Il dies a quo per la proposizione del ricorso decorre dalla comunicazione dell’aggiudicazione anche se definita erroneamente “provvisoria”

Davide Cicu
24 Ottobre 2019

L'errata denominazione da parte dell'Amministrazione appaltante dell'atto di aggiudicazione non consente al concorrente, interessato all'impugnazione, di eludere i termini decadenziali per la proposizione del ricorso avverso detto provvedimento ne' di invocare alcun errore scusabile, in relazione alla denominazione dell'atto.

L'aggiudicazione. Va premesso che il Legislatore, con l'introduzione dell'art. 32 del D.lgs. n. 50 del 2016, ha eliminato la tradizionale categoria dell'aggiudicazione provvisoria, individuando chiaramente, da una parte, la mera proposta di aggiudicazione adottata dal seggio di gara (che ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. n. 104 del 2010 non costituisce provvedimento impugnabile), e, dall'altra, l'aggiudicazione tout court, cioè il provvedimento conclusivo della procedura: da quest'ultimo atto, pertanto, decorrono i termini decadenziali per la proposizione del gravame innanzi al Giudice amministrativo competente.

Quid iuris: e se la PA denomina malamente l'aggiudicazione come atto interinale? Secondo il Consiglio di Stato, se l'atto conclusivo della gara viene erroneamente qualificato dalla Stazione Appaltante come aggiudicazione provvisoria, l'anzidetta mera denominazione ivi riportata non incide sul «chiaro portato contenutistico dello stesso che, alla luce della disciplina applicabile non può che essere inteso quale aggiudicazione, perciò da sottoporre a immediata impugnazione, non essendo in alcun modo detto provvedimento accostabile - neanche alla luce degli elementi condizionanti nello stesso riportati - a semplice proposta di aggiudicazione».

L'orientamento costante dei Giudici di Palazzo Spada: l'inapplicabilità dell'errore scusabile. Il Giudice Amministrativo, con la decisione in esame, ha quindi escluso l'applicabilità dell'istituto di cui all'art. 37 del D.lgs. n. 104 del 2010 per l'assenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto e di gravi impedimenti di fatto: il ricorso giudiziale è irricevibile.

Vige difatti un principio di c.d. auto-responsabilità in capo al concorrente, cioè «le erronee indicazioni contenute nel provvedimento non possono consentire di porre nel nulla l'intervenuto superamento dei termini decadenziali per l'introduzione del ricorso anche solo ai fini dell'errore scusabile, per la fondamentale considerazione della condizione di soggetto professionale degli operatori che concorrono alle gare, proprio perché, a partire dall'ingresso in vigore del D.lgs. n. 50 del 2016, la figura dell'aggiudicazione provvisoria risulta ormai espunta dall'ordinamento».

Oltretutto, è irrilevante la circostanza secondo cui la provvisorietà dell'aggiudicazione è affermata in relazione alla mera subordinazione della stessa alle verifiche antimafia, nonché all'approvazione del progetto migliorativo dell'impresa da parte degli organi competenti: difatti, sempre secondo i Giudici di Palazzo Spada, entrambi gli anzidetti elementi, lungi dall'incidere sulla natura o sui contenuti propri del provvedimento, interesserebbero esclusivamente il profilo dell'efficacia dello stesso, quale profilo inidoneo ad interferire con l'intrinseca lesività dell'aggiudicazione.

In altri termini, l'atto di aggiudicazione, nella vicenda in esame, non poteva in alcun modo confondersi con la mera proposta di aggiudicazione.

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