Danni da circolazione stradale e cessione del credito risarcitorio
11 Ottobre 2019
Massima
In tema di assicurazione per la r.c.a., nel caso in cui il danneggiato da sinistro stradale ceda al responsabile civile il credito risarcitorio che egli può azionare nei confronti della propria compagnia assicuratrice con azione diretta ex art. 149 cod. ass., la riunione in capo al cessionario delle qualità di creditore e debitore in solido non determina, in alcuna misura, l'estinzione per confusione dell'obbligazione, distinta e autonoma, gravante sull'assicuratore, non trovando in tal caso applicazione l'art. 1303 c.c., comma 1, attesa la peculiare forma di solidarietà passiva - atipica e ad interesse unisoggettivo - che si crea nell'assicurazione obbligatoria tra compagnia assicuratrice (e per essa la compagnia mandataria ex lege qual è l'assicuratore del danneggiato ex art. 149 cod. ass.) e responsabile civile. Il caso
A seguito di un sinistro provocato da un furgoncino di proprietà di una autocarrozzeria, il danneggiato commissionava le riparazioni necessarie alla stessa Carrozzeria Augusta, alla quale cedeva anche il credito risarcitorio vantato, ex art. 149 cod. ass., nei confronti della propria compagnia di assicurazioni. Il cessionario agiva in giudizio nei confronti della compagnia di assicurazione, ma il giudice primo grado e quello di appello avevano rigettato la domanda risarcitoria proposta dalla carrozzeria-responsabile del sinistro-cessionaria del credito nei confronti dell'assicurazione dell'auto incidentata, in virtù dell'azione diretta prevista dall'art. 149 cod. ass. (cd. indennizzo diretto). In particolare, in primo grado la domanda era stata rigettata per difetto di legittimazione passiva dell'assicurazione nonché carenza di legittimazione attiva in capo alla carrozzeria, per incompatibilità, in capo alla stessa, delle posizioni di debitrice e creditrice. Il Giudice d'Appello, pur confermando il rigetto, aveva modificato la motivazione, ritenendo non fondata l'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva, però affermando estinto il credito per confusione del soggetto creditore e debitore. Il cessionario proponeva ricorso in Cassazione, sottolineando (tra le altre) come danneggiante e assicuratore sono obbligati in solido, ma in base a titoli diversi. Il cessionario così come può agire con l'azione diretta ex art. 144 cod. ass. può agire con l'azione diretta ex art. 149 cod. ass. La Cassazione, che per la prima volta si è trovata a discutere la questione, ha accolto il ricorso. La questione
La questione in esame è la seguente: nel caso in cui la cessione del credito risarcitorio sia effettuata in favore del responsabile civile, come tale tenuto a sua volta, ma in base a titolo autonomo e diverso, alla “medesima prestazione”, si determina l'estinzione del debito? Le soluzioni giuridiche
La pronuncia in commento tratta non solo una tematica molto diffusa nella pratica commerciale quale il diritto di colui che vanta un credito risarcitorio, di natura aquiliana e non, di cederlo liberamente a terzi monetizzandolo e consentendogli di non sostenere direttamente alcun esborso di denaro ma va oltre affrontando – per la prima volta – la questione relativa alla ammissibilità di tale cessione in favore dell'autore del danno. Come noto, il creditore - precisa l'art. 1260 c.c., comma 1, - può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge. La cessione determina una successione a titolo particolare nel credito, con la conseguenza che, a parte la modificazione del soggetto attivo del credito, l'obbligazione rimane inalterata quanto al resto, la Suprema Corte ha tratto la logica conseguenza che tali principi generali debbano necessariamente applicarsi anche alla materia del risarcimento dei danni patrimoniali da sinistro stradale, non trattandosi di un diritto strettamente personale né sussistendo alcuno specifico divieto normativo e neppure vertendosi in un caso di cessione di crediti litigiosi. La cessione dei crediti, ammessa in linea di principio dalla legge (art. 1260 c.c.), è esclusa nelle sole ipotesi tassativamente previste e disciplinate dalla legislazione medesima (credito di natura strettamente personale, credito alimentare, credito per lo stipendio degli impiegati dello stato, credito per assegni familiari, credito verso la P.A. derivante da contratti di durata e da appalti pubblici). Costituisce quindi principio generale del nostro ordinamento che qualunque credito possa formare oggetto di cessione e che la natura legale o convenzionale della fonte da cui esso derivi non incida sulla cedibilità. Con specifico riguardo ai crediti, l'esigenza della circolazione intende favorire un'anticipata utilizzazione del diritto alla prestazione: il titolare di un credito, cioè, può decidere di ritenere soddisfatto il proprio interesse o mediante l'adempimento del soggetto obbligato, o, anticipatamente, mediante l'istituto della cessione del diritto (art. 1260 c.c.). Certo quanto sopra e non essendosi mai dubitato - a quel che risulti - che anche il credito risarcitorio sia cedibile (anche, all'estremo, quando il diritto al risarcimento sia conseguenza di inadempimento contrattuale: in questo senso Cass. civ., n. 2812/1986). Non solo, infatti, il credito al risarcimento dei danni da un sinistro stradale, e per giunta con riferimento non a danni alla persona ma solo alla vettura, non può qualificarsi strettamente personale, ma deve escludersi che esista una norma di legge che direttamente (o, almeno indirettamente) vieti una tale possibilità. Specie tenuto presente - come già affermato dalla Suprema Corte - che le eccezioni normative al principio generale della libera cedibilità dei crediti, costituenti ius singulare non possono trovare applicazione “oltre i casi e i tempi in esse considerate” ex art. 14 preleggi e quindi in via analogica (Cass. civ. n. 4930/2003, che ha affermato, in applicazione del principio in questione la legittimità della cessione del credito del lavoratore per trattamento di fine rapporto). In generale, si può affermare che il meccanismo della cessione del credito risarcitorio opera seguendo alcune fasi ben precise: --a) il danneggiato da un sinistro stradale si reca presso una autofficina o una carrozzeria per far riparare il proprio mezzo rimasto incidentato a seguito dell'evento; --b) il carrozziere offre — in vece del pagamento con rimessa diretta — la sottoscrizione di un contratto di cessione nel quale l'importo delle riparazioni o della prestazione costituisce il credito ceduto; --c) nella sua veste di cessionario, il carrozziere richiede alla compagnia assicuratrice obbligata ex lege il pagamento del credito, oltre a spese legali e accessori. In generale, la giurisprudenza riconosce in capo al cessionario la legittimazione a esercitare le azioni a tutela del credito ceduto, in applicazione del principio generale di cui all'art. 1263 c.c., secondo cui il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori, tra cui sono annoverate le azioni a tutela del diritto ceduto. Applicando detto principio, pertanto, si deve concludere che, in base al contratto di cessione di credito, il cessionario di un credito risarcitorio da sinistro stradale sia legittimato a agire verso il responsabile civile e verso la sua compagnia di assicurazione, per ottenere la liquidazione dei danni (Cass. civ., n. 9134/2017; Cass. civ., n. 52/2011). Anche la giurisprudenza di merito ha ritenuto che è sempre cedibile anche un credito futuro ove questo sia determinato da un fatto generatore di illecito esattamente individuato, precisando che il diritto ceduto (ossia il diritto a vedere risarcito il danno subito) è un valido ed attuale credito di natura risarcitoria che consegue direttamente dal fatto illecito ed è riconducibile al patrimonio del danneggiato fin dal momento in cui si è verificato l'evento generatore della responsabilità civile, tant'è vero che, in caso di riconoscimento, gli interessi sulle somme dovute decorrono dal fatto e non dall'accertamento giudiziale (Trib. Roma 8 marzo 2010). Il credito risarcitorio sorge nel momento in cui si verifica la lesione della sfera giuridica del danneggiato; questo non può quindi essere ritenuto alla stregua di una mera aspettativa, né tanto meno di un diritto di credito futuro, atteso che il diritto al risarcimento del danno è maturato in favore del danneggiato al momento del fatto illecito, divenendo perciò solo un diritto patrimoniale attuale e disponibile. Riconosciuta la cedibilità del credito risarcitorio, i giudici di legittimità si sono anche occupati della possibile estinzione per confusione in caso di cessione avvenuta al responsabile civile del sinistro (nel caso di specie, la carrozzeria). La Corte di Cassazione ha dimostrato che l'obbligazione dell'assicuratore è da un lato autonoma, rispetto a quella del responsabile civile, e dall'altro che l vincolo di solidarietà passiva tra l'obbligazione dell'assicuratore e l'obbligazione dell'assicurato presenta carattere di specialità. A tal proposito, la Suprema Corte ha affermato «una solidarietà atipica ad interesse unisoggettivo… finalizzata al rafforzamento del debito principale, il cui tratto distintivo è dato dal fatto che l'obbligazione dell'assicuratore si estende fino al massimale e che, nei rapporti interni, non si applica, almeno di regola, l'art. 2055, commi 2 e 3, c.c.» (Cass. civ., n. 10156/1994). Sotto altro aspetto, si è anche statuito la natura meramente accessoria dell'obbligazione del danneggiante/responsabile civile, rispetto a quello dell'assicuratore: nel sistema introdotto con la l. n. 990/1969 e poi recepito nel vigente codice delle assicurazioni è l'assicuratore ad essere obbligato principale, e solo il patrimonio di questi deve sopportare la decurtazione corrispondente all'intero ammontare del danno risarcito (salva l'incapienza del massimale). Dunque, se l'assicuratore è l'obbligato principale e sull'assicurato-responsabile civile non grava alcuna parte di tale obbligazione, ne consegue che nessuna parte di essa potrà mai estinguersi a causa della riunione in capo allo stesso soggetto della veste di assicurato/responsabile civile e di danneggiato. Del resto, nel caso di azione diretta ex art. 149 cod. ass. (cd. indennizzo diretto) l'assicuratore del danneggiato riveste ex lege il ruolo di mandatario (senza rappresentanza) dell'assicuratore del responsabile, e a tale titolo viene invocato in giudizio: sarebbe insomma singolare, considerato il sistema di rivalse tra assicurazioni (per cui alla fine l'assicuratore del danneggiato agisce nei confronti dell'assicuratore del danneggiante), che all'assicuratore del danneggiato fosse concesso sottrarsi all'obbligo assicurativo che, in ultima analisi, verrà poi sostenuto non da tale soggetto ma, appunto, dalla compagnia del danneggiante. Osservazioni
La Corte di Cassazione sostiene che il diritto al risarcimento derivante da fatto illecito sorge sin dal momento della verificazione dell'evento, tanto è vero che gli interessi legali in caso di condanna al risarcimento sulla somma capitale decorrono generalmente dal fatto e non dalla data della sentenza. Più precisamente la Suprema Corte statuisce che il credito da risarcimento del danno patrimoniale da sinistro stradale è suscettibile di cessione ex artt. 1260 ss. c.c., e il cessionario può in base a tale titolo domandarne anche giudizialmente il pagamento al debitore ceduto. Da quanto precede consegue che la cessione di un credito risarcitorio scaturente da sinistro stradale, oltre ad essere lecita ed ammissibile anche quando il credito sia contestato, comporta l'effetto di trasferire al cessionario tutti gli accessori e le azioni connessi al credito. Ne consegue che il cessionario è legittimato a promuovere, nei confronti dell'assicuratore del responsabile, l'azione diretta di cui all'art. 144 cod. ass. Infatti, il cessionario può fare valere l'acquisito diritto di credito al risarcimento nei confronti del debitore ceduto (nel caso che ne occupa l'assicuratore del danneggiante) non già in base all'art. 144 d.lgs. n. 209/2005 (e già all'art. 18 l. n. 990/1969), in relazione al quale non può invero propriamente parlarsi di cessione, bensì in ragione del titolo costituito dal contratto di cessione del credito, quale effetto naturale del medesimo (art. 1374 c.c.). Infatti, a fondamento del credito risarcitorio de quo si invoca non l'evento dannoso ex se, ovvero il sinistro stradale, bensì il contratto di cessione del credito, il quale rimane ontologicamente e dogmaticamente legato agli ordinari criteri in materia di responsabilità civile, che impongono di rivolgere le richieste risarcitorie nei riguardi del soggetto responsabile del danno. R. SAVOIA, Fonte, Carrozzeria responsabile del sinistro: possibile per il danneggiato cedere il credito risarcitorio nei confronti della propria assicurazione alla carrozzeria, in Diritto & Giustizia, fasc.163, 2019, 3; M. FRASCHINA, La cessione del credito risarcitorio derivante da fatto illecito (da sinistro stradale), in Riv. giur. circolazione e trasporti, 2013. |