Processo tributario telematico: la notifica a mezzo ufficiale giudiziario

08 Ottobre 2019

Un aspetto delicato dell'obbligo del PTT riguarda la notifica telematica del ricorso/appello non andata a buon fine. Poiché la notifica può essere effettuata anche attraverso la PEC dell'ufficiale giudiziario, sarebbe opportuno procedere, prima di effettuare quella cartacea, con la notifica tramite PEC dell'Ufficio UNEP competente. Solo in caso di ulteriore fallimento, si potrà ricorrere alla notifica cartacea, avendo così dimostrato la causa di forza maggiore che giustifica tale scelta.
Il contesto normativo

La notifica telematica nel processo tributario è prevista dall'art. 16-bis, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, in base al quale le parti, i consulenti e gli organi tecnici notificano e depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel regolamento tecnico (DM 23 dicembre 2013 n. 163) e nei successivi decreti di attuazione.

Dal punto di vista tecnico, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del regolamento tecnico sul PTT, le notificazioni telematiche (stesso dicasi per le comunicazioni da parte della segreteria della commissione tributaria) sono eseguite mediante la trasmissione dei documenti informatici all'indirizzo PEC di cui al successivo art. 7, in base al quale tale indirizzo, dichiarato dalle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo, coincide:

  • per i professionisti, con quello comunicato al proprio ordine di appartenenza e presente nel registro INI-PEC (art. 7 c. 2);
  • per le società iscritte al registro delle imprese, con quello comunicato al momento dell'iscrizione (art. 7 c. 4) ed è questa l'ipotesi in cui la società stia in giudizio personalmente, come consentito nelle cause di valore inferiore a euro tremila, ai sensi dell'art. 12 c. 2 d.lgs. n. 546/1992;
  • per gli enti impositori (nonché per gli agenti e i concessionari della riscossione), con quello pubblicato nell'indice della pubblica amministrazione (IPA: art. 7 c. 5).

Pertanto, i professionisti, gli enti impositori e gli agenti e concessionari della riscossione devono indirizzare la PEC di notifica a quegli indirizzi e solo a quelli, pena il rischio di inesistenza della stessa; salvo sostenere l'applicazione del principio previsto dall'art. 156 c.p.c. sul raggiungimento dello scopo, qualora la notifica, comunque andata a buon fine, sia stata indirizzata a una PEC diversa da quelle (profilo, questo, su cui si pronuncerà la giurisprudenza).

Se, dunque, è questo l'iter “normale” per la notifica telematica, il regolamento tecnico sul PTT, che rappresenta la moderna modalità applicativa della normativa primaria contenuta nel d.lgs. n. 546/1992, in attuazione dello schema “tradizionale” oggetto dell'art. 16 del medesimo decreto prevede, all'art. 5 c. 3, l'ipotesi della notifica telematica a mezzo ufficiale giudiziario.

In particolare, la norma prevede che, nel caso di notificazioni eseguite a mezzo di ufficiale giudiziario ai sensi degli artt. 137 e s. c.p.c., gli atti da notificare vanno trasmessi all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti (UNEP) pubblicato sull'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni (IPA).

Pertanto, accanto alla notifica diretta a mezzo PEC, che rappresenta – senz'altro – quella maggiormente utilizzata dai professionisti e dagli uffici, la modalità processuale telematica mantiene - per forza di cose - anche quella mediante ufficiale giudiziario, nel rispetto della norma primaria, contenuta nell'art. 16 d.lgs. n. 546/1992; che, pertanto, è stato, di fatto, implicitamente abrogato unicamente in relazione alla notifica brevi manu all'ufficio protocollo, che rimane possibile esclusivamente nel caso in cui il ricorrente stia in giudizio personalmente, ipotesi in cui il PTT rimane una facoltà, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 3, d.lgs. n. 546/1992.

Scelta e obbligo

Essendo questo, dunque, il contesto normativo di riferimento, se ne deduce che, nell'ipotesi in cui la notifica telematica diretta, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, non andasse a buon fine per cause non imputabili al notificante (mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte ed ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario), prima di procedere, ai sensi della norma di chiusura contenuta nell'ultimo periodo del secondo comma dello stesso art. 16-bis, con una delle modalità “tradizionali” cartacee il difensore, ovvero l'ente impositore o l'agente della riscossione, debbano avvalersi della modalità di notifica a mezzo ufficiale giudiziario.

Solo qualora anche questa, per qualsiasi ragione, non dovesse andasse a buon fine, il difensore (pubblico o privato) dovrà, legittimamente e necessariamente, ricorrere alla norma di chiusura del sistema, contenuta nell'art. 16-bis ultimo periodo, procedendo con la notifica cartacea.

Invero, l'obbligo di adottare la modalità telematica, previsto dall'art. 16-bis, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, non si traduce necessariamente ed esclusivamente nell'utilizzo della modalità di notifica diretta da parte del difensore (ovvero dell'ente impositore o dell'agente della riscossione), ma consente anche di avvalersi della notifica telematica a mezzo ufficiale giudiziario, che è prevista, come detto, dall'art. 5 c. 3 regolamento tecnico sul PTT.
Né, ripetesi, potrebbe essere diversamente, dal momento che la normativa primaria resta quella contenuta nell'art. 16 d.lgs. n. 546/1992, che – da sempre – consente anche la notifica a mezzo ufficiale giudiziario, oltre a quella diretta (nel vecchio rito, a mezzo consegna diretta, ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento); con l'unica differenza, rispetto al PTT, che tali modalità di notifica oggi avvengono mediante PEC.

Ebbene, se – normalmente – la notifica telematica a mezzo ufficiale giudiziario rappresenta una mera facoltà e, dunque, è rimessa alla scelta discrezionale del difensore o del rappresentante dell'ente o dell'agente (i quali, verosimilmente, non se ne avvarranno, risultando - di sicuro - più semplice e immediata la notifica diretta), essa diventerà, di fatto, un passaggio obbligato qualora la notifica diretta non fosse andata buon fine e prima di poter, legittimamente e necessariamente, utilizzare la modalità cartacea.

Anche a questo, dunque, occorrerà prestare la massima attenzione nell'applicazione pratica del PTT, nel rispetto della lettera e della ratio della norma.

(Fonte: fiscopiu.it)