Notifiche telematiche (PPT)

Valeria Bove
18 Gennaio 2021

È dal 15 dicembre 2014 che le notificazioni penali a persona diversa dall'imputato si effettuano per via telematica. Prima della normativa emergenziale legata alla pandemia da COVID-19, infatti, l'unico settore del PPT fondato su una norma di rango primario è stato (solo) quello delle notificazioni telematiche. Con la pandemia e la normativa emergenziale il quadro è decisamente cambiato e molte sono le norme di rango primario che sorreggono il nuovo processo penale telematico.

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Inquadramento

È dal 15 dicembre 2014 che le notificazioni penali a persona diversa dall'imputato si effettuano per via telematica. La data ha segnato un momento di svolta nel processo penale.

Prima della normativa emergenziale legata alla pandemia da COVID-19, infatti, l'unico settore del processo penale telematico fondato su una norma di rango primario è stato (solo) quello delle notificazioni telematiche. Con la pandemia e la normativa emergenziale il quadro è decisamente cambiato, e molte sono le norme di rango primario che sorreggono il nuovo processo penale telematico, anche se si tratta, allo stato, di una normativa “temporanea”, legata essenzialmente all'evoluzione della pandemia e destinata, nella maggior parte dei settori, a terminare con essa, almeno in base all'attuale assetto normativo.

Resteranno invece le disposizioni legislative sulle notificazioni a persona diversa dall'imputato, trattandosi di una normativa preesistente a quella emergenziale, che al momento in cui si scrive convive con essa e che, non conoscendo limiti temporali, è destinata a restare in vigore anche oltre la pandemia da COVID-19 e le disposizioni emergenziali sul PPT.

Il settore delle notificazioni, unico dunque ad essere disciplinato con norme primarie ad hoc, è un settore per altro fondamentale e delicato, che già nel codice di rito, al fine di annullare puri formalismi ed in un'ottica di efficienza del sistema delle notificazioni, aveva conosciuto l'impiego di mezzi tecnici di notifica, diversi da quelli tradizionali, idonei ad assicurare lo scopo di conoscenza degli atti processuali (in questo senso, le disposizioni di cui agli artt. 148 co. 2 bis, 149 e 150 c.p.p.).

La principale fonte normativa primaria di riferimento per le notificazioni telematiche è l'art. 16 del d.l.18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla l. 17 novembre 2012, n. 221 (“Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese”), il cui co. 4 - nel prevedere che nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria siano effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici - ha stabilito che allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli artt. 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, c. 2, c.p.p., precisando che la relazione di notificazione viene redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria (cd artefatto).

La più rilevante novità della normativa, che la differenzia dalle ordinarie modalità di trasmissione, è data dal deposito in cancelleria.

L'art. 16, c. 6, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 cit. prevede il deposito in cancelleria nei casi in cui la trasmissione via PEC non vada a buon fine per causa imputabile al destinatario. In questo caso il sistema invia un avviso al Portale dei Servizi Telematici, ed in tal modo il difensore destinatario, accedendovi, viene informato dell'avvenuto deposito.

Le ipotesi – in linea con le numerose pronunce di legittimità che fanno carico al difensore di osservare la necessaria diligenza per consentire la notificazione degli avvisi – sono state riassunte dalla D.G.S.I.A. nelle seguenti:

1) indisponibilità del sistema di posta del destinatario (non viene restituita la notifica)

2) utente sconosciuto (indirizzo PEC non esistente al REGINDE o mal comunicata)

3) casella del destinatario piena (mail box full)

4) mancanza di indirizzo PEC o PEC non attiva

5) la PEC è quella di posta italiana (.GOV.IT) che non consente di verificare se la notifica è andata a buon fine

La notifica depositata in cancelleria è a disposizione dell'avvocato, il quale, però, per estrarne copia, dovrà pagare, per legge, il decuplo dei diritti normalmente dovuti.

A norma poi dell'art. 16, c. 8, d.l. cit. si stabilisce che quando la notificazione non si è potuta effettuare telematicamente per causa non imputabile al destinatario, “si applicano gli artt. 148 e ss. c.p.p.” (è questa, a titolo esemplificativo, l'ipotesi del server di posta momentaneamente non disponibile o la situazione connessa a problemi di rete) ed a tale situazione gli uffici giudiziari hanno di fatto assimilato quella in cui la notifica non va a buon fine, per cause non immediatamente verificabili.

La norma va letta in uno alla legge di stabilità del 2013 (l. 28 dicembre 2012, n. 228) che, all'art. 1, comma 19, lettera a), ha introdotto la lettera c-bis) dell'art. 16, comma 9 ed ha modificato l'art. 16, comma 9, lettera d), cit., così espressamente prevedendo che, a decorrere dal 15 dicembre 2014, le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli artt. 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, co. 2 c.p.p., vanno eseguite attraverso lo strumento della posta elettronica certificata (di seguito, PEC), nei procedimenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello.

L'attuale quadro normativo di riferimento

Il quadro normativo di riferimento – al di là della normativa emergenziale, temporanea, e soprattutto dell'art. 24 d.l. n. 137/2020, convertito, con modif., nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 che espressamente consente ai difensori il deposito con PEC di istanze, memorie, atti che non rientrino tra quelli da depositare nel portale - non ha subito variazioni di rilievo rispetto al 15 dicembre 2014, se non con le integrazioni al codice dell'amministrazione digitale introdotte con il d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 (entrato in vigore il 27 gennaio 2018) e con il d.l. 16 luglio 2020, n. 76(cd d.l Semplificazioni)recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» convertito con la l. 11 febbraio 2020, n. 120, ed in particolare con gli artt. 28 e 37 del testo cit.

Oltre alle disposizioni contenute nel codice di rito nella parte che disciplina le notificazioni (e nelle relative disposizioni di attuazione), la principale disposizione normativa, in tema di notificazioni “telematiche”, continua ad essere l'art. 16 del d.l.18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla l. 17 novembre 2012, n. 221 (“Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese”, così come modificato dall'art. 1, c. 19, l. 28 dicembre 2012, n. 228) che, come detto, ha indicato nel 15 dicembre 2014 la data a decorrere dalla quale le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli artt. 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, c. 2, c.p.p., si effettuano con PEC.

La norma in questione continua ad inquadrarsi nel più generale processo di digitalizzazione della giustizia, che trova il proprio fondamento normativo nell'art. 4 co. 1 e 2 del d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella l. 22 febbraio 2010, n. 24 (“Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario”). E' in particolare il secondo comma dell'art 4 cit – tuttora non modificato e dunque vigente sin dalla sua entrata in vigore nel testo originario - a prevedere espressamente che nel processo civile e nel processo penale, tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica si effettuano mediante posta elettronica certificata, ai sensi del CAD, e successive modificazioni, del d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, e delle regole tecniche stabilite con i decreti previsti dal comma 1 (nel caso concreto, come si vedrà, dal D.M.21 febbraio 2011 n. 44).

Ebbene, tanto l'art. 16 cit., quanto l'art. 4 cit. prevedono come strumento di trasmissione telematica la PEC: ne deriva che le disposizioni in esame vanno tuttora necessariamente lette in uno alle norme che regolamentano l'utilizzo della PEC ed a quelle contenute nel codice dell'amministrazione digitale.

Quanto alle norme che regolamentano l'utilizzo della PEC, sono tuttora in vigore sia il d.p.r. 11 febbraio 2005, n. 68 (“Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata”); sia le disposizioni contenute nel decreto adottato dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 2 novembre 2005 (“Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata”) che, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento, definisce le regole tecniche relative alle modalita' di realizzazione e funzionamento della posta elettronica certificata di cui al d.P.R. n. 68/2005.

La PEC, molto probabilmente, sarà destinata ad essere sostituita, in un futuro neanche tanto lontano, da altri strumenti in grado di veicolare, telematicamente, l'invio di atti: si tratta infatti di una modalità di trasmissione telematica tipicamente “italiana”, adottata nel nostro Stato da vari anni, ma diversa da quelli esistenti in Europa e la necessità di adeguarsi a modalità di inoltro comuni ai vari Stati membri, oltre che “inattaccabili” da aggressioni esterne (hacking) e, dunque sempre più sicuri, spinge verso l'adozione di altre forme di trasmissione, allo stato realizzabili essenzialmente con “gestori locali” in uso già negli uffici giudiziari.

Allo stato, comunque, è ancora la PEC lo strumento di trasmissione telematica utilizzato e la normativa che la disciplina va letta in uno alla norma che, a monte, fissa, quale presupposto per rendere operativo il sistema di trasmissione telematica con PEC, l'obbligo per i professionisti, e nello specifico per gli avvocati – in quanto professionisti iscritti in albo istituito con legge dello Stato – di munirsi di PEC, così come imposto dall'art. 16 d.l. 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2 ed ulteriormente rafforzato di recente dal d.l. Semplificazioni (d.l. n. 76/2020, convertito, con modificazioni dalla l. 11 settembre 2020, n. 120), il cui art. 37 prevede che il professionista iscritto in albi che non comunichi il proprio domicilio digitale all'albo o elenco di cui al comma 7 e' obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza e che in caso di mancata ottemperanza alla diffida, l'Ordine di appartenenza applica la sanzione della sospensione dal relativo albo fino all'avvenuta comunicazione.

L'ulteriore tassello normativo di riferimento è poi costituito dal d.lgs.7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale, di seguito CAD) e successive modificazioni, tra cui le ultime modifiche ed integrazione contenute dapprima nel d.lgs. 26 agosto 2016 n. 179, e quindi nel d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 (entrato in vigore il 27 gennaio 2018), resisi necessarie per adeguare sostanzialmente il CAD al Regolamento eIDAS.

E', quest'ultima, un'altra fonte che si colloca sul piano sovranazionale: il Reg. UE n 910/2014, eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature), in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la precedente direttiva 1999/93/CE, ha infatti, a sua volta l'obiettivo di fornire una base normativa a livello comunitario per i servizi fiduciari e i mezzi di identificazione elettronica degli stati membri.

Ebbene, con il primo correttivo, realizzato con il d.lgs 179/2016 è stato per la prima volta introdotto un principio generale di notevole portata, essendosi stabilito, al comma 6 dell'art. 2 CAD, che “Le disposizioni del presente Codice si applicano altresì al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico.”

La norma incide significativamente sull'ambito di applicazione del CAD.

Da un lato, essa estende l'ambito di applicazione del CAD al processo penale (ma anche civile, amministrativo, contabile e tributario) e tale estensione, letta in uno all'art. 2 co. 2 CAD, che individua, tra gli altri, quali destinatari del CAD le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'art. 117 Cost., porta fondatamente a ritenere che in tale ultima categoria non vi rientri solo l'ufficio giudiziario inteso quale organo dell'amministrazione dello Stato, ma anche l'ufficio giudiziario inteso quale organo che svolge attività giudiziaria.

Dall'altro, pone due limiti all'estensione dell'ambito di applicazione del CAD, stabilendo che, laddove non vi siano disposizioni speciali e/o specifiche che disciplinano o che regolamentano il processo (per quel che qui interessa, penale) telematico, trovano applicazione, se compatibili, le disposizioni contenute nel CAD. In altri termini, il CAD non si applica al processo penale (ma anche civile, amministrativo, contabile e tributario) solo se le disposizioni siano incompatibili con le norme processuali generali e sempre che non sia diversamente disposto da specifiche disposizioni in materia di processo telematico.

Si tratta di una novità assoluta che, pur potendo prestare il fianco a qualche critica (la disposizione prevede infatti una clausola di specialità in favore di norme generalmente di rango sottordinato, quali quelle in materia di processo telematico, normalmente disciplinato con decreti ministeriali soprattutto regolamentari, oltre che da disposizioni dirigenziali), ha il grande pregio di “introdurre” le norme del codice dell'amministrazione digitale anche in ambiti, quelli appunto processuali, che sono diversi rispetto ai rapporti tra le pubbliche amministrazioni o tra l'amministrazione ed i cittadini dello stato, a settori, cioè, nei quali l'uso dell'informatica, così come disciplinato dal CAD, costituisce lo strumento privilegiato cui far ricorso.

In questo quadro si pone la disposizione normativa di cui all'art. 48 CAD (“Posta elettronica certificata), inizialmente modificato dall'art. 33 del d. lgs 30 dicembre 2010, n. 235, quindi dal d. lgs 2016 n. 179, interessato dalla modifica ultima del CAD e da ulteriori disposizioni normative che ne hanno posticipato l'entrata in vigore.

A norma della disposizione in esame, la trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71. ed essa equivale, salvo che la legge disponga diversamente (in questo senso la modifica apportata dall'art. 33, d.lgs n. 235/2010 e tuttora in essere, anche a seguito delle modifiche recenti, che ha sostituito l'inciso “nei casi consentiti dalla legge”, che restringeva notevolmente il valore legale della trasmissione telematica con PEC del documento alle sole ipotesi espressamente disciplinate per legge.), alla notificazione per mezzo della posta, nella quale tanto la data quanto l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante PEC sono opponibili ai terzi.

La norma di cui all'art. 48 CAD è stata interessata da vari interventi normativi (un primo correttivo introdotto con l'art. 65, c. 7, d.lgs n. 217/2017 co. 7, a sua volta modificato dall'art. 8, c. 5, d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla l. 11 febbraio 2019, n. 12) l'ultimo dei quali ha stabilito che l'art. 48 CAD resta in vigore (ed infatti è tuttora in vigore) fino all'adozione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con il quale, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali, saranno adottate le misure necessarie a garantire la conformita' dei servizi di posta elettronica certificata di cui agli artt. 29 e 48 del CAD, al Reg. (UE) n. 910/2014 UE n 910/2014, eIDAS.

Per intervenire sulle modalità di trasmissione telematica, si è dunque preferito attendere l'adozione dello specifico decreto sopra descritto, evitando così di lasciare, a decorrere da una certa data, il settore delle notificazioni privo di uno strumento telematico adeguato: solo quando il menzionato decreto entrerà in vigore e dunque a far data da allora, l'art. 48, d.lgs. n. 82/2005 è abrogato.

Quale poi sarà l'effettivo strumento di trasmissione telematica non è ancora dato sapere. Probabilmente si tratterà di un gestore locale, e occorrerà attendere per sapere se esso opererà in uno alla nuova modalità di trasmissione, introdotta con il d.lgs n. 217/2017 cit ossia il “domicilio digitale”, un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Reg. (UE) 23 luglio 2014 n. 910 “Regolamento eIDAS”,valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale.

Il domicilio digitale – disciplinato dagli artt. 3-bis e 6 CAD, ed interessato dagli artt. 6-bis, 6-ter e 6-quater CAD sugli Indici nazionali dei domicili digitali - costituisce una rilevante novità, da un lato, per quel che rileva nell'ambito in esame, per il fatto di essere stato reso obbligatorio per tutti i destinatari del CAD e per i professionisti tenuti ad iscriversi agli albi, che saranno tenuti a munirsi di esso (e dovranno tenerlo regolarmente) e, dall'altro, per essere (destinato a divenire) lo strumento esclusivo di comunicazione tra i detti soggetti.

Occorrerà attendere in generale l'attuazione del CAD, così come modificato (attuazione che si realizzerà con l'adozione di apposite Linee guida) e quindi, nello specifico, l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione che fisserà la data a decorrere dalla quale le comunicazioni dovranno avvenire esclusivamente in forma elettronica, tramite domicilio digitale, ma da quel momento le comunicazioni tramite domicilio digitale produrranno, quanto al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivarranno alla notificazione per mezzo della posta salvo, che la legge disponga diversamente (in questo senso il nuovo art. 6 CAD).

Interpretando sistematicamente le nuove disposizioni sul “domicilio digitale”, così come introdotte dal d.lgs. n. 217/2017 e tenuto conto del principio generale fissato dall'art. 2, c. 6 CAD, sembra doversi ritenere, alla luce dell'assetto normativo attuale e di quello che andrà a delinearsi con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con il quale verranno introdotte le misure necessarie a garantire la conformita' dei servizi di posta elettronica certificata (la cui entrata in vigore determinerà l'abrogazione dell'art. 48 CAD), che le norme sul domicilio digitale si applicheranno al processo penale, e nello specifico alle comunicazioni nel processo penale, se compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico.

In altri termini, fatte salve le misure che verranno adottate con il menzionato decreto, e salva l'ipotesi che all'atto dell'adozione delle Linee guida e dunque in sede di concreta attuazione del CAD e, per quel che rileva in questa sede, della parte che disciplina il domicilio digitale, non si versi in situazioni di incompatibilità (disposizione, questa, che sembra prestarsi ad inglobare i casi di incompatibilità prevalentemente fisica, meccanica, o comunque tecnica) e che nelle more non vengano adottate specifiche disposizioni in tema di comunicazioni che dettino una differente disciplina (non risultando, almeno allo stato, norme di diverso contenuto in materia di processo telematico), sembra doversi ritenere che le comunicazioni tra i soggetti destinatari del CAD e i professionisti iscritti in albi dovranno avvenire, anche nel processo penale, tramite domicilio digitale.

Fin qui gli atti di normazione primaria cui fare riferimento.

Il discorso sulle notifiche telematiche non può però prescindere dagli atti di normazione secondaria adottati nelle more, comprensivi dei decreti ministeriali che individuano le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal CAD, dal regolamento per l'utilizzo della PEC e più in generale dalla normativa in tema di digitalizzazione della giustizia.

Fondamentale è il decreto del Ministero della giustizia adottato ai sensi dell'art. 4 d.l. 29 dicembre 2009, n. 193 cit, ossia il d.m. n. 44/2011 Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal d.lgs. 7 marzo 2005, n 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella l. 22 febbraio 2010, n. 24»), entrato in vigore il 18.05.2011 che ha disciplinato, tra l'altro, i sistemi informatici del dominio giustizia; la trasmissione di atti e di documenti informatici, distinguendo tra modalità di comunicazione e modalità di notificazione e prevedendo una disciplina apposita per le comunicazioni nella fase delle indagini preliminari; il “Portale dei servizi telematici”, ossia il sito dell'amministrazione sul quale vengono messi a disposizione degli utenti privati i documenti; il cd. ReGIndE – ossia il Registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia, contenente i dati identificativi e gli indirizzi di posta elettronica certificata dei soggetti abilitati esterni, avvocati, consulenti, etc

In questo contesto, e con riferimento alle notificazioni e comunicazioni telematiche in ambito (anche) penale, assumono rilievo l'art. 16 (“Comunicazioni per via telematica”) - che disciplina le comunicazioni per via telematica dall'ufficio giudiziario ad un soggetto abilitato esterno o all'utente privato –, l'art. 17 (“Notificazioni per via telematica”) – che disciplina le notificazioni per via telematica, ed in particolare sia le richieste telematiche di un'attività di notificazione da parte di un ufficio giudiziario al sistema informatico dell'UNEP, sia le richieste di altri soggetti inoltrate all'UNEP e sia, più in generale, la notificazione per via telematica da parte dell'UNEP, che deve rispettare i requisiti richiesti per la comunicazione da un ufficio giudiziario verso i soggetti abilitati esterni di cui all'art. 16 inoltrate al sistema informatico dell'UNEP- ed, infine, l'art. 19 (“Disposizioni particolari per la fase delle indagini preliminari”) – che regolamenta le comunicazioni tra l'ufficio del pubblico ministero e gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria

Di rilievo sono inoltre i provvedimenti contenenti le specifiche tecniche previste dall'art. 34 del decreto 21 febbraio 2011, n. 44 che vengono stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, sentito DigitPa e, limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e che vengono poi rese disponibili mediante pubblicazione nell'area pubblica dei dati personali: il riferimento è al provvedimento del 16 aprile 2014 emesso dalla D.G.S.I.A, (che sostituiva il provvedimento del 18.07.2011 della DGSIA), come modificato dal decreto 28 dicembre 2015 che ha adottato nuove specifiche tecniche. Significativi, per la parte che occupa, gli artt. 17, 18, 19 – relative rispettivamente alle comunicazioni e notificazioni per via telematica, contenenti dati sensibili e alle notificazioni per via telematica a cura degli uffici NEP - e quindi, con riferimento alle specifiche tecniche inerenti le disposizioni particolari per la fase delle indagini preliminari, l'art. 20, oggi comunque interessato dalla normativa (questa di rango primario) emergenziale che ha istituito in questa fase il portale individuato dalla DGSIA nel PDP

Tali provvedimenti vanno comunque letti in uno alle varie circolari ministeriali, tra cui, in questo ambito la circolare ministeriale 11 dicembre 2014 e del 28 ottobre 2018, entrambe a firma congiunta del Direttore Generale della Giustizia Penale e del Direttore Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati.

La circolare ministeriale 11 dicembre 2014 adottata a ridosso del 15 dicembre 2014, ha avuto ad oggetto proprio l'Avvio del Sistema di Notificazioni e Comunicazioni telematiche penali (SNT) ed ha fornito una serie di indicazioni specifiche non solo sulla normativa di riferimento, ma anche sulle caratteristiche e connotazioni del sistema informatico ministeriale adottato per le notificazioni telematiche nel processo penale, ossia SNT. E' del 14 giugno 2015 l'ulteriore circolare adottata solo dalla D.G.S.I.A. in cui sono state comunicate agli uffici di sorveglianza (tribunale e magistrato di sorveglianza) ed ai tribunali per i minorenni, nonché alle procure presso i tribunali per i minorenni, le modalità per richiedere il decreto ministeriale non regolamentare autorizzativo per notificazioni telematiche.

Con la circolare del 25 ottobre 2018 è stata invece prevista la comunicazione telematica dell'avviso di deposito delle sentenze al Procuratore della Repubblica ed al Procuratore Generale ai sensi dell'art. 548 c.p.p., in ragione di quanto disposto nel D.M. n. 44/2011, che, nell'interpretazione data, è stato ritenuto il fondamento normativo (stante il rinvio al DM operato dall'art. 4 d.l. 29 dicembre 2009, n. 193 cit,) per le comunicazioni tra uffici, da effettuarsi, in via sostanzialmente esclusiva, con lo strumento dell'interoperabilità tra i sistemi.

Il cerchio si chiude, allo stato, con la delibera del 14 ottobre 2015 adottata dal Consiglio superiore della magistratura sulla verifica dello stato di informatizzazione del processo penale, e quella del 2018, sullo stato della giustizia penale. A queste si sono poi affiancate le delibere adottate in piena fase emergenziale per la pandemia da COVID-19, che hanno tuttavia avuto una vigenza limitata alle singole fasi.

La PEC

La data del 15 dicembre 2014 diventa dunque lo spartiacque, tra la fase in cui le notificazioni si effettuavano con i mezzi ordinari (o al massimo attraverso mezzi tecnici idonei) e quella in cui esse, sia pur entro i limiti fissati dal legislatore, si effettuano per via telematica.

La PEC, da mezzo tecnico idoneo - con il quale vengono fornite al mittente le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, che attestano, rispettivamente, la trasmissione e la consegna del documento informatico e che hanno entrambe valore legale - diventa, per le sue caratteristiche di certezza, celerità e sicurezza, lo strumento scelto dal legislatore italiano, attraverso il quale vanno effettuate (anche) nel procedimento penale le notificazioni, definite, appunto, “telematiche” ed esso, fino alle modifiche che dovrebbero intervenire in un futuro non troppo lontano (come sopra illustrate), è tuttora il principale strumento adottato per le trasmissioni telematiche

Ciò non significa che è consentito formare un atto nativo digitale (che nasce cioè in forma informatica), e procedere alla sua notificazione a mezzo PEC: l'atto da notificare continua, infatti, ad essere un atto cartaceo che va sottoscritto a norma dell'art. 110 co. 2 c.p.p.; si è però scelto di impiegare, per la notifica, uno strumento tecnico idoneo, la PEC, che dà valore legale all'invio ed alla consegna e, ad un tempo, assicura la conoscenza dell'atto.

La PEC è regolamentata dal d.p.r. n. 68/2005 cit. nonché dal decreto adottato dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 2 novembre 2005 che, ai sensi dell'art. 17 del regolamento, ha definito le regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della PEC.

E' l'art. 1, co. 2, lett g) del d.p.r. n. 68/2005 cit che fornisce la definizione di PEC, intendendosi per essa “ogni sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici” e tale definizione non si discosta da quella contenuta all'art. 48 d.lgs. 7.03.2005, n. 82 (CAD) e successive modificazioni (in vigore fino al 1.1.2019), secondo cui la trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed essa equivale, nei casi consentiti dalla legge (rectius: salvo che la legge disponga diversamente), alla notificazione per mezzo della posta, nella quale tanto la data quanto l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante PEC sono opponibili ai terzi.

Con la PEC è pertanto possibile la trasmissione e ricezione da parte di un utente (persona fisica, persona giuridica, pubblica amministrazione e qualsiasi ente, associazione o organismo, nonché eventuali unità organizzative interne ove presenti, che sia mittente o destinatario di PEC) di un messaggio, ossia di un documento prodotto mediante strumenti informatici composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati

Ai sensi dell'art. 4 d.p.r. n. 68/2005 citla PEC consente l'invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti della legge ed è attestata da ricevute rilasciate dai gestori del servizio – ossia dal “soggetto, pubblico o privato, che eroga il servizio di posta elettronica certificata e che gestisce domini di posta elettronica certificata” - e sottoscritte dai medesimi mediante una firma elettronica, generata automaticamente dal sistema e basata su chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente di rendere manifesta la provenienza, assicurare l'integrità e l'autenticità delle ricevute stesse. Sotto questo profilo, pur facendo il legislatore riferimento genericamente alla “firma elettronica”, non può non evidenziarsi come la sua definizione collimi con quella della “firma digitale” contenuta nel CAD, a norma del quale la firma digitale è “un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici”.

Una volta che il messaggio, con le modalità fissate all'art. 5 del d.P.R. n. 68/2005 cit. viene trasmesso dal mittente – ossia dall'utente che si avvale del servizio di posta elettronica certificata per la trasmissione di documenti prodotti mediante strumenti informatici - esso viene ricevuto dal destinatario – intendendosi per esso l'utente che si avvale del servizio di posta elettronica certificata per la ricezione di documenti prodotti mediante strumenti informatici.

A norma dell'art. 6 del d.P.R. n. 68/2005 cit. due sono le tipologie di ricevute fornite al mittente ed esse danno contezza rispettivamente della spedizione e della ricezione della PEC: la spedizione è attestata dalla ricevuta di accettazione (nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione di un messaggio di PEC); la ricezione, dalla ricevuta di avvenuta consegna (con essa viene fornita al mittente prova che il suo messaggio di PEC è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e viene certificato il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione); per converso, qualora il messaggio di posta elettronica certificata non risulta consegnabile, la mancata consegna viene comunicata dal gestore al mittente, entro le ventiquattro ore successive all'invio, tramite un avviso.

La ricezione prescinde dunque dalla lettura del messaggio, in quanto la ricevuta di avvenuta consegna, per espressa disposizione normativa, viene rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di PEC nella casella messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario.

L'ambito di applicazione delle notificazioni telematiche

Quanto all'ambito di applicazione delle notificazioni telematiche, una premessa è d'obbligo.

La notifica telematica non ha sostituito le altre modalità di notificazione previste dal codice di rito: la normativa non ha infatti inciso sulla disposizione di cui all'art. 148 c.p.p. che pertanto resta la regola generale, per cui, a tutt'oggi, le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga diversamente, vanno eseguite dall'ufficiale giudiziario (e se si tratta di atti del pubblico ministero nel corso delle indagini anche dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 151 c.p.p.) o da chi ne esercita le funzioni e, qualora il procedimento sia a carico di detenuti o davanti al tribunale del riesame e se ne ravvisi l'urgenza, dalla Polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono detenuti; parimenti, nessuna altra ed ulteriore disposizione normativa contenuta nel titolo V relativo alle Notificazioni è stata in qualche modo modificata, per cui continuano ad essere praticabili tutti i vari tipi di notificazione ivi contemplati (da quella tramite servizio postale, a quella per pubblici annunci alle persone offese, a quelle effettuate con lettura in udienza).

In questo quadro, la notifica a mezzo PEC è stata introdotta, come si evidenziava, “per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, c.p.p.”.

È questo, dunque, l'ambito applicativo delle notificazioni telematiche e tale resterà, quanto meno fino all'attuazione delle nuove disposizioni del CAD, e all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui entreranno in vigore le misure necessarie a garantire la conformita' dei servizi di posta elettronica certificata.

In altri termini, la notifica telematica ha preso il posto delle forme di notificazioni espressamente richiamate e non anche di tutte le altre: la PEC è oggi considerata dal legislatore – e dalla Suprema Corte - un mezzo tecnico idoneo cui si ricorre:

  • ai sensi dell'art. 148 co. 2-bis c.p.p., per le notificazioni e gli avvisi ai difensori (sicuramente);
  • per le notificazioni nei confronti di persone diverse dall'imputato (e dai difensori) che, nei casi di urgenza e su decreto del giudice, vanno avvisate o convocate a mezzo telefono, seguito da telegramma (art. 149 c.p.p);
  • per quelle forme particolari di notificazione con mezzi tecnici idonei, disposte su decreto del giudice, quando lo consiglino circostanze particolari (art. 150 c.p.p., ed in questo senso, sulle differenze tra la notifica ex art. 150 c.p.p. e quella telematica alle persone diverse dall'imputato, cfr. Cass. pen., sez. IV, 22 dicembre 2016, n. 3336);
  • per la consegna dell'atto all'interessato da parte della segreteria del p.m. (art. 151 co. 2 c.p.p.).
Aspetti processuali

All'indomani dell'ingresso del telematico nel processo penale – ossia dopo il 15 dicembre 2014 – sono emerse alcune problematiche, che in parte incidono sull'organizzazione degli uffici giudiziari, ed in altra parte riguardano l'interpretazione da dare alle nuove disposizioni normative.

Una delle più evidenti questioni giuridiche, venuta fuori all'indomani della riforma, ha riguardato i commi 9 e 10 dell'art. 16 d.l. cit., caratterizzati da un evidente, mancato raccordo

Il problema riguardava tutti gli uffici giudiziari italiani, perché con la sola eccezione degli uffici giudiziari di Torino (Tribunale e Procura della Repubblica), per nessun altro ufficio era stato emesso, e né è stato fino ad oggi emesso, alcun decreto ministeriale attuativo avente natura regolamentare previsto dall'art. 16, co. 10 del d.l. cit.

Ad oggi l'interpretazione maggioritaria, che tra l'altro ha trovato l'avallo anche della Suprema Corte, sembra essere quella adottata “in fatto” da tutti gli uffici giudiziari, che si orientarono ritenendo non necessaria l'emanazione dei decreti ministeriali, in linea con l'interpretazione data dalle due Direzioni Generali ministeriali nella circolare dell'11/12/2014 cit.

Permane, e sul punto non sembra siano intervenute pronunce della Suprema Corte, la questione relativa all'obbligatorietà delle notifiche in via telematica nelle procure della Repubblica e nelle procure generali presso le corti d'appello: in concreto tutte le Procure della Repubblica, compreso le Procure Generali, sin dal primo momento hanno effettuato le notifiche penale per via telematica, adottando un'interpretazione sistematica del complesso normativo di riferimento che porta a ritenere tale regime applicabile anche agli uffici requirenti.

Quanto invece agli uffici del giudice di pace, alla Corte di cassazione, ai tribunali di sorveglianza ed ai tribunali per i minorenni, può considerarsi un dato interpretativo pacifico la loro esclusione dal regime delle notificazioni penali telematiche obbligatorie, almeno fino a quando non verranno adottati per essi i decreti ministeriali di natura non regolamentare

Essendo oramai trascorsi circa sei anni dalla data in cui le notifiche penali si effettuano per via telematica ai sensi della normativa in esame, si delineano già consolidati orientamenti della Suprema Corte sulla validità e sull'ambito di applicazione della PEC.

Con riferimento all'ambito soggettivo del sistema di trasmissione telematica e quindi in relazione ai soggetti destinatari delle notifiche telematiche, va evidenziato che il legislatore parla a tal proposito di «persona diversa dall'imputato a norma degli artt. 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, c.p.p.» e l'interpretazione più rigorosa delle norme di riferimento porta a ritenere che i destinatari delle notifiche telematiche siano principalmente i difensori (sia in proprio, sia quali domiciliatari dell'imputato ed anche quando la notifica venga a questi eseguita, nell'interesse dell'imputato, mediante consegna ai sensi dell'art. 161, c. 4, c.p.p o ai sensi dell'art. 157 co. 8-bis c.p.p) e che ciò che in definitiva resta escluso, perché espressamente non consentito dal legislatore, è la notifica effettuata direttamente all'imputato, persona fisica (Cass. pen., sez. IV, 22 dicembre 2016, n. 3336; Cass. pen., sez. IV, 19 settembre 2016, n. 40907; Cass. pen., sez. IV 31 marzo 2016, n. 16622).

Di qui, una graduale apertura della Suprema Corte che, in una significativa decisione (Cass Pen, sez I, 11 gennaio 2017, n. 6320) ha affermato che l'art. 16 d.l. n. 179/2012 pone come unico divieto quello dell'inutilizzabilità della notifica a mezzo PEC a cura della cancelleria, qualora il destinatario sia l'imputato (persona fisica); di contro, destinatari della notifica a mezzo PEC possono essere i difensori, le persone offese, le parti civili, i responsabili civili, i civilmente obbligati per la pena Pecuniaria, ecc.: in sintesi, tutti coloro che prendono parte ad un processo penale e che non assumono la qualità di imputato.

E' questa un'apertura che può essere anche guardata con favore, ma sarebbero necessari alcuni distinguo: se il destinatario è un difensore, nulla quaestio, perché in questo caso grava su di lui l'obbligo di munirsi di PEC, oggi, come visto, ulteriormente rafforzato dal d.l. semplicazioni; qualora invece il destinatario sia una parte privata (diversa dall'imputato e dal difensore) ma anche quando essa sia una parte pubblica, occorrerebbe verificare se sia tenuta a munirsi di PEC (come accade per i difensori) ed è certamente opportuno che, ove la notifica alla parte privata da parte dell'a.g. venga effettuata con tali modalità, venisse adottato comunque il criterio generale del raggiungimento dello scopo.

Fatto salvo il più volte menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale saranno adottate le misure necessarie a garantire la conformita' dei servizi di posta elettronica certificata, il quadro sarà probabilmente destinato a cambiare ulteriormente quando, con le Linee guida, verrà data piena attuazione alle modifiche correttive al CAD e quando sarà adottato il decreto di cui all'art. 3-bis CAD che indicherà la data a decorrere dalla quale le comunicazioni tra i soggetti obbligati dovranno avvenire esclusivamente per via elettronica, ma da quel momento se la notificazione è diretta ad un soggetto che rientra nella categoria di coloro che sono tenuti a dotarsi di domicilio legale (e tra costoro, oltre a tutte le pubbliche amministrazioni, vi sono anche i professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi e i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese), essa non solo dovrà necessariamente essere effettuata in forma elettronica (di conseguenza con PEC) utilizzando il domicilio digitale, ma produrrà, quanto al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivarrà alla notificazione per mezzo della posta.

In base all'assetto normativo antecedente alla normativa emergenziale, e dunque prima dell'art. 24 d.l. 137/2020, come convertito con modificazioni nella l. n. 176/2020 non era contemplata, - in ragionedel mancato richiamo all'art. 152 c.p.p. che regola le notifiche richieste dalle parti private, ed in linea con l'orientamento della Suprema Corte (Sentenza Sez. 2, n. 12878/2016 (ud. 3/12/2015 – dep. 30/03/2016 e più di recente sentenza n. 31336/2017 e n 31314/2017) -, la possibilità che il difensore, o comunque una parte privata, possa effettuare comunicazioni e notificazioni a mezzo PEC e dunque trasmettere con deposito digitale alla A.G. ricorsi, copia di atti, richieste o comunicazioni.

Il sistema attualmente in essere è mutato per effetto dell'art. 24, d.l. n. 137/2020 cit, che consente al difensore di depositare con PEC, e dunque digitalmente, all'Autorità giudiziaria, in qualunque stato e grado del giudizio, qualunque tipologia di atto (istanze, memorie, richieste, ma anche impugnazioni etc) purche non rientrante in quelli, già individuati dall'art 24 e di prossima individuazione, che, al momento, vanno depositati esclusivamente nel portale telematico del processo (PDP).

Si tratta, tuttavia, di una normativa legata all'emergenza pandemica e quindi, quando essa cesserà (o quando si arriverà alla data che segnerà il termine finale di applicazione della normativa emergenziale) e salvi eventuali interventi normativi ad hoc, continuerà a trovare applicazione la normativa fissata dal d.l. n. 179/2012, che, per come formulato, non può estendersi anche ai depositi digitali di parte.

Prima tuttaviadella normativa emergenziale, e soprattutto dell'art. 24, d.l. n. 137/2020 non esiste(va) una norma che – al pari dell'art. 16, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla l. 17 novembre 2012, n. 221– consentisse ai difensori di inviare atti con P.E.C. e che permetta, cioè, alle parti private il deposito telematico degli atti presso l'Autorità giudiziaria, come invece esiste per il processo civile.

A fronte di un quadro normativo che esclude(va) questa possibilità, numerosissimi sono stati i ricorsi per cassazione proposti dai difensori nei quali si censurano i provvedimenti che non hanno ammesso invii di atti di parte all'ufficio giudiziario con P.E.C., avvertendosi, da parte degli avvocati, come una grossa sperequazione la circostanza che gli uffici giudiziari possano inviare ai difensori atti con P.E.C. e che non sia consentito, o venga addirittura censurato, l'inverso.

Vari gli orientamenti giurisprudenziali formatisi sul punto, che non appaiono tuttavia in contrasto tra loro, essendo tutti espressione di un medesimo principio (Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit), che, quand'anche non esplicitato, li connota tutti.

In base al menzionato principio, l'interprete, nell'applicare il criterio secondo cui ciò che non sia previsto, non è voluto, ma non è neanche vietato, è tenuto anche a valorizzare gli input che provengono dal sistema giuridico attuale, che si mostra favorevole all'utilizzo della telematica nel processo penale. Ne deriva che quello stesso interprete, nei casi in cui non vi siano prescrizioni di forma speciali ed in quelli in cui vi siano solo generici riferimenti, dovrebbe prediligere interpretazioni in sintonia con questa evoluzione, arrestandosi per converso soltanto nei casi in cui l'espresso divieto di legge impedisce il ricorso ad altri argomenti interpretativi e non consenta forme "alternative" di comunicazione tra A.G. e parti processuali.

Ebbene, la giurisprudenza della Corte, sembra rifarsi implicitamente proprio a questo principio e alla sua lettura sistematica (rendendo meramente apparente un contrasto di cui si è ventilato nella giurisprudenza della Suprema Corte).

Tre infatti appaiono le categorie enucleate dalla Corte e che possono così sintetizzarsi: quando le modalità di trasmissione sono tassativamente ed inderogabilmente fissate dalla legge, e fra esse non è contemplata la P.E.C., quest'ultima va esclusa; quando la normativa di settore consente una qualunque forma di trasmissione, purchè “idonea”, allora la P.E.C. – che è da ritenersi uno strumento “idoneo” - può essere ammessa, anche senza l'assunzione del rischio di intempestività a carico del mittente; se poi non vi è una specifica normativa di settore o se la normativa prevede genericamente il deposito dell'atto, ma non come forma esclusiva di trasmissione, allora, a seconda della tipologia dell'atto, può anche ammettersi che esso venga trasmesso con P.E.C., ma in questo caso il difensore si assume il rischio dell'intempestività, potendo quell'atto non essere stato portato tempestivamente a conoscenza del giudice.

Nella prima categoria si collocano tutte quelle decisioni che si fondano sull'attuale assetto normativo e tengono conto del fatto che una certa categoria di atti prevede una particolare forma di trasmissione, che esclude del tutto il deposito telematico degli atti e dunque, di riflesso, la loro trasmissione alla A.G. da parte del privato a mezzo P.E.C. (ma il principio vale anche per il fax).

In questo ambito, prevedendo il legislatore una modalità tassativa di trasmissione che non è la P.E.C., essa va sicuramente esclusa e così si spiegano tutte le decisioni, conformi, in tema di impugnazioni, nelle quali i mezzi per presentarla (spedizione dell'atto mediante lettera raccomandata o telegramma) sono tassativi e ciò sia quando si tratti di impugnazioni ordinarie che cautelari, anche se proposte dal P.M, o in tema di ricorso per cassazione (Cass. pen., sez. V, 12347/2018; Cass. pen., sez. IV, 18823/2016) o, ancora, in caso di opposizione a decreto penale di condanna (Cass. pen., sez. IV, 21056/2018; Cass. pen., sez. III, 50932/2017), che viene assimilata alle impugnazioni.

A questi casi, espressamente contemplati dalla Corte, si aggiunge il deposito di memorie innanzi alla Corte di cassazione o il deposito della lista testimoniale (Cass. pen., sez. III, 6883/2017), ma anche il caso dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, oltre al deposito della nomina di fiducia (Cass pen, 53217/2018).

Nella seconda categoria possono menzionarsi le pronunce in tema di DASPO (Cass. pen., sez. III, 14832/2018) o quelle della richiesta di rinvio per adesione all'astensione (Cass. pen., sez. IV, 35683/2018). In esse viene applicata la normativa di settore che, non prevedendo il deposito o altra modalità esclusiva di trasmissione e disciplinando un istituto con connotazioni peculiari, lascia spazio a forme diverse di trasmissione dell'atto, purchè idonee, e dunque consente il ricorso anche alla P.E.C., senza porre a carico della parte il rischio di intempestività.

Nell'ultima categoria rientrano tutti gli altri casi in cui il difensore voglia trasmettere istanze o memorie, nei quali non c'è né una indicazione esclusiva sulle modalità di trasmissione (come per le impugnazioni), né una normativa di settore specifica (come per il DASPO o il rinvio per adesione all'astensione).

In questo ambito, le sentenze che aprono alla P.E.C. appaiono essere espressione dell'applicazione di quel principio interpretativo secondo cui, da un lato, ciò che non è previsto, non è voluto, ma non è neanche vietato, e che, dall'altro, valorizza l'argomento ermeneutico, di tipo teleologico – sistematico, dell'evoluzione normativa nella normativa di settore, ormai aperta al telematico.

La richiesta di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato o del difensore è un tipico caso che rientra in questo filone: se si adotta l'interpretazione più restrittiva- espresso da ultimo da Cass. pen., sez. V, 31013/2018; Cass. pen., sez. IV, 35683/2018; Cass. pen., sez. II, 31314/2017; -, allora l'invio della richiesta a mezzo P.E.C. va escluso; se invece si adotta l'interpretazione più aperta (che fa applicazione del principio e valorizza l'evoluzione normativa del settore) - Cass. pen., sez. VI, 35217/2017- allora può fondatamente ritenersi che la trasmissione con P.E.C. dell'atto sia una forma di invio irrituale, ma non tale da rendere l'atto irricevibile o inammissibile. Di qui l'assunzione del rischio in capo a chi le effettua ed il correlativo onere di diligenza del mittente ad accertarsi della sottoposizione tempestiva al giudice.

Con riferimento all'ambito oggettivo del sistema di trasmissione telematica, la principale e più sentita questione riguarda la possibilità di estendere il sistema di trasmissione telematica anche alle comunicazioni o agli avvisi tra uffici giudiziari e dunque non solo alle notificazioni. Invero il problema richiede a monte di individuare con precisione cosa si intenda per “notificazioni”, cosa per “comunicazione” e cosa per “avvisi” e quali siano le differenze tra gli stessi, tenuto conto che nel codice di rito – al di là dell'art. 64 disp att c.p.p. che fornisce un'indicazione sulle comunicazioni e nonostante un titolo espressamente dedicato alle notificazioni – una loro definizione non c'è.

A fronte di un'interpretazione letterale dell'art. 16 del d.l. 18 ottobre 2012 n. 179 che esclude espressamente le comunicazioni, contemplando solo le notificazioni, si assiste ad un sempre maggiore ricorso, da parte degli uffici giudiziari, alla trasmissione delle comunicazioni tra loro con modalità telematiche e ci si interroga sul fondamento normativo di tale prassi, che alcuni rinvengono nell'art. 64 disp att cpp, altri nell'art. 4 co. 2 d.l. 193 del 2009 (a norma del quale “Nel processo civile e nel processo penale, tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica si effettuano, mediante posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, del d.P.R. n. 68/2005 e delle regole tecniche stabilite con i decreti previsti dal comma 1) e quindi nel D.M. 44 del 2011 che fissa le regole tecniche, anche se sembra preferibile il richiamo al combinato disposto degli artt. 48 co. 2 CAD (e quando e se verrà applicato, al domicilio digitale, ex art. 3-bis e 6 CAD, tenuto anche conto dell'abrogazione prossima dell'art. 48 co. 2 CAD) e 64 disp att cpp, letti alla luce dell'art. 2 co. 6 CAD.

In questo contesto, una rilevante novità è rappresentata dalla comunicazione telematica dell'avviso di deposito ex art. 548 c.p.p

Rispetto a qualche anno fa, sembra oggi possibile enucleare un orientamento di fondo assunto dal Ministero della Giustizia sulla questione delle comunicazioni tra uffici ed in particolare sulle modalità di comunicazione tra uffici.

Ciò è implicitamente ricavabile dallo sviluppo del Modello 28 informatizzato per l'avviso di deposito delle sentenze, con relativo estratto, comunicato dal Tribunale al Procuratore Generale presso la Corte d'appello, ai sensi dell'art. 548 c.p.p.

Come emerge dalla circolare a firma congiunta del Direttore Generale della Giustizia penale e del Direttore Generale dei Servizi Informativi automatizzati del 25 ottobre 2018 il flusso di lavoro della comunicazione di deposito delle sentenze sia al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale che al Procuratore Generale presso la Corte di appello viene interamente gestito da due moduli del SICP, ossia (versione 8.0.1.0.) ReGeWEB e (versione 2.5.4.) CONSOLLE e dal 1° gennaio 2019 è divenuto obbligatorio, al fine di rendere più efficiente l'attività in questione, ricorrere agli stessi.

In pratica, il sistema è ora in grado di rendere digitale l'intera procedura (incluso il calcolo automatico dei termini per l'impugnazione della parte pubblica e l'accesso dei magistrati ai file digitalizzato (PDF) delle sentenze.

Il fondamento normativo a base della trasmissione dell'avviso ex art. 548 c.p.p. con il ReGeWEB viene rinvenuto nel D.M. 21/2/2011, n. 44 (in virtù del rinvio ad essa operata dalla normativa di rango primario di cui al d. lgs 2009 n. 193) che prevede l'interoperabilità tra i sistemi quale unico strumento di comunicazione tra i soggetti abilitati interni (ossia i magistrati, il personale degli uffici giudiziari e degli UNEP).

Si è in particolare affermato che le comunicazioni tra uffici non possano avvenire con PEC o con PEC-SNT, il cui uso è ritenuto non è conforme alla previsione normativa perchè non garantiscono “l'interoperabilità tra i sistemi informatici utilizzati dai soggetti abilitati interni”, esprimendosi così un principio che va anche al di là della questione relativa all'avviso ex art. 548 c.p.p.

Diversamente, considerate le sue attuali caratteristiche tecniche, il SICP consente, secondo il Ministero, di gestire il flusso di trasmissione da un ufficio ad un altro, sia dei dati che dei documenti, e si è quindi ritenuto che l'utilizzo del medesimo registro informatico tra ufficio mittente ed ufficio ricevente assicuri l'identità di gestione e di conservazione dei dati e, per tale via, anche l'uniformità delle attività degli uffici su base nazionale.

Sembra dunque potersi affermare che, per il Ministero, le comunicazioni tra uffici giudiziari non possano avvenire con la PEC o con la PEC di sistema, ma debbano avvenire solo mediante strumenti di interoperabilità tra i sistemi e, dato che il SICP (o le sue possibili evoluzioni future) è in grado di gestire flussi di trasmissione da un ufficio ad un altro, sia dei dati che dei documenti, ed è in grado di assicurare l'identità di gestione e di conservazione dei dati, è questo lo strumento di comunicazione che viene utilizzato o a cui è possibile ricorrere.

Le nuove modalità di trasmissione ed i sistemi telematici adottati

Sulla PEC è dunque caduta la scelta del legislatore (italiano) per effettuare le comunicazioni e notificazioni in via telematica nel processo civile e nel processo penale e per la data del 15 dicembre 2014 era necessario usufruire di un sistema, collaudato, che consentisse non solo l'invio delle notifiche tramite PEC, ma che fosse anche in grado di gestirle, monitorarle ed archiviarle: l'applicativo fornito dal ministero, per l'avvio delle notifiche telematiche, è stato il Sistema Notifiche Telematiche (SNT), già utilizzato negli uffici pilota del Tribunale e della Procura di Torino, mediante una sperimentazione che ha avuto inizio a novembre 2011 e che, a seguito del D.M. Giustizia del 12 settembre 2012 avente natura non regolamentare, dava valore legale, dopo la sua pubblicazione, alle notificazioni effettuate (sempre in quei due uffici ed a decorrere dal 1° ottobre 2012) tramite PEC ed eseguite, nel caso specifico, attraverso l'applicativo ministeriale SNT.

L'applicativo presenta, rispetto alla posta elettronica certificata ordinaria, degli indubbi vantaggi (garantisce l'archivio - per alcuni anni-, la gestione e il controllo dei flussi), anche se, come si vedrà, sconta dei limiti che lo rendono non pienamente efficace.

Il sistema SNT è web-based ed è in grado di gestire, monitorare, controllare, registrare ed archiviare il flusso di informazioni e documenti da notificare (e già notificati) e da comunicare (o già comunicati) e se a norma dell'art. 16 del d.l.18 ottobre 2012, n. 179 cit. è obbligatoriamente previsto che la relazione di notificazione venga redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria, la circostanza che il fascicolo processuale non venga creato ab origine in digitale, rende necessaria la stampa della relazione di notificazione, che assume la forma di un “artefatto”.

Quanto alle modalità della notifica, cui vi procede solo il personale di cancelleria e segreteria, previamente abilitato ad accedere al sistema, qualora il documento da inviare contenga dati sensibili o le sue dimensioni siano tali da non poter essere inviato - previa sua scansione - via PEC (e ciò viene segnalato dal sistema), esso non verrà trasmesso in allegato (e dunque non dovrà essere previamente scansionato in PDF) in quanto il messaggio conterrà il link per consultare (e scaricare) il documento accedendo al Portale dei Servizi Telematici del sito del Ministero della giustizia.

Gli atti vengono trasmessi tramite la PEC di sistema agli indirizzi inseriti in ReGIndE (Registro generale indirizzi elettronici gestito dal Ministero della Giustizia ai sensi del DM 44/2011 e successive modifiche) che di recente è stato implementato, inserendovi le PEC delle pubbliche amministrazioni, anche – ed in questo una rilevante novità - nelle loro articolazioni territoriali.

A norma infatti dell'attuale art. 16, co. 12 d.l. 179/2012 come modificato dall'art. 28 co. 1 lettd.l.16 luglio 2020, n. 76 (cd d.l. Semplificazione), convertito in l. 11 settembre 2020, n. 120 le amministrazioni pubbliche possono comunicare altresi' gli indirizzi di posta elettronica certificata di propri organi o articolazioni, anche territoriali, presso cui eseguire le comunicazioni o notificazioni per via telematica nel caso in cui sia stabilito presso questi l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie ovvero in caso di autonoma capacita' o legittimazione processuale (circostanza questa, che rileva soprattutto, nei procedimenti civili). In caso di mancata comunicazione ai sensi del comma 12, le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria si effettuano ai sensi dei commi 6 e 8, ossia, come si vedrà, con deposito in cancelleria o ai sensi dell'art. 148 c.p.p.

Un volta, dunque, che gli atti siano stati trasmessi tramite la PEC di sistema agli indirizzi inseriti in ReGIndE, il sistema stesso genera, dopo pochi minuti, una sorta di ricevuta, che è appunto il cd “artefatto”, da cui possono ricavarsi i dati utili per la verifica della correttezza della notifica e che, come visto in precedenza, va stampato ed inserito nel fascicolo penale, quale prova di effettuata notifica (in linea con il dettato normativo dell'art. 16 del d.l.18/10/2012, n. 179 cit. nella parte in cui prevede che la relazione di notificazione - il cd “artefatto” - è redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria).

La più rilevante novità della normativa è, come si è detto in premessa, il deposito in cancelleria.

L'art. 16 co. 6 del d.l.18/10/2012, n. 179 cit. prevede il deposito in cancelleria nei casi in cui la trasmissione via PEC non vada a buon fine per causa imputabile al destinatario. In questo caso il sistema invia un avviso al Portale dei Servizi Telematici, ed in tal modo il difensore destinatario, accedendovi, viene informato dell'avvenuto deposito.

La notifica depositata in cancelleria è a disposizione dell'avvocato, il quale, però, per estrarne copia, dovrà pagare, per legge, il decuplo dei diritti normalmente dovuti.

Quando poi la notificazione non si sia potuta effettuare telematicamente per causa non imputabile al destinatario, è previsto dall'art.16 co. 8 d.l. cit. che “si applicano gli articoli 148 e seguente del codice di procedura penale” (è questa, a titolo esemplificativo, l'ipotesi del server di posta momentaneamente non disponibile o la situazione connessa a problemi di rete) ed a tale situazione gli uffici giudiziari hanno di fatto assimilato quella in cui la notifica non va a buon fine, per cause non immediatamente verificabili.

Oggi, a quasi sei anni dall'avvio in forma capillare e massiva delle notificazioni telematiche, si può affermare che il sistema di trasmissione SNT presenta vantaggi e criticità

I risvolti positivi sono vari (le notifiche sono immediate; si evita il passaggio per l'UNEP, con “recupero” degli ufficiali giudiziari per altre attività) e su alcune problematiche riscontrate in prima applicazione (la lentezza del sistema; la difficoltà di “caricare” file troppo pesanti) sono stati effettuati interventi significativi, che ne hanno consentito il superamento; per altre (il problema delle omonimie tra gli avvocati, superabile con l'inserimento del codice fiscale) le soluzioni sono state gradualmente trovate.

Tuttavia persiste laprima e forse più rilevante criticità, data dal fatto che il sistema non è un gestore documentale, ma solo uno strumento per la trasmissione in forma telematica delle notificazioni e soprattutto che esso non è integrato in SICP (Sistema Informativo della Cognizione Penale, ossia il Registro informatico adottato in tutti gli uffici giudiziari), per cui non solo non estrae i dati contenuti nel registro informatico, ma non li comunica neanche al registro informatico medesimo, che per converso contiene e deve contenere tutti i dati relativi al procedimento penale.

Altro inconveniente è dato poi dalla circostanza che tale applicativo, accessibile unicamente dal personale amministrativo abilitato ad effettuare le notifiche e non consultabile dai magistrati, neanche in modalità cd “lettura”, se da un lato impedisce il superamento della carta, dall'altro può dare luogo ad un prolungamento dei tempi nella trattazione delle procedure, dovendo il magistrato cui venga sollevata un'eccezione sulle notifiche o visionare la notifica al sistema, facendovi accedere il proprio cancelliere di udienza, o, inevitabilmente, rinviare l'udienza per acquisire nelle more la prova documentale della trasmissione, con inevitabile dilazione dei tempi nella trattazione della procedura.

Proprio per le serie criticità che S.N.T. presenta tutt'ora, molti uffici giudiziari hanno iniziato ad affiancare alle notifiche a mezzo SNT l'invio delle notifiche attraverso la PEC presente nel modulo TIAP (Trattamento Informatico Atti Processuali), che è uno strumento software già in uso in molti uffici e che la D.G.S.I.A., nell'ambito delle strategie che sta adottando per l'informatizzazione degli uffici giudiziari ed al fine di uniformare la gestione elettronica dei fascicoli in ambito penale, sta diffondendo su tutto il territorio nazionale, in linea con la nota del 26 gennaio 2016 diffusa a tutti gli uffici giudiziari.

Il sistema TIAP è un gestore documentale attraverso il quale il magistrato, nonché i collaboratori di questi, accede al sistema informativo per la consultazione dei fascicoli processuali e dei relativi documenti; esso è stato collegato al ReGIndE (il sistema TIAP consente ora l'invio della notifica mediante la PEC ai destinatari iscritti al registro informatico) ed ha il grande vantaggio di conservare le notifiche effettuate con TIAP nel fascicolo informatico e di rendere visibile la PEC ed i suoi allegati semplicemente accedendo al sistema.

La PEC – TIAP al momento si affianca alla PEC – SNT, senza sostituirla del tutto: TIAP infatti non gestisce il procedimento di esecuzione e molti fascicoli non sono ancora inseriti nel sistema con la conseguenza che per essi è necessario continuare ad effettuare le notifiche con la PEC SNT.

Generalizzando il discorso agli uffici giudiziari, sarà necessario continuare ad utilizzare – almeno allo stato – la PEC SNT in tutte quelle procedure non gestite in TIAP e dunque, oltre al procedimento di esecuzione, nelle procedure innanzi al tribunale ed al magistrato di sorveglianza, ai giudici di pace, ai tribunali per i minorenni ed alle relative procure, ed anche in quelle innanzi alle corti d'appello e alla procura generale, le quali ultime erano abilitate solo a visionare gli atti e non anche ad inserirli.

Se questi sono gli indubbi vantaggi del TIAP, resta però il problema di fondo della completa e totale integrazione con i registri penali e nello specifico con SICP. Questo spiega perché per alcuni uffici – primo fra tutti per la Corte di cassazione che, avendo un proprio registro (il SIC – Sistema Informativo della Cassazione) ha preferito soprassedere sia su SNT, per i noti problemi, ma anche su TIAP, ed utilizza un Gestore locale integrato con il SIC, attraverso il quale, a seguito del Decreto Ministero di Giustizia del 14 settembre 2017 che ne ha verificato la funzionalità, anche le cancellerie penali della Corte di cassazione dal 14 ottobre 2017 procedono alle notifiche degli atti diretti ai difensori con modalità telematiche – la DGSIA sta valutando la possibilità di utilizzare gestori locali della PEC che interagiscano con i registri.

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