L'esito del deposito telematico va comunicato entro il giorno successivo a quello di ricezione degli atti da parte del sistema

Redazione scientifica
11 Ottobre 2019

Per disposizione ministeriale, l'accettazione da parte dei sistemi del dominio giustizia degli atti e documenti depositati dai soggetti abilitati deve essere comunicata entro il giorno successivo a quello di ricezione, così da creare negli avvocati un ragionevole affidamento sull'esito della procedura di deposito o sull'eventuale presenza di errori o anomalie.

Tempi per l'accettazione del deposito. La Cassazione, adita dal ricorrente che si era visto rigettare l'istanza di rimessione in termini nell'ambito di un contenzioso per equa riparazione, ha ritenuto fondata la doglianza.
Nella fattispecie, la cancelleria della Corte d'Appello aveva inviato all'avvocato la comunicazione che il deposito telematico non era stato accettato solo il terzo giorno lavorativo successivo all'effettuazione dello stesso. Tale circostanza precludeva al ricorrente la possibilità di rimediare tempestivamente ai vizi del deposito, possibilità sulla quale poteva fare affidamento, avendo iscritto a ruolo l'opposizione il secondo giorno lavorativo antecedente a quello di scadenza del termine.
Sul punto, i Giudici della Cassazione rilevano che il Ministero della Giustizia (in tema di adempimenti di cancelleria relativi al processo civile telematico) ha escluso che possano trascorrere diversi giorni tra la data di ricezione degli atti o dei documenti e quella di accettazione degli stessi da parte della cancelleria, pertanto, è opportuno che l'accettazione del deposito di tali atti, provenienti dai soggetti abilitati all'invio telematico, venga eseguita entro il giorno successivo a quello di ricezione da parte dei sistemi del dominio giustizia.
Tali istruzioni, stante la fonte di provenienza, generano negli avvocati un ragionevole affidamento sul fatto che l'esito del deposito telematico verrà loro reso noto il giorno successivo all'effettuazione dello stesso e sul fatto che eventuali anomalie emergano al più tardi il giorno lavorativo successivo al deposito.

Decadenza per causa non imputabile alla parte e rimessione in termini. Sul punto giova rilevare il principio sancito dalle Sezioni Unite secondo cui «l'istituto della rimessione in termini, previsto dall'art. 153, comma 2, c.p.c., come novellato dalla l. n. 69/2009, il quale opera anche con riguardo al termine per proporre impugnazione, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà». Principio di cui la Corte territoriale, nel rigettare l'istanza con «motivazione totalmente apodittica», non ha tenuto conto.
Alla luce di quanto sopra chiarito, la Suprema Corte accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato.

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