Sull'incompatibilità dei membri della Commissione giudicatrice

Francesca Cernuto
14 Ottobre 2019

È precluso al Presidente della Commissione giudicatrice lo svolgimento di qualsivoglia ulteriore funzione amministrativa relativamente al contratto del cui affidamento si tratta, ivi inclusa l'approvazione degli atti di gara.

Abstract. È precluso al Presidente della Commissione giudicatrice lo svolgimento di qualsivoglia ulteriore funzione amministrativa relativamente al contratto del cui affidamento si tratta, ivi inclusa l'approvazione degli atti di gara.

Il caso. Una società impugna gli atti di verifica della regolarità della gara, l'approvazione dei verbali e l'aggiudicazione deducendo la violazione dell'art. 77, comma 4, c.c.p., trattandosi di provvedimenti assunti dal Presidente della Commissione giudicatrice in veste di dirigente responsabile delegato della struttura competente.

I limiti alle funzioni dei membri della Commissione. Il Tar Friuli Venezia Giulia, investito della decisione, accoglie il profilo di censura sollevato rilevando come la norma dell'art. 77, comma 4, c.c.p. precluda ai Commissari lo svolgimento di qualsivoglia altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. Attraverso questa separazione di funzioni, si persegue l'obiettivo di garantire che le decisioni amministrative siano assunte in modo oggettivo e non vengano influenzate dalle fasi valutative che le hanno precedute.

È indubbio, ad avviso del Collegio ed in linea con il precedente orientamento giurisprudenziale (TAR Lecce, sez. II, 27 giugno 2016, n. 1040), che l'approvazione degli atti di gara vada annoverata tra le funzioni relative al contratto oggetto di affidamento, risultandone pertanto preclusa l'adozione da parte di coloro che siano stati membri della Commissione.

Conclusioni. Il Presidente della Commissione giudicatrice, in forza dell'art. 77, comma 4, c.c.p., è inibito all'esercizio di ulteriori funzioni relative al contratto e non può utilmente adottare gli atti di approvazione della gara.Abstract:È precluso al Presidente della Commissione giudicatrice lo svolgimento di qualsivoglia ulteriore funzione amministrativa relativamente al contratto del cui affidamento si tratta, ivi inclusa l'approvazione degli atti di gara.

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