Prescrizione: una proposta logico-sistematica per l’(eventuale) entrata in vigore della riforma
14 Ottobre 2019
Ferme restando tutte le riserve culturali e scientifiche sulla disciplina della prescrizione, di cui alla l. n. 103 del 2017 (riforma Orlando) e alla l. n. 3 del 2019 (riforma Bonafede) - che a prescindere da ogni altra considerazione pensano di affrontare il problema della durata del processo senza capire le ragioni che portano all'estinzione del reato -, nell'attuale “guerra di religione” che si sta consumando, è forse possibile proporre una soluzione di compromesso. Anche se andrebbe confermato che la l. n. 3 del 2019 dovrebbe essere collegata a una effettiva riforma del processo penale e dei suoi tempi e non consegnata all'incerto destino di una legge-delega e, conseguemente, come nelle premessa, sarebbe necessario un rinvio della nuova disciplina delle prescrizione, un “onorevole” compromesso non appare difficile da individuare. Non sarebbe, del resto rispondente a serietà ove si affermasse che la riforma annunciata espliciterebbe i suoi effetti solo per i reati commessi dopo la sua entrata in vigore e che, quindi, vi sarebbe ancora del tempo per una modifica. Del resto, oggi la disciplina della prescrizione ha tre differenti scansioni temporali: quella delle legge Cirielli, quella della riforma Orlando e, dal 1 gennaio 2020, quella della l. n. 3 del 2019, tutte legate al diverso momento in cui il reato è stato commesso. Una modesta proposta compromissoria potrebbe affermare che la prescrizione si sospende con la sentenza di condanna di primo e di secondo grado. In altri termini, cambierebbe solo il fatto che la sentenza di proscioglimento di primo grado non solo sospenderebbe la prescrizione che subirebbe però un arresto nel caso in cui l'imputato prosciolto in primo grado venisse condannato in appello, evitando, così, l'eventuale decorso della prescrizione nel giudizio di cassazione. Indubbiamente, in questo caso il giudice d'appello che dovesse riconoscere la maturata prescrizione dovrebbe dichiararla. Il dato appare in linea con il fatto che è communis opinio che non è ragionevole che il proscioglimento blocchi la prescrizione. Per quanto attiene al soggetto condannato, nulla cambierebbe in caso di condanna in appello neppure in caso di proscioglimento, stante la intervenuta sospensione della prescrizione con la sentenza di primo grado. Residuerebbe – anche in questo caso - l'eventuale riconoscimento della maturata prescrizione in cassazione a seguito di eventuale ricorso del P.M. che fosse ritenuto fondato. Problemi non dissimili da quelli oggi prospettabili con le due citate riforme si porrebbero in casi di annullamento con rinvio nei gradi precedenti. |