consente al giudice - anzi lo si obbliga a farlo, salvo diversa espressa motivazione- di quantificare il danno non patrimoniale in una certa misura, sulla base di standard medi di determinazioni precedenti, in una certa area territoriale, la risposta è una sola: evitare il caos nel calcolo dei risarcimenti, evitare le divaricazioni eccessive tra un ufficio e l'altro, ciò che aveva determinato il noto fenomeno del forum shopping (scelta dell'ufficio più conveniente per la parte). Altro settore in cui si è fatto ricorso ai risultati di indagini statistiche è quello della determinazione dell'assegno di mantenimento di separazione e divorzio, in materia di diritto di famiglia. Anche qui, il ricorso alla media statistica delle precedenti liquidazioni serve per orientare il giudice nell'ambito di una determinazione ampiamente discrezionale (9).
Giustizia prevedibile e nuove tecnologie
Una volta accettata la possibilità per il giudice di formulare un giudizio facendo ricorso al risultato di indagini statistiche, ci si può chiedere se l'uso delle nuove tecnologie possa incidere –e in che modo- su tale processo. L'amministrazione della giustizia ha tratto grandi vantaggi dall'uso dell'informatica e delle nuove tecnologie per migliorare la propria efficienza e le proprie performances al servizio dei cittadini. Ne sono esempi negli ultimi anni l'introduzione dei sistemi di comunicazione e notifiche telematiche, l'avvio dei processi civile, amministrativo, tributario e –presto- penale telematici. L'industria 4.0, dal canto suo, ha sviluppato alcuni sistemi di automazione industriale, diretti ad integrare alcune nuove tecnologie produttive, per migliorare le condizioni di lavoro, aumentare la produttività e la qualità produttiva degli impianti; in due settori, in particolare, si sono concentrate le ricerche del mondo dell'industria: l'analisi dei big data e l'internet delle cose. Il primo settore riguarda la possibilità di effettuare ricerche su quantità di dati di enormi proporzioni, grazie alle aumentate capacità degli strumenti di elaborazione e di calcolo; il secondo fa riferimento all'attività di interconnessione tra più sistemi in uso ad una azienda; i sistemi vengono messi nelle condizioni di interagire, di rendere automatiche alcune operazioni di routine, di velocizzare alcuni processi aziendali, senza l'intervento dell'uomo o con un intervento meramente marginale. Orbene, se riflettiamo sulla circostanza che oggi disponiamo di archivi giudiziari digitalizzati sempre più grandi e di banche dati giurisprudenziali –pubbliche e private- di notevoli proporzioni, (big data) e di computer sempre più potenti, in grado di elaborare ricerche sempre più complesse in poco tempo e con sempre maggiore precisione e che è possibile far interagire tra loro, ci rendiamo conto del grande aiuto che può derivare dall'uso delle nuove tecnologie alla attività di ricerca finalizzata alla individuazione della “soluzione prevedibile” di una controversia. In altri termini, l'analisi di una casistica sempre più estesa di casi concreti, attraverso il collegamento delle diverse banche dati esistenti e l'utilizzo di elaboratori sempre più potenti e performanti, può garantire un patrimonio di conoscenze che nessun giurista –neanche il più preparato- singolarmente, è in grado di possedere. In altri termini, si può affermare che lo sviluppo delle nuove tecnologie, applicato alla grande quantità di dati oggi disponibili, consente la massima espansione e valorizzazione del concetto di giustizia prevedibile.
Giustizia predittiva e nuove tecnologie
Vediamo ora in che modo lo sviluppo delle nuove opportunità offerte dal progresso tecnologico può incidere sulla stessa possibilità di produrre decisioni da parte della macchina (giustizia predittiva). La fase della decisione della causa, consistente nella lettura degli atti, nella loro comprensione, nell'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale, nella meditazione necessaria ad assumere la determinazione finale, nella stesura del provvedimento, sono tutte attività umane che ben difficilmente possono essere affidate alla macchina. Tuttavia, tutto il settore di decisioni che investono il corretto utilizzo delle procedure telematiche (ad esempio, tempi e modalità di trasmissione e deposito degli atti, irregolarità formali prescritte dalle specifiche tecniche; nuove ipotesi di irregolarità-nullità-sanabilità), da un lato, si presta ad un auspicabile tentativo di forte predeterminazione delle decisioni, sulla base della giurisprudenza ormai formatasi sul punto (11); dall'altro, richiede che tale predeterminazione venga stabilita, nell'interesse di tutti –parti sostanziali e difensori- con validità su tutto il territorio nazionale, in ossequio dei principi di uguaglianza e di salvaguardia del diritto di difesa e per l'attuazione di un giusto processo (artt. 3, 24 e 111 Cost.). In questa direzione sembra essersi mosso il Disegno di legge delega “Berruti”, con l'art. 1, co. 2, lett. h), n. 4, nella parte in cui prevedeva: «4) un sistema di monitoraggio della funzionalità e delle interruzioni del sistema informatico, con automatica rimessione in termini delle parti processuali per l'ipotesi di impossibilità di rispettare i termini processuali generata da mancata funzionalità del sistema informatico del Ministero della giustizia, che non consenta alla parte di caricare gli atti processuali e i documenti nel sistema informatico medesimo» (12). Inutile rimarcare che l'attività di rimessione in termini è attività propria del giudice (13) e che nel disegno di legge si propone che la stessa sia affidata alla macchina, in presenza di taluni presupposti ben determinati. Il disegno di legge è stato approvato solo da un ramo del Parlamento ed ha interrotto il proprio iter alla scadenza della XVII Legislatura (2013/2018). Una iniziativa per certi versi simile a quella abortita per quanto riguarda il processo civile telematico, ha trovato, invece, piena attuazione nel processo amministrativo telematico (P.A.T.), nell'ambito del quale, in maniera diretta ed incontestata, il Sistema informativo della Giustizia Amministrativa (S.I.G.A.) esplica anche “funzionalità automatizzate per il controllo della regolarità , anche fiscale, degli atti e dei documenti depositati da ciascuna parte” (14), “subordinando all'esito positivo di tale controllo con riferimento alla firma digitale le operazioni di acquisizione e registrazione” (15). In altri termini, mentre gli studiosi continuano a discutere –in astratto- sulle caratteristiche della giustizia predittiva, sulla sua ammissibilità nell'attuale contesto giurisdizionale nazionale, sulla sua conformità ai valori che caratterizzano la nostra società, il Governo, con un atto regolamentare (D.P.C.M. 16 febbraio 2016 n. 40), ha introdotto le norme tecnico-operative che consentono al sistema informatico procedure automatiche di controllo della regolarità formale degli atti e dei documenti prodotti nell'ambito del processo amministrativo telematico, subordinando all'esito positivo di tale controllo “le operazioni di acquisizione e registrazione” di tali atti e documenti. Il tutto, senza l'intervento del giudice. Ed allora, credo che i tempi siano maturi per affrontare con più fiducia e maggiore disponibilità il tema dei controlli formali degli atti, accettando che essi possano essere automatizzati, al pari della automatica rimessione in termini delle parti per temporanee interruzioni dei sistemi informatizzati ministeriali (16), salvo reclamo della parte al giudice, cui deve spettare sempre il giudizio finale. Del resto, non mancano, in altri Paesi, esperienze che già affidano al computer il compito di risolvere cause caratterizzate da aspetti ripetitivi, cause semplici e di modesta entità, dove sia sufficiente la mera allegazione del fatto e la produzione documentale e l'opposizione dell'intimato sia rara (17).
Giustizia prevedibile ed esperienze concrete
La prevedibilità delle decisioni costituisce un valore ormai riconosciuto nel nostro ordinamento, in quanto espressione e presupposto del principio di uguaglianza tra i cittadini e di giustizia del processo (18). Il rispetto di tale valore rende la motivazione del provvedimento più aderente al dettato normativo dellart. 118 disp. att. c.p.c., come modificato con l. n. 69/2009, in base al quale “La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”. Proprio la possibilità che la motivazione della sentenza faccia riferimento ai precedenti conformi esalta e favorisce il lavoro di ricerca, individuazione e fissazione dei precedenti conformi rispetto ad una certa fattispecie concreta, processuale o sostanziale; necessario corollario di tale lavoro di ricerca è che i precedenti siano conoscibili da parte degli operatori e degli utenti del servizio Giustizia (19). Ancora, l'individuazione di precedenti conformi rende possibile la motivazione semplificata per questioni seriali, mediante elaborazione di provvedimenti-manifesto, contenenti i principi consolidati ed aumenta le probabilità di successo della proposta conciliativa o transattiva ex 185-bis, in considerazione dei precedenti e dell'indirizzo giurisprudenziale riguardo all'oggetto della controversia (prevedibilità rapportata al Distretto, al Circondario, alla Sezione). Tale attività offre un ausilio ai giudici di primo grado per la conoscenza degli orientamenti del giudice della impugnazione, orientamenti cui potersi adeguare o da cui motivatamente discostarsi e consente una migliore valutazione da parte dei difensori sulle scelte processuali da coltivare (costituirsi in giudizio, appellare, transigere, ecc.); consente, inoltre, un migliore e più efficace orientamento pre-contenzioso per i difensori e le parti, rendendo possibile, auspicabile, un decremento del contenzioso, con contestuale aumento delle conciliazioni. Fondamentale è l'individuazione di precedenti conformi per il giudice di appello, il quale è tenuto ad effettuare il c.d. “filtro” di valutazione preliminare, dichiarando con ordinanza inammissibile l'impugnazione, quando la stessa non abbia una ragionevole probabilità di essere accolta (348-bis c.p.c.). È chiaro che il giudizio negativo preliminare della probabilità di accoglimento del gravame sarà tanto più attendibile, quanto più possa derivare dal riscontro positivo di precedenti contrari alla tesi proposta nella impugnazione. Vi sono poi delle ragioni concrete e relative al funzionamento degli uffici giudiziari ed alla introduzione dell'“Ufficio del processo”, che suggeriscono l'implementazione della attività di ricerca e di divulgazione dei precedenti conformi. Infatti, la individuazione di argomenti sui quali si è formata, nel tempo, una giurisprudenza consolidata della sezione riveste una indubbia utilità oltre che per i Giudici che già compongono la sezione (tenuto conto del necessario turn-over imposto ai magistrati dopo un certo numero di anni di permanenza in una stessa sezione), anche per i Consiglieri di nuova nomina e per i Giudici Ausiliari che si accingono ad operare nella stessa. Il lavoro di raccolta della giurisprudenza consolidata, infine, rappresenta un momento di approfondimento scientifico e di concreto riscontro sulla casistica distrettuale, che può essere di grande utilità per i giovani tirocinanti e gli specializzandi che compongono l'”Ufficio del Processo”. L'attività di elaborazione può trovare la propria idonea collocazione nell'ambito delle riunioni di sezione, previste ai sensi dell'art. 47 quater Ord. Giud.. La concreta percezione del valore della stabilità delle decisioni, della prevedibilità delle stesse, quale fattore che contribuisce alla corretta impostazione dei valori della civile convivenza, ha indotto alcuni uffici giudiziari a promuovere iniziative in tal senso, nell'ambito delle “buone prassi”, favorite ed auspicate sia a livello ministeriale, che a livello dell'organo di autogoverno (20). Tra le norme di legge che incentivano il lavoro di fissazione dei precedenti conformi, incoraggiano l'attività di raccolta e divulgazione degli stessi, ai fini di garantire la stabilità delle decisioni e la prevedibilità delle stesse, merita di essere ricordato anche l'art. 40 d.lgs. n. 545/1992, che prevede l'istituzione, presso ciascuna commissione tributaria regionale, di un ufficio del massimario “che provvede a rilevare, classificare e ordinare in massime le decisioni della stessa e delle commissioni tributarie provinciali aventi sede nella sua circoscrizione”. Le massime così raccolte, oltre ad alimentare la banca dati nazionale, vanno a costituire il massimario regionale, strumento molto importante, perché consente di conoscere le decisioni delle commissioni nell'ambito regionale e di ipotizzare – in linea di massima- l'esito delle controversie in tale contesto territoriale (21). Nell'ambito della giurisdizione ordinaria, il Consiglio Superiore della Magistratura solo recentemente ha preso l'iniziativa di ricostituzione di un archivio delle decisioni di “Merito” a livello nazionale, archivio esistente fino a qualche tempo fa quale banca dati gestita dal Centro elettronico di documentazione presso la Suprema Corte di Cassazione (22). In ogni caso, non si prevede la costituzione di massimari in sede locale o distrettuale.
Conclusioni
Tirando le somme sull'argomento, si può affermare che – piaccia o non piaccia – nel nostro ordinamento alcune ipotesi di giustizia predittiva con responso affidato alla macchina già esistono: vedi nel processo amministrativo telematico, D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, art. 3, comma 10 e art. 4 comma 2 dell'allegato “A”, cui si è fatto cenno innanzi. È auspicabile –de iure condendo- l'estensione del meccanismo descritto ad altri settori della giurisdizione (civile, tributaria e penale), perché esso consiste in semplici accertamenti di natura tecnico-informatica, limitati al rilievo del rispetto della normativa regolamentare di settore, che disciplina le norme “specifiche tecniche”; sempre facendo salvo il reclamo, in ultima analisi, al giudice, da prevedere nelle forme del reclamo/opposizione avverso il risultato del provvedimento automatizzato. In altri casi, il meccanismo di pronuncia automatizzata sarebbe pure auspicabile, come nel caso della automatica rimessione in termini per l'interruzione del servizio nazionale che regola il funzionamento della piattaforma processuale interessata (vedi proposta Disegno di legge c.d. “Berruti”), sulla base del rilievo che la sussistenza di alcune circostanze di fatto (interruzione del servizio in un determinato lasso di tempo) è obbiettivamente rilevabile da parte della collettività sulla base di dati di dominio pubblico. Sempre fatto salvo il possibile reclamo della parte al giudice. Si può pensare, in futuro, di prevedere risposte automatiche in fattispecie nell'ambito delle quali si mettano in discussione dati oggettivamente risultanti dai pubblici registri di cancelleria (es. proposizione di un mezzo di impugnazione ordinario avverso una sentenza passata in giudicato), sempre fatta salva la possibilità di reclamo al giudice. In altri Paesi, anche dell'Unione europea, forme limitate di giustizia predittiva sono già una realtà (vedi nota n. 17). Per quanto riguarda la giustizia “prevedibile”, si è visto come una serie di norme di legge siano strettamente connesse alla sua concreta realizzazione (art. 118 disp. att. c.p.c., 185-bis e 348-bis c.p.c., art. 40 d.lgs. n. 545/1992), per cui è auspicabile che le iniziative spontanee sorte a macchia di leopardo su scala nazionale siano incrementate e rese strutturali per tutti gli uffici su input degli organi centrali ministeriali e di autogoverno.
Note
(1) L. Viola, “Giustizia predittiva”, in www.treccani.it, 2018; Id. “Interpretazione della legge con modelli matematici”, ed. Diritto Avanzato, 2018. (2) D. Dalfino “Creatività e creazionismo, prevedibilità e predittività”, in Foro it. 2018, V, 385; Id. “Giurisprudenza creativa e prevedibilità del diritto giurisprudenziale”, in Il giusto processo civile, Anno XII, 4/2017; Id. “Stupidità (non solo) artificiale, predittività e processo” in Questione Giustizia, http://questionegiustizia.it/articolo/stupidita-non-solo-artificiale-predittivita-e-processo_03-07-2019.php. (3) S.D. Poisson, “Recherches sur la probabilité des jugements en matière criminelle et en matière civile”, Paris, 1837; M.De Condorcet, “Essai sur l'application de l'analyse à la probabilité des décisions rendues à la pluralité des voix”, Paris, 1785; N. Irti, “Un diritto incalcolabile”, in Riv. Dir.civ, 2015, 12; id, “Per un Dialogo sulla calcolabilità giuridica”, in Riv.dir.proc., 2016, 921; id, “Capitalismo e calcolabilità giuridica (letture e riflessioni)”, in Riv.società, 2015, 801 ss.. (4) COE, Carta etica dell'uso dell'AI: https://www.coe.int/en/web/cepej/cepej-european-ethical-charter-on-the-use-of-artificial-intelligence-ai-in-judicial-systems-and-their-environment; (5) G. Milizia, “Carta etica sull'uso dell'intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari e loro sviluppo”, in http://ilprocessotelematico.it/articoli/focus/carta-etica-europea-sull-uso-dell-intelligenza-artificiale-nei-sistemi-giudiziari. (6) Articolo 22 EU RGPD, "Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione", in http://www.privacy-regulation.eu/it/22.htm . (7) S. Schirò, Presentazione alla seconda edizione di L. Viola, “Interpretazione della legge con modelli matematici”, cit.. (8) Da ultimo, vedi Cass. civ., sentenza 20 aprile 2017, n. 9950: “Il danno alla salute, temporaneo o permanente, in assenza di criteri legali va liquidato in base alle cosiddette tabelle diffuse del Tribunale di Milano, salvo che il caso concreto presenti specificità, che il giudice ha l'onere di rilevare, accertare ed esporre in motivazione, tali da consigliare o imporre lo scostamento dai valori standard”; conformi: Cass. civ, sentenza 21 novembre 2017, n. 27562, Cass. civ., ordinanza 17 gennaio 2018, n. 913; Cass. civ., sentenza 15 maggio 2018, n. 11754, Cass. civ., ordinanza 28 giugno 2018, n. 17018. (9) MoCam: “Un modello per il calcolo dell'assegno di mantenimento in caso di separazione dei coniugi”, a cura di Mauro Maltagliati e Gianni Marliani, Dipartimento di Statistica, Università di Firenze, in “Il foro Toscano – Toscana Giurisprudenza” Settembre-Dicembre 2007, n°3. (10) A somiglianza di quanto già avviene in altri Paesi in materia sanitaria, dove un IVR (Interactive Voice Recorder – Risponditore vocale interattivo) raccoglie dall'utente alcune informazioni sul caso da esaminare e fornisce indicazioni precise su cosa fare, sulla base di una casistica sanitaria quanto mai vasta, secondo le istruzioni impartite dal programmatore. (11) Vedi, ad esempio, Cass. civ., 12 maggio 2016, n. 9772 che ha stabilito che “Il deposito per via telematica, anziché con modalità cartacee, dell'atto introduttivo del giudizio, ivi compreso l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, non dà luogo ad una nullità della costituzione dell'attore, ma ad una mera irregolarità, sicché ove l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, è integrato il raggiungimento della scopo della presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e della messa a disposizione delle altre parti”. (12) Disegno di legge delega “Berruti”, Camera dei Deputati, atto n. 2953, “Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile”, presentato l'11 marzo 2015. (13) Art. 153 co. 2 c.p.c., come modificato dalla l. 18 giugno 2009, n. 69: “La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile puo' chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma”; art. 294 co. 2 e 3 c.p.c., come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69: “Il giudice, se ritiene verosimili i fatti allegati, ammette, quando occorre, la prova dell'impedimento, e quindi provvede sulla rimessione in termini delle parti. I provvedimenti previsti nel comma precedente sono pronunciati con ordinanza”. (14) D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, art. 3, comma 10 dell'allegato “A”. (15) D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, art. 4, comma 2 dell'allegato “A”. (16) In altro contributo, ho definito questa una forma di giustizia predittiva “mite”, proprio per le caratteristiche dell'ambito ristretto in cui è destinata ad operare: M. Ancona, “Verso una giustizia predittiva mite”, in https://tecnojustitaly.wordpress.com/2018/04/26/verso-una-giustizia-predittiva-mite/ . (17) Vedi l'esperienza maturata in Estonia per le controversie il cui valore non sia superiore ad €. 7.000,00: https://www.altalex.com/documents/news/2019/06/07/intelligenza-artificiale-applicata-alla-giustizia-giudici-robot. (18) In materia processuale, vedi Cass. S.U.. ordinanza, 6 novembre 2014, n. 23675: “L' ”overruling" delle Sezioni Unite in materia processuale è giustificato solo quando l'interpretazione fornita dal precedente risulti manifestamente arbitraria e pretestuosa o dia luogo a risultati disfunzionali, irrazionali o "ingiusti", atteso che l'affidabilità, prevedibilità e uniformità dell'interpretazione delle norme processuali costituisce imprescindibile presupposto di uguaglianza tra i cittadini e di "giustizia" del processo”. (19) Da ciò nasce la necessità che il lavoro di raccolta dei precedenti sia oggetto di circolazione all'interno degli uffici giudiziari e nel contesto ove operano gli addetti ai lavori. (20) Il tentativo di costituire un archivio di giurisprudenza consolidata in sede locale e per singole materie si registra solo a livello di buone prassi, presso alcune Corti di Appello: per la Corte di Appello di Bari, vedi : http://www.giustizia.bari.it/buone_prassi_4.aspx ; per la Corte di Appello di Brescia, vedi: http://giustiziabrescia.it/giustizia_predittiva.aspx ; per la Corte di Appello di Venezia, vedi: http://corteappello.venezia.it/giurisprudenza-predittiva-per_198.html . (21) In maniera meno incisiva l'art. 47 quater Ord. Giudiziario prevede che il presidente di sezione curi “lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all'interno della sezione”, mentre le norme regolamentari prescrivono, a tale fine, che in ciascuna sezione siano tenute riunioni trimestrali, alle quali i giudici devono partecipare, e che possono avere ad oggetto anche la trattazione di casi di giurisprudenza particolarmente rilevanti o ricorrenti. Ma non vi è la previsione della redazione di un massimario delle decisioni. (22) Vedi delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 31 ottobre 2017, “Linee guida volte alla individuazione delle modalità di ricostituzione di una banca dati della giurisprudenza di merito”; delibera del 9 maggio 2018 e successiva modifica del 12 settembre 2018, “Linee guida ai fini della raccolta dei provvedimenti da inserire nell'Archivio di Merito di ItalgiureWeb”; delibera del 19 giugno 2019 – “Indicazioni operative ai fini della ricostituzione di una banca dati della giurisprudenza di merito”. Bussole di inquadramentoPotrebbe interessarti |