In quali casi l'ex convivente ha diritto alla ripetizione delle somme versate per la costruzione della casa familiare?
09 Ottobre 2019
Il fatto. Una donna adiva il Tribunale di Sassari, lamentando di aver versato all'ex compagno, durante il periodo di convivenza, una somma di denaro pari alla metà degli esborsi necessari per la costruzione dell'immobile destinato a casa familiare su di un fondo di esclusiva proprietà del convenuto. Con scrittura privata il convivente aveva espressamente riconosciuto alla compagna la proprietà del bene per la quota del 50%; pertanto la donna chiedeva, in via principale, di disporre la divisione del bene o in via subordinata che le venisse riconosciuta la somma pari alla metà delle spese sostenute per la costruzione dell'immobile. Il Tribunale rigettava la domanda di accertamento della comproprietà, riconoscendo all'attrice un'indennità da ingiustificato arricchimento. Impugnata la sentenza, la Corte d'appello riqualificava la domanda come azione personale di restituzione, ritenendo provato che la donna avesse concorso nel sostenere i costi di costruzione e che le spettasse dunque un rimborso in misura pari al 50% delle somme corrisposte al convivente. L'ex compagno ricorreva in cassazione con due motivi: i) per aver la Corte distrettuale erroneamente qualificato la richiesta di rimborso come azione personale di restituzione, mentre essa, essendo volta ad ottenere conguagli, dipendeva dall'accertamento della comproprietà che invece è stata esclusa; ii) perché la Corte territoriale avrebbe dovuto accertare se il titolo giustificativo degli esborsi desse luogo ad obblighi restitutori oppure indennitari, potendo essi essere dettati anche da ragioni di liberalità o in virtù dei legami affettivi tra i conviventi
La decisione della Corte. La S.C. osserva che la donna in via principale aveva rivendicato la comproprietà dell'immobile chiedendone la divisione e l'attribuzione di eventuali conguagli e, in via subordinata, che le fosse restituito l'importo pari alla metà delle spese sostenute per la costruzione della casa familiare. In sostanza la domanda subordinata era diretta a reintegrare il patrimonio della donna, qualora non fosse disposta la divisione, mentre la richiesta di conguaglio presupponeva la divisione e, dunque, l'accertamento della comproprietà. Le due azioni pertanto non potevano essere identificate. La Corte rileva, come evidenziato dal giudice di merito, che le dichiarazioni contenute nella scrittura privata del ricorrente comprovavano che egli, anni prima, avesse ricevuto una somma pari al 50% dei costi per la costruzione che, non essendosi concretizzato l'acquisto della comproprietà del bene da parte della resistente, andavano restituite alla stessa. L'accertamento in fatto che le somme versate erano state devolute al solo scopo di realizzare la casa familiare destinata a divenire comune, giustifica pertanto, il rimborso delle somme corrisposte a titolo di concorso nelle spese di costruzione del manufatto rimasto di proprietà dell'ex. Spettava semmai al ricorrente l'onere di provare che il pagamento fosse avvenuto per altra causale ad esempio a titolo di liberalità o in virtù di legami affettivi o di solidarietà tra conviventi, circostanza che non si era verificata nel caso di specie. |