Clausola sociale e obblighi dell'impresa aggiudicataria

Roberto Fusco
22 Ottobre 2019

La c.d. clausola sociale, prevista dall'art. 50, d.lgs. n. 50/2016, deve essere interpretata conformemente ai principi europei e nazionali in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza. Essa non comporta pertanto l'obbligo per l'impresa aggiudicataria di assumere a tempo indeterminato e in forma automatica e generalizzata il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria, in quanto l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente (nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto) deve essere armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante.

La c.d. clausola sociale prevista all'art. 50, d.lgs. n. 50/2016 – clausola volta a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato dall'impresa precedentemente affidataria – deve essere interpretata conformemente al principio di libertà di iniziativa imprenditoriale, risultando altrimenti lesiva della concorrenza, con l'effetto di scoraggiare la partecipazione alla gara dei potenziali partecipanti.

Con la sentenza in commento viene ripresa e confermata quella giurisprudenza europea e nazionale secondo la quale detto istituto non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale impiegato. Il riassorbimento dei lavoratori (in precedenza alle dipendenze dell'appaltatore uscente), nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'operatore economico subentrante nell'appalto.

A tutela dei lavoratori che non trovano adeguata collocazione nell'organigramma del nuovo aggiudicatario – e che non vengano nemmeno impiegati dall'appaltatore uscente in altri settori – l'ordinamento prevede delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali.

Pertanto, la c.d. clausola sociale non comporta alcun obbligo per l'impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria (cfr. Cons. St., sez. III, 5 maggio 2017, n. 2078), bensì, avuto riguardo alla tipologia del servizio affidato, legittima un'attenta selezione dei soggetti da ricomprendere nel piano di assorbimento del personale.

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