La notificazione telematica nel procedimento avanti il Giudice di Pace

14 Ottobre 2019

L'approfondimento, partendo da un caso concreto, affronta il tema delle notifiche telematiche avanti al Giudice di Pace.
L'ultimo arresto: Corte di Cassazione, Sezione III Civile, ordinanza n. 19517/2019

Il caso sottostante potrebbe definirsi modesto sotto più d'un profilo.

Un cliente deluso fa causa al proprio (ex) avvocato, chiedendo che ne sia accertata la responsabilità professionale per la negligente proposizione di un ricorso al giudice del lavoro (poiché il ricorso in questione era stato dichiarato nullo) e la conseguente condanna al risarcimento dei danni; l'avvocato convenuto si difende e chiede in via riconvenzionale la condanna dell'ex cliente al pagamento dei compensi professionali per quella causa. Il Giudice di respinge la domanda dell'attore, accogliendo invece la riconvenzionale dell'avvocato e così condannando il malcapitato ex cliente al pagamento dei compensi e delle spese di lite.

L'attore non si dà per vinto e appella avanti il competente Tribunale la sentenza (che nel frattempo era stata notificata tramite PEC); l'avvocato, costituendosi in appello, eccepisce la tardività dell'impugnazione (la sentenza era stata notificata un 15 settembre, il gravame solo il successivo 22 ottobre) e insiste nel merito sulle sue posizioni. Il Tribunale afferma la responsabilità professionale dell'avvocato e, rovesciando la pronuncia di primo grado, lo condanna al risarcimento e alle spese.

A questo punto, è l'avvocato che ricorre, alla Suprema Corte, la quale ribalta una volta ancora il tavolo, accogliendo il ricorso e definitivamente condannando il malcapitato ex cliente al pagamento dei compensi e delle spese, anche dei gradi d'appello e di cassazione.

Il punto nodale del giudizio di legittimità è squisitamente processuale e ignora completamente il merito della controversia.

Si era accennato che la sentenza del Giudice di Pace era stata notificata all'originario attore nelle forme previste dall'art. 3-bis L. 21 gennaio 1994 n. 53: nel dettaglio, l'avvocato aveva richiesto e ottenuto copia conforme della sentenza, munita di formula esecutiva, dalla cancelleria del Giudice di Pace. La copia esecutiva rilasciata, ovviamente, era in formato cartaceo (rectius: analogico), di talché l'avvocato ne aveva estratta copia per immagine su supporto informatico (vulgo: scansione) che aveva quindi notificato via PEC al difensore del suo ex cliente, attestando la conformità della copia informatica all'originale analogico nella relazione di notifica.

Il Tribunale aveva affermato che, «poiché la notifica della sentenza di primo grado era stata effettuata — in via telematica — in un momento di transizione tra vecchie e nuove specifiche tecniche di attuazione del D.L. n. 179/2012, art. 16-undecies, comma 3, dubbie erano le regole da seguire per questo specifico tipo di notificazione, dal che conseguiva la necessità di dover procedere mediante notificazione tradizionale per far decorrere il termine breve di impugnazione», concludendo pertanto che «risultava congruo, proprio per l'incertezza che circondava la materia, il decorrere del solo termine lungo, termine entro il quale il presente appello è stato presentato».

Il Tribunale, nel concreto, aveva proceduto a una vera e propria disapplicazione di una norma di legge vigente.

Avendo il ricorrente censurato tale punto della sentenza, l'ex cliente, costituitosi con controricorso, aveva rilevato che «il presupposto per ritenere esistente la notifica della sentenza è accertare che sia stata notificata una copia legalmente autentica della decisione e che, nel caso, non sussisteva la capacità in capo all'avvocato di estrarre copia autentica della sentenza, resa in forma cartacea, dato che l'avvocato non può autenticare atti o provvedimenti del Giudice, che non siano presenti nel fascicolo telematico, e considerato che il Giudice di Pace non beneficia del processo telematico, onde non v'è alcun fascicolo telematico da cui poter estrarre gli atti autenticabili dal difensore; la notifica era dunque inesistente, in quanto è stato trasmesso un atto privo dei requisiti necessari a conferirgli sostanza di sentenza».

La Suprema Corte ha accolto la censura dell'avvocato ricorrente osservando che la notifica telematica è correttamente avvenuta nel rispetto della normativa inerente e, in particolare, che non «risulta pertinente il rilievo del controricorrente circa la mancanza del potere del difensore di attestare la conformità della copia analogica della sentenza (da cui è stato estratto il documento informatico per immagine) al suo originale, poiché — nel caso di specie — tale attestazione risulta compiuta dal Cancelliere addetto all'Ufficio del Giudice di Pace»; cosicché «ne discende che la notifica della sentenza deve ritenersi ritualmente effettuata in data 15/09/2015, facendo decorrere il termine breve di impugnazione, e che risulta pertanto tardivo l'appello notificato il 22/10/2015» (ibidem).

Il PCT non opera negli Uffici del Giudice di Pace

Occorre rilevare come, a oltre un lustro dall'entrata a regime del processo civile telematico, quelli che dovrebbero essere “addetti ai lavori” persistano nell'equivocare l'applicabilità in concreto delle tecnologie informatiche nella procedura, ossia nel ritenere che la notificazione a cura dell'avvocato tramite posta elettronica certificata sia possibile solamente nei giudizi avanti i tribunali o le corti d'appello, non essendo il PCT operante negli Uffici “estremi” del Giudice di Pace e — all'opposto — della Suprema Corte di Cassazione.

Anche nel caso riguardato dall'ordinanza in commento, non è stato tenuto presente che la facoltà di notificazione disciplinata dalla l. n. 53/1994 è un istituto di applicazione generale (non a caso, vi è prevista persino l'eventualità di dover passare da una “dimensione” all'altra — ossia, dal digitale all'analogico, e/o viceversa — segnatamente, agli artt. 3-bis e 9), del tutto indifferente, quindi, all'Ufficio presso il quale è radicato il giudizio di pertinenza.

Ricapitoliamo, dunque:

1) la notificazione via PEC ex L. n. 53/1994 è sempre possibile, se il destinatario (come, per esempio e nel caso in commento, un avvocato) è titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi;

2) se l'atto da notificare è nativamente digitale (perché contenuto nel fascicolo informatico del giudizio, per quegli uffici interessati dal PCT: tribunali e corti d'appello), può essere notificato il duplicato informatico (per il quale non occorre attestazione di conformità, trattandosi dell'“originale” — ammesso che tale concetto abbia senso nella dimensione informatica) oppure la copia informatica (nel qual caso l'avvocato ha il potere di attestarne la conformità all'originale ex artt. 16-decies e 16-undecies D.L. n. 179/2012);

3) se l'atto da notificare, invece, sia nativamente analogico (ossia: cartaceo), l'avvocato potrà formarne copia informatica che attesterà conforme (in tal caso, con rimando all'art. 3-bis, comma 2, L. n. 53/1994; per scrupolo di completezza, occorre precisare che nel caso in commento la norma in questione vigeva nel testo anteriore all'attuale, in cui il riferimento all'art. 16-undecies d.l. n. 179/2012 ha sostituito quello originario all'art. 22, comma 2, CAD.; ecco spiegato il richiamo a quest'ultima norma che si legge nell'ordinanza esaminata);

4) il deposito della prova dell'avvenuta notificazione avverrà poi per via telematica nei giudizi pendenti presso gli uffici in cui è operante il PCT; viceversa, per depositare al Giudice di Pace e alla Corte di Cassazione sarà previamente necessario estrarre copia analogica degli “originali” informatici, secondo quanto disposto all'art. 9, l. n. 53/1994.

Riferimenti bibliografici
  • E.M. Forner, Le notificazioni a cura dell'avvocato, Torino, 2018.

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