Anche la conoscenza dell’atto di proroga dell’affidamento fa scattare il termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione

Guglielmo Aldo Giuffrè
23 Ottobre 2019

Il termine per l'impugnazione dell'aggiudicazione definitiva da parte dei concorrenti non aggiudicatari inizia a decorrere dal momento in cui essi hanno ricevuto apposita comunicazione della medesima o ne hanno comunque avuto conoscenza, e non dal momento, eventualmente successivo, in cui la stazione appaltante abbia concluso con esito positivo la verifica del possesso dei requisiti di gara in capo all'aggiudicatario. Anche la sicura conoscenza dell'avvenuta proroga è sufficiente a rendere certa la conoscenza dell'aggiudicazione da parte della controinteressata, con conseguente decorrenza a partire da tale data del termine per la relativa impugnazione.

La fattispecie. Con ricorso proposto dinanzi al Tar Lazio, sede di Roma, la ricorrente l'annullamento dell'aggiudicazione relativa al servizio di fornitura a noleggio e di gestione di sistemi di terapia antidecubito a pressione dinamica alternata per le strutture della Asl Roma 2, in favore della controinteressata, nonché la declaratoria di inefficacia del contratto, ex art. 122 c.p.a., ove stipulato, e il risarcimento dei danni, in via prioritaria in forma specifica, attraverso l'aggiudicazione e la stipula del relativo contratto, e in via subordinata per equivalente.

Il Tar dichiarava irricevibile il ricorso e la sentenza veniva appellata, contestando l'erroneità della declaratoria di irricevibilità del ricorso di primo grado e riproponendo i motivi assorbiti dal Tar a seguito della decisione in rito.

La decisione. Il Collegio, chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare di sospensiva dell'atto impugnato, ha deciso di definire immediatamente il giudizio nel merito con sentenza in forma semplificata, ritenendo l'appello palesemente infondato.

In particolare, il Collegio ha osservato che il termine per l'impugnazione dell'aggiudicazione definitiva da parte dei concorrenti non aggiudicatari inizia a decorrere dal momento in cui essi hanno ricevuto la comunicazione o ne hanno comunque avuto conoscenza, e non dal momento, eventualmente successivo, in cui la stazione appaltante abbia concluso con esito positivo la verifica del possesso dei requisiti di gara in capo all'aggiudicatario.

Secondo la Sezione non rileverebbe la circostanza che l'aggiudicazione definitiva sia stata conosciuta solo successivamente, essendo assorbente la circostanza che la ricorrente fosse comunque venuta a conoscenza – attraverso la delibera pubblicata sul sito internet della stazione appaltante – non solo che il suo affidamento del servizio era stato prorogato sino al 28 febbraio 2019 ma anche che lo stesso era stato aggiudicato alla controinteressata.

Afferma il Collegio, infatti, che la sicura conoscenza dell'avvenuta proroga per un bimestre del rapporto contrattuale rende altrettanto sicura la conoscenza dell'aggiudicazione alla controinteressata, per essere le due statuizioni previste nella stessa delibera, peraltro, come si è detto, pubblicata sul sito internet.

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