Turbativa d’asta in caso di collegamento tra i candidati e onere probatorio alla luce della giurisprudenza europea
17 Settembre 2019
Ai fini dell'integrazione dell'elemento oggettivo del reato di turbativa d'asta, in ossequio alla massima estensione del principio del favor partecipationis operato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, non è sufficiente dimostrare l'esistenza di un collegamento o controllo, formale o sostanziale, tra due imprese partecipanti separatamente alla medesima procedura di gara, occorrendo la prova oltre ogni ragionevole dubbio dell'accordo collusivo tra le stesse circa i contenuti delle offerte e il conseguente effetto tossico sul corretto svolgimento della gara. |