Sono deducibili le spese sostenute per l'adozione internazionale di un minore
14 Ottobre 2019
L'agenzia delle Entrate ha precisato che sono deducibili le spese sostenute, debitamente documentate e certificate, a partire dal conferimento ad un ente autorizzato del mandato all'adozione, con il quale inizia la procedura di adozione. Se l'adozione è stata pronunciata nello Stato estero prima dell'arrivo del minore in Italia, la procedura si ritiene conclusa nel momento in cui si acquisisce lo status di genitore adottivo mediante la dichiarazione di efficacia in Italia, da parte del competente tribunale per i minorenni, del provvedimento di adozione emesso dall'autorità straniera. Se l'adozione si perfeziona dopo l'arrivo del minore in Italia, Il TM riconosce il provvedimento dell'autorità straniera come affidamento preadottivo, decorso un anno da predetto riconoscimento, se il giudice, ritiene la permanenza nella famiglia che lo ha accolto ancora conforme all'interesse del minore, pronuncia l'adozione concludendo in questo modo la procedura in esame. Riguardo le spese sostenute per gli incontri post adottivi e finalizzate a verificare il corretto inserimento del minore, l'Agenzia precisa che tali spese non sono deducibili. Tuttavia, nel caso in cui il Paese di origine degli adottati richieda, in una fase successiva all'acquisizione dello status di genitore, delle verifiche sull'inserimento effettivo dell'adottato nella famiglia di destinazione mediante stesura di relazioni periodiche, le spese, a sostegno di tali procedure sono deducibili, poiché strettamente correlate alla procedura di adozione.
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