Sulla nozione di “nocumento” in materia di trattamento illecito di dati personali
22 Ottobre 2019
Con la sent. n. 41604/2019, la Terza Sezione della Cassazione ha sposato la linea interpretativa che vede la nozione di nocumento in relazione al reato di cui all'art. 167 del d.lgs. n. 196/2003, in materia di trattamento illecito di dati personali, costituisce, per la sua omogeneità rispetto all'interesse leso, e la sua diretta derivazione causale della condotta tipica, un elemento costitutivo del reato e non una condizione obiettiva di punibilità, con la conseguenza che esso deve essere previsto e voluto indipendentemente dal fatto che costituisca o si identifichi con il fine dell'azione (cfr. Cass. pen., Sez. III, 5 febbraio 2015, n. 40103). La Cassazione ha anche preciso il contenuto del nocumento, per cui con tal termine deve intendersi il pregiudizio giuridicamente rilevante di qualsiasi natura, patrimoniale o non patrimoniale, subito dal soggetto cui si riferiscono i dati protetti oppure da terzi quale conseguenza dell'illecito trattamento. |