Le spese legali sostenute dal figlio non economicamente indipendente possono considerarsi spese di natura straordinaria?

Paola Silvia Colombo
10 Ottobre 2019

L'onorario dell'avvocato penalista al quale il figlio ha rilasciato mandato rientra nelle spese straordinarie?

Il figlio maggiorenne di una coppia separata è coinvolto in processo penale, non è autosufficiente, ma provvede al pagamento dell'onorario del suo avvocato. Anche se il padre versa un assegno di mantenimento di euro 200,00 mensili, è obbligato a provvedere al pagamento nella misura del 50% come previsto dalla sentenza di separazione?

Il caso di specie non è mai stato oggetto di specifica disamina in giurisprudenza ma certamente è possibile fornire una risposta al quesito facendo perno sui principi elaborati dalla Corte di Cassazione riguardo le spese sostenute dai genitori separati nell'interesse dei figli.

I Giudici di legittimità sono più volte intervenuti sul tema specificando, infatti, i criteri da seguire per classificare una spesa come “ordinaria”, e quindi coperta dal contributo mensile di mantenimento versato dal genitore non collocatario, oppure come “straordinaria” e quindi a carico di entrambi i genitori nella misura stabilita in sentenza.

In particolare, secondo la Cassazione, le ‘‘spese ordinarie'' sono solo quelle destinate a soddisfare i bisogni quotidiani del minore (a esempio il vitto, l'abbigliamento, i medicinali da banco, le spese di trasporto urbano, la ricarica del cellulare, le attività ricreative abituali), mentre quelle ‘‘straordinarie'' sono costituite dagli esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli fino a quel momento, o comunque spese non quantificabili e determinabili in anticipo o di non lieve entità rispetto alla situazione economica dei genitori (Cfr. Cass. civ., sez. I, 19 luglio 1999, n. 7672, Cass. civ., sez. I, 13 marzo 2009 n. 6201).

Sono, quindi, da considerarsi straordinarie le spese collegate ad eventi eccezionali della vita dei figli, quelle che servono per soddisfare le esigenze saltuarie e imprevedibili degli stessi e quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità, esulano dall'ordinario regime di vita della prole.

Tale impostazione è stata recepita anche dalla giurisprudenza di merito grazie soprattutto a specifici protocolli che sono stati adottati dai Tribunali italiani sulla base delle linee guida del Consiglio Nazionale Forense che, intervenuto nuovamente sul tema, ha espressamente catalogato le spese di natura straordinaria. In particolare, il Protocollo del Tribunale di Milano chiarisce che per spese straordinarie (extra assegno) debbano intendersi quelle che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità (requisito temporale), la gravosità (requisito quantitativo) o la voluttuarietà (funzionale) e che conseguentemente ciascun genitore dovrà contribuire al loro pagamento nella percentuale stabilita da un'eventuale accordo o disposta con provvedimento giudiziale.

Facendo, quindi, applicazione dei principi sopra espressi, si ritiene che le spese legali dell'Avvocato penalista cui il figlio non economicamente indipendente abbia dovuto rivolgersi per ricevere assistenza in un processo che lo vede coinvolto, possano qualificarsi a tutti gli effetti come costi straordinari cui i genitori separati dovranno far fronte nella misura del 50% ciascuno.

Del resto, non vi è dubbio sul fatto che detti oneri siano non solo gravosi ma anche del tutto occasionali e sporadici tenuto conto che il coinvolgimento in un processo penale come indagato e/o imputato costituisce certamente un evento del tutto eccezionale e imprevedibile.

Va poi considerato il fatto che il nostro ordinamento prevede come requisito della regolarità del processo penale la presenza di una difesa tecnica: nel processo penale l'assistenza dell'Avvocato è obbligatoria e ciò allo scopo di assicurare una buona amministrazione della giustizia.

Per questo motivo non è possibile neppure “rinunciare” alla spesa atteso che, in ogni caso, anche qualora non fosse stato dato mandato al legale di fiducia, sarebbe comunque intervenuto nel processo il difensore nominato d'ufficio che ha diritto di chiedere e ottenere il pagamento del compenso.

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