Riconoscimento della continuazione esterna: in sede di cognizione l’imputato ha l’onere di produrre copia delle sentenze rilevanti
22 Ottobre 2019
Con la sent. n. 41063/2019, la Terza Sezione della Cassazione ha aderito all'orientamento giurisprudenziale maggioritario, e, più recente, per cui l'imputato che richiede nel giudizio di cognizione il riconoscimento della continuazione con reati già giudicati non può limitarsi a indicare gli estremi delle sentenze rilevanti a tal fine, ma ha l'onere di produrne copia, non essendo applicabile in via analogica la disposizione di cui all'art. 186 disp. att. c.p.p. dettata per la sola fase esecutiva, atteso che l'imputato è necessariamente assistito da un difensore, sul quale incombe l'onere di produrre elementi posti a fondamento dell'istanza e l'acquisizione di ufficio dei provvedimenti comporterebbe il rinvio del giudizio senza sospensione del decorso del termine di prescrizione (cfr. Cass. pen., Sez. II, 17 aprile 2018, n. 49082; Cass. pen., Sez. VI, 6 febbraio 2018, n. 19487; Cass. pen., Sez. VI, 13 ottobre 2017, n. 51689; Cass. pen., Sez. V, 17 dicembre 2014, n. 9277; Cass. pen., Sez. V, 22 ottobre 2014, n. 2795; Cass. pen., Sez. II, 14 febbraio 2014, n. 9275; Cass. pen., Sez. II, 12 giugno 2012, n. 35600). |