Deve essere valutata in astratto l'attitudine fuorviante dell'informazione resa in gara

08 Ottobre 2019

L'attitudine dell'informazione fuorviante ad influenzare indebitamente le decisioni dell'amministrazione sulla selezione, attenendo ad una tipica causa di esclusione dalla procedura prevista dall'art. 80 comma 5 lett. c-bis d. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., deve essere valutata in astratto e non richiede la così detta prova di resistenza.

Il caso. Una stazione appaltante avviava una procedura aperta per l'affidamento servizio aereo di prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi. All'esito della gara, il concorrente secondo classificato impugnava l'aggiudicazione lamentando, con un unico motivo di ricorso, la mancata esclusione dell'aggiudicataria ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c-bis) ed f-bis) del D.lgs n. 50/2016: in particolare, veniva dedotto che essa avrebbe falsamente dichiarato un valore di maggior potenza dei motori rispetto a quelli risultanti dai documenti tecnici del costruttore, così indebitamente lucrando il relativo punteggio tecnico per il conferente parametro.

La questione. Il Tar dopo aver premesso che la dichiarazione resa dall'aggiudicataria non avrebbe potuto ritenersi oggettivamente falsa, ha ritenuto che essa integrasse i presupposti dell'informazione fuorviante, suscettibile di influenzare le decisioni dell'amministrazione sulla selezione, nonché il corretto svolgimento della procedura. A tale fine, si è precisato che l'idoneità della dichiarazione ad influenzare indebitamente le decisioni della stazione appaltante, deve essere valutata in astratto, non richiedendo la c.d. prova di resistenza. Il Collegio ha anche rilevato che trattandosi di dati tecnici forniti da un operatore professionale, l'informazione avrebbe dovuto ritenersi fornita se non per dolo, almeno per negligenza, donde il ricorrere della causa di esclusione di cui all'art. 80 co..a 5 lett. c-bis c.c.p..

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