È consentito l’accesso alle informazioni recanti segreti tecnici o commerciali, ove sia azionato per la difesa in giudizio avverso gli atti della gara

Redazione Scientifica
11 Ottobre 2019

L'art. 53 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con tratti di specialità rispetto alla disciplina generale di cui agli artt. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede che l'accesso agli atti della gara sia azionabile anche relativamente alle...

L'art. 53 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con tratti di specialità rispetto alla disciplina generale di cui agli artt. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede che l'accesso agli atti della gara sia azionabile anche relativamente alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, laddove sia finalizzato alla difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto; ne consegue, quindi, che la prevalenza del diritto a conoscere atti ed informazioni concernenti segreti tecnici e /o commerciali deve essere riconosciuta proprio nei casi in cui l'istante ricorra avverso gli atti della procedura di gara; invero la partecipazione alle gare di appalto pubbliche comporta l'accettazione implicita da parte del concorrente delle regole di trasparenza ed imparzialità che caratterizzano la selezione, fermo restando l'obbligo tassativo per il richiedente l'accesso di utilizzare i documenti acquisiti esclusivamente per la cura e la difesa dei propri interessi giuridici.

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