La competenza giurisdizionale sulla responsabilità genitoriale è sempre del giudice dello stato di residenza abituale del minore?
10 Ottobre 2019
La vicenda. Due coniugi dopo aver contratto matrimonio in Italia, si recavano in Grecia, per far sì che la donna partorisse in Atene, dove avrebbe potuto essere assistita dai suoi genitori. La bimba acquisiva la doppia cittadinanza, italiana e greca, essendo stata la sua nascita dichiarata presso l'ufficiale dello Stato civile in un Comune in provincia di Ancona, dove i coniugi avevano fissato la residenza al momento del matrimonio. Insorti contrasti insanabili tra i coniugi, questi decidevano di separarsi. Il marito adiva il Tribunale di Ancona chiedendo l'addebito della separazione a carico della moglie, nonché l'affidamento in via esclusiva della figlia con l'adozione degli opportuni provvedimenti per il suo rientro in Italia e il divieto di espatrio senza l'autorizzazione del padre. La donna, convenuta in giudizio, chiedeva a sua volta la dichiarazione di addebito della separazione a carico del marito e l'affido in via esclusiva della figlia. Il Tribunale di Atene, adito dal padre accertava che non ricorreva nè l'ipotesi del trasferimento illecito nè quella dell'illecito trattenimento del minore, pertanto, il ricorrente proponeva regolamento di giurisdizione ex art. 41, comma 1, c.p.c.
Giurisdizione sulla responsabilità genitoriale. La Corte osserva che quando nel giudizio di divorzio introdotto davanti al giudice italiano siano avanzate domande inerenti la responsabilità genitoriale e il mantenimento di figli minori non residenti abitualmente in Italia, ma in altro stato membro dell'Unione Europea, «la giurisdizione su tali domande spetta, ex artt. 8, par. 1, del Reg. CE n. 2201/2003 e 3 Reg. CE n. 4/2009, all'A.G. dello Stato di residenza abituale dei minori al momento della loro proposizione, dovendosi salvaguardare l'interesse superiore e preminente dei medesimi a che i provvedimenti che li riguardano siano adottati dal giudice più vicino al luogo di residenza effettiva degli stessi».
Alternativa al criterio di residenza abituale del minore. Inoltre sulla base dell'art. 12 del regolamento Eurounitario, ai fini della possibilità di escludere l'applicazione del criterio della residenza abituale del minore è necessaria una esplicita accettazione della giurisdizione anche sulla materia della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i coniugi, accettazione che deve essere intervenuta alla data in cui il giudice è stato adito con la domanda di separazione o al momento della formazione del contraddittorio, dovendo altrimenti ritenersi non derogabile il criterio esclusivo della residenza abituale del minore. Peraltro la possibilità di derogare al criterio della residenza abituale del minore non è interamente nella piena disponibilità delle parti dal momento che l' art. 12 richiede che sia il giudice ad effettuare una valutazione sulla conformità all'interesse del minore: nel caso in disamina la Corte esclude che la proposizione di domanda riconvenzionale da parte della madre, diretta a ottenere l'affidamento del minore, corrisponda ad un'accettazione inequivoca della giurisdizione.
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