Concordato preventivo e scioglimento della società controllata

Giuseppe Limitone
17 Ottobre 2019

Una Srl in concordato preventivo liquidatorio è socia al 50% di un'altra Srl. Poiché quest'ultima ha cessato l'attività, il suo amministratore vorrebbe scioglierla per procedere prima alla liquidazione e poi alla cancellazione dal Registro delle Imprese. Trattandosi di scioglimento volontario è l'assemblea che deve deliberare l'operazione. Sia il legale rappresentante della società in concordato che l'altro socio sono d'accordo con lo scioglimento. Come si deve procedere a questo punto? Il legale rappresentante della società in concordato a chi si deve rivolgere per farsi autorizzare l'operazione? Deve fare un'istanza al liquidatore giudiziale, al commissario liquidatore o direttamente al giudice delegato?

Una Srl in concordato preventivo liquidatorio è socia al 50% di un'altra Srl. Poiché quest'ultima ha cessato l'attività, il suo amministratore vorrebbe scioglierla per procedere prima alla liquidazione e poi alla cancellazione dal Registro delle Imprese. Trattandosi di scioglimento volontario è l'assemblea che deve deliberare l'operazione. Sia il legale rappresentante della società in concordato che l'altro socio sono d'accordo con lo scioglimento. Come si deve procedere a questo punto? Il legale rappresentante della società in concordato a chi si deve rivolgere per farsi autorizzare l'operazione? Deve fare un'istanza al liquidatore giudiziale, al commissario liquidatore o direttamente al giudice delegato?

Lo scioglimento di una società rientra tra gli oggetti che possono essere deliberati dalla assemblea, ai sensi dell'art. 2484, comma 1, n. 6, c.c., la quale può quindi decidere di por fine alla vita sociale propria o di società da essa comunque controllata.

Tale importante decisione in ogni caso rientra tra quelle che implicano una modificazione dell'atto costitutivo e, perciò, va presa con la maggioranza qualificata di cui all'art. 2487, comma 1, c.c.

Riportando la medesima questione in ambito concordatario, la delibera, poiché implica una sostanziale modifica degli assetti patrimoniali, va ricondotta al novero degli atti di straordinaria amministrazione e, pertanto, deve essere preventivamente autorizzata dal G.D., ai sensi dell'art. 167, comma 1, l.fall.

L'autorizzazione dovrà essere chiesta al G.D. per il tramite del Commissario Giudiziale o Liquidatore, che vi aggiungerà il proprio parere rivolto allo stesso G.D.

In caso di inerzia del Commissario, la richiesta di autorizzazione andrà presentata direttamente al G.D.

Riferimenti normativi

  • artt. 2479-bis, comma 5, 2484, 2487 c.c.;
  • art. 167, comma 1, l.fall.