L’imputazione alle società concorrenti dei gravi illeciti professionali posti in essere dalle persone che agiscono in loro nome e per loro conto

Redazione Scientifica
22 Ottobre 2019

La diversa natura delle condotte ascrivibili ai gravi illeciti professionali impone di differenziare (come avvenuto nelle Linee Guida Guida ANAC n. 6 nella versione aggiornata con...

La diversa natura delle condotte ascrivibili ai gravi illeciti professionali impone di differenziare (come avvenuto nelle Linee Guida Guida ANAC n. 6 nella versione aggiornata con la Deliberazione del Consiglio n. 1008 dell'11 ottobre 2017) le ipotesi in cui le condotte sono imputabili direttamente all'operatore economico persona giuridica (es. le risoluzioni contrattuali, le penali, le annotazioni nel casellario informatico dell'ANAC), da quelle in cui i comportamenti sono, invece, riferibili soltanto indirettamente all'impresa, in quanto posti in essere da persone fisiche che agiscono in nome e per conto della stessa. In quest'ultimo caso, la ricorrenza della causa ostativa deve essere accertata nei confronti dei soggetti legittimati ad agire in rappresentanza della società e, quindi, dei soggetti individuati all'art. 80, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, sulla base del principio dell'immedesimazione organica, che consente l'imputazione all'ente delle azioni poste in essere dai propri organi nel suo interesse. Diversamente opinando resterebbero impunite tutte quelle condotte illecite che presuppongono un'azione umana.

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