Spaccio di stupefacenti. La fuga dalle forze dell'ordine non può essere considerata indice di colpevolezza
25 Ottobre 2019
Con la sent. n. 43262/2019, la Terza Sezione della Cassazione ha confermato un orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, per cui il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dall'art. 73, comma 1-bis, lett. a) d.P.R. n. 309/1990 non può di per sé solo costituire prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, ma può comunque legittimamente concorrere a fondare tale conclusione ove considerato unitamente ad altri elementi (cfr. Cass. pen., Sez. VI, 6 marzo 2013, n. 11025). Nel caso concreto, inoltre, la Cassazione non ha ritenuto elemento pertinente il dato della fuga tentata dall'imputato alla vista dei militari, illogicamente letto, invece, nella sentenza impugnata come elemento univocamente indicativo della destinazione dello stupefacente al consumo altrui quando, come noto, già la sola detenzione per consumo personale espone il detentore a conseguenze personali rilevanti sia pure sotto il profilo di mera illiceità amministrativa, come chiarito dalle Sezioni Unite, con la pronuncia n. 21832/2007. |