Il deposito telematico si considera perfezionato con la ricezione della RAC
15 Ottobre 2019
Ricorso tardivo. Il Tribunale, confermando la decisione della Commissione territoriale, respingeva la richiesta di riconoscimento della protezione internazionale di un cittadino straniero. La Corte d'Appello de L'Aquila, investita dell'impugnazione, dichiarava il ricorso inammissibile per tardività in quanto lo stesso risultava depositato in cancelleria oltre il trentesimo giorno (nello specifico il 31°) dalla comunicazione dell'ordinanza ex art. 702-bis c.p.c.. Avverso la decisione il richiedente la protezione internazionale ha proposto ricorso in Cassazione contestando l'affermazione di tardività dell'impugnazione avendo la Corte territoriale erroneamente ritenuto rilevante, ai fini della decorrenza del termine, il momento di deposito della pronuncia di primo grado in cancelleria tramite PCT.
Perfezionamento del deposito telematico. La Suprema Corte chiarisce che, secondo la consolidata giurisprudenza, il deposito telematico di un atto giudiziario si considera perfezionato al momento della ricezione della seconda PEC, ovvero della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia ex art. 16-bis, comma 7, d.l. n. 179/2012, conv. in l. n. 221/2012. |