CNF: ammesso l'uso della PEC nel procedimento disciplinare
23 Ottobre 2019
Provvedimento disciplinare trasmesso via PEC. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltagirone deliberava la cancellazione di un avvocato dalla Sezione Speciale dell'Albo ritenendo illegittimo il titolo di abilitazione professionale di cui egli era in possesso. Il provvedimento veniva notificato via PEC al legale che proponeva ricorso innanzi al CNF.
Validità della comunicazione telematica. Il Consiglio Nazionale Forense osserva che la notifica a mezzo PEC, anziché a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario, non costituisce motivo di nullità o improcedibilità del giudizio. Infatti, il Consiglio ricorda un principio già stabilito dalla Cassazione (Cass. sez. un., n. 16993/2017) con riferimento ad analoga eccezione relativa alla notificazione mediante PEC di una decisione di archiviazione di procedimento disciplinare, ai sensi del quale «superato è anche il pregresso riferimento alla sola notifica a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario, stante la peculiarità propria del giudizio di legittimità per il quale la notifica a mezzo di PEC, nella specie adottata dal COA, è valida secondo la regola generale sancita dall'art. 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53 (Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali), comunque sopravvenuta anche all'art. 66 della previgente I.p.f.». |