Non è valida la nomina via PEC del difensore di fiducia
16 Ottobre 2019
Nomina del difensore e istanza di rinvio via PEC. Il Tribunale di Lanciano revocava l'indulto all'imputato, dopo aver rigettato l'istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento richiesta da un avvocato che si era qualificato come difensore di fiducia del condannato. A tale ultimo riguardo, rilevava che la nomina non era mai pervenuta e neppure era stata depositata nel procedimento, a nulla valendo che fosse contenuta in un diverso e autonomo procedimento di esecuzione. Avverso tale ordinanza, ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato lamentando una lesione del diritto di difesa nel procedimento camerale poiché era stata disattesa dal giudice dell'esecuzione l'istanza di rinvio dell'udienza inviata a mezzo PEC, aggiungendo che la sua nomina come difensore di fiducia risultava parimenti trasmessa con posta elettronica certificata. Il ricorrente, pur conoscendo l'orientamento giurisprudenziale per cui il rinvio del processo in caso di legittimo impedimento del difensore non si applica ai procedimenti in camera di consiglio ex art. 127 c.p.p., ha invitato la Corte a rimeditare tale indirizzo alla luce dell'esigenza di garantire anche nei procedimenti di cui sopra la necessaria partecipazione del difensore, dando anche in tali casi rilevanza al legittimo impedimento.
Le modalità legali di nomina non ammettono equipollenti. La Suprema Corte, ritenendo infondato il ricorso, ha osservato che non soltanto la richiesta di rinvio, ma anche la nomina fiduciaria risultava inviata a mezzo PEC. In proposito ha chiarito che la nomina del difensore di fiducia deve essere fatta con dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata (art. 96 c.p.p.). Tale formalità non ammette equipollenti e, in particolare, non è prevista la trasmissione telematica tramite PEC, poiché tale forma di comunicazione garantisce soltanto la provenienza della missiva, ma non l'originalità della firma e della sottoscrizione del documento allegato. La giurisprudenza, invero, ha già avuto modo di affermare che «la nomina del difensore di fiducia (…) deve essere eseguita in forme tali da non consentire dubbi o incertezze sull'individuazione della persona incaricata dell'ufficio e sul procedimento per il quale la nomina viene disposta». |