Opere aggiuntive e interventi di valorizzazione del progetto

Roberto Fusco
22 Ottobre 2019

Il divieto di attribuzione di un punteggio alle opere aggiuntive previsto all'art. 95, comma 14-bis, d.lgs. n. 50/2016, non si applica agli interventi che costituiscono meri accorgimenti progettuali finalizzati alla valorizzazione ed alla implementazione dell'opera in senso estetico e/o prestazionale e che non modifichino sostanzialmente l'identità e le dimensioni della stessa.

La sentenza si sofferma sul concetto di opera aggiuntiva e sui limiti che del suo apprezzamento da parte della stazione appaltante.

In primo luogo, il Collegio esclude che all'offerta comprendente opere ritenute aggiuntive possa essere comminata la sanzione dell'esclusione. L'art. 95, comma 14-bis, d.lgs. n. 50 del 2016, infatti, non prevede l'esclusione dalla gara, ma impedisce alla stazione appaltante di attribuire alle opere aggiuntive un apposito punteggio.

Secondariamente, viene delineata la differenza tra un'opera aggiuntiva e una miglioria rispetto all'opera descritta dal progetto esecutivo. Per opera aggiuntiva si deve intendere un intervento che modifica in senso quantitativo e/o qualitativo l'identità strutturale e/o funzionale dell'opera oggetto dell'appalto. Le migliorie (o varianti) all'opera, invece, sono gli accorgimenti progettuali volti alla valorizzazione ed alla implementazione dell'opera, in senso estetico e/o prestazionale, che non ne modificano sostanzialmente l'identità e le dimensioni.

Ai sensi dell'art. 95, comma 14-bis, d.lgs. n. 50/2016, le opere nuove non possono essere valutate dalla stazione appaltante in quanto sono idonee a falsare il confronto concorrenziale. Le migliorie, invece, sono compatibili con il divieto di cui al citato art. 95, comma 14-bis, purché contenute nei limiti stabiliti dalla lex specialis

Richiamando una recente sentenza (T.A.R. Veneto, sez. I, 26 agosto, 2019, n. 938), con riguardo a tale divieto, il Collegio ricorda che «la ratio di fondo che ha ispirato la novella legislativa è piuttosto evidente: si è inteso evitare che, a fronte di procedure indette sulla base del progetto esecutivo (come di regola avviene ai sensi dell'art. 59 del 'Codice'), l'aggiudicazione possa essere disposta - come per il passato è spesso avvenuto - premiando elementi di carattere avulso rispetto al proprium della procedura. Pertanto, le uniche opere aggiuntive non valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio sono quelle che rappresentano un elemento estraneo all'ordinario sviluppo dell'opera per come essa è definita dall'Amministrazione nella lex specialis di gara».

Nel caso di specie, sia l'offerta della seconda classificata, che quella dell'aggiudicataria, non modificano sostanzialmente la struttura e/o la funzione dell'opera, né alterano la natura dell'intervento descritto nel progetto a base di gara, ma inseriscono elementi del tutto accessori sotto il profilo quantitativo e del relativo valore economico.

Pertanto, trattandosi di elementi progettuali che non modificano sostanzialmente l'oggetto dell'appalto, ma che ottimizzano il risultato finale dell'intervento di risanamento strutturale sotto il profilo della fruibilità e dell'impatto estetico ed architettonico, gli stessi elementi risultano compatibili con il divieto di cui all'art. 95, comma 14-bis.

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