Il termine per impugnare non decorre sempre dalla comunicazione dell'aggiudicazione

Claudio Fanasca
18 Ottobre 2019

Il termine decadenziale di trenta giorni per l'impugnazione del provvedimento di aggiudicazione non decorre sempre dal momento della relativa comunicazione, ben potendo essere incrementato di un numero di giorni pari a quello necessario affinché il soggetto che si ritenga leso dall'aggiudicazione possa avere piena conoscenza del contenuto dell'atto e dei relativi profili di illegittimità, ove questi non siano oggettivamente evincibili dalla mera comunicazione.

Il caso. L'impresa seconda classificata in una gara per l'affidamento di un appalto di servizi in ambito sociale ha impugnato l'aggiudicazione disposta in favore di altra concorrente, procedendo con la notifica del ricorso entro il termine decadenziale di trenta giorni decorrente non già dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione, bensì da quella successiva riferita alla trasmissione del provvedimento vero e proprio richiesto con apposita istanza di accesso agli atti. La stazione appaltante e l'aggiudicataria controinteressata si sono costituite in giudizio eccependo, tra le altre cose, la irricevibilità del gravame siccome tardivamente notificato.

La questione. La questione sottoposta all'esame del TAR concerne la tempestività o meno della notifica del ricorso proposto per la impugnazione del provvedimento di aggiudicazione eseguita oltre il termine di trenta giorni dalla relativa comunicazione, allorché quest'ultima sia inidonea a rendere evincibili i contenuti dell'atto e, soprattutto, i profili di potenziale illegittimità.

La soluzione. La comunicazione del provvedimento di aggiudicazione è l'unico atto di per sé in grado di consegnare alla parte che da quest'ultima si ritenga leso quegli elementi di conoscenza sul suo contenuto, non necessariamente desumibili dagli atti endo-procedimentali assunti nel corso della gara, che appaiono essenziali per la predisposizione di una impugnazione rituale; si pensi, in particolare, alla necessità di notificare il ricorso ai controinteressati individuati nel provvedimento, nonché di articolare le censure in base all'ordine di graduatoria nel quale si è collocato il ricorrente ovvero ancora di dedurre i vizi relativi al contenuto dello stesso provvedimento di aggiudicazione (in termini, Cons. St., Sez. III, 11 ottobre 2018, n. 5859). Sennonché, come chiarito anche dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (cfr. sentenza 8 maggio 2014, causa C-161/13), i ricorsi efficaci contro le violazioni delle disposizioni applicabili in materia di aggiudicazione di appalti pubblici possono essere garantiti soltanto se i termini imposti per proporre tali ricorsi comincino a decorrere dalla data in cui il ricorrente è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza della pretesa violazione di dette disposizioni, non costituendo la possibilità prevista dall'art. 43 c.p.a. di proporre motivi aggiunti sempre un'alternativa valida di tutela giurisdizionale effettiva; in tal caso, del resto, il concorrente sarebbe costretto ad impugnare il provvedimento di aggiudicazione senza conoscere, in quel momento, i motivi che giustificano tale ricorso. Il termine di trenta giorni per l'impugnativa del provvedimento di aggiudicazione, quindi, non decorre sempre dal momento della comunicazione ma può essere incrementato di un numero di giorni pari a quello necessario affinché il soggetto (che si ritenga) leso dall'aggiudicazione possa avere piena conoscenza del contenuto dell'atto e dei relativi profili di illegittimità, ove questi non siano oggettivamente evincibili dalla richiamata comunicazione (cfr. Cons. St., Sez. V, 20 settembre 2019, n. 625; Id., Sez. V, 12 settembre 2019, n. 6064 e 13 febbraio 2017, n. 592). Applicando tali principi al caso in esame, il TAR ha ritenuto che il termine di trenta giorni per impugnare non potesse decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento di aggiudicazione in quanto il succinto contenuto di tale nota (che si limitava a comunicare l'intervenuta aggiudicazione senza aggiungere e precisare null'altro) non garantiva al ricorrente una piena percezione dei contenuti essenziali dell'atto, non consentendogli di ricavare le informazioni necessarie per proporre il ricorso; piena conoscenza che invece risulta essersi concretizzata soltanto a seguito della trasmissione al ricorrente del provvedimento di aggiudicazione in sede di accesso agli atti di gara.

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