È illegittima l’escussione della cauzione provvisoria intervenuta dopo la scadenza del periodo di vincolatività dell’offerta

24 Ottobre 2019

Salvo che il bando di gara non disponga diversamente, l'escussione della garanzia provvisoria è illegittima per tardività, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del D.lgs. n. 50 del 2016, se richiesta oltre 180 giorni dopo la presentazione dell'offerta.

Il Caso. Un Consorzio stabile, escluso dalla gara dopo che una stazione appaltante aveva accertato l'irregolarità contributiva della consorziata designata, ha proposto ricorso contestando la richiesta di escussione della polizza fideiussoria.

A dir della ricorrente, il suddetto incameramento era illegittimo per tardività, in quanto la garanzia aveva perso efficacia, essendo trascorsi 30 giorni dall'aggiudicazione ad altra impresa, come previsto dal contratto stipulato con la società assicuratrice, ed oltre 180 giorni dalla presentazione dell'offerta, nonostante quanto stabilito dall'articolo 93, comma 5, del decreto legislativo n. 50/2016, ai sensi del quale «...la garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento...».

La soluzione. Il T.A.R. ha accolto il ricorso, riconoscendo l'illegittimità dell'escussione della cauzione provvisoria. La richiesta di incameramento, infatti, era tardiva:

a) rispetto al sopra menzionato contratto di assicurazione, secondo cui l'efficacia della garanzia cessava automaticamente qualora il contraente non risultava aggiudicatario o secondo in graduatoria, estinguendosi comunque ad ogni effetto trascorsi 30 giorni dall'aggiudicazione della gara ad altra impresa;

b) rispetto alla previsione dell'articolo 93 del Codice degli Appalti (richiamato pure dal citato contratto), che sancisce un'efficacia della garanzia di almeno 180 giorni, decorrente dalla data di presentazione dell'offerta. Peraltro, nella fattispecie, il disciplinare non prevedeva un termine più lungo di 180 giorni, circostanza che avrebbe esteso la vincolatività dell'offerta presentata dal concorrente.

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