Notifiche telematiche nel processo tributario e principio del tempus regit actum

Redazione scientifica
28 Ottobre 2019

Nel Lazio il PTT è entrato in vigore dal 15 aprile 2017 e, alla stregua del principio del tempus regit actum, le modalità telematiche di notifica trovano applicazione ai singoli atti compiuti a decorrere da tale data, anche se il processo è iniziato prima.

Notifica telematica dell'appello. La CTR del Lazio dichiarava inammissibile l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate contro la decisione della CTP di Roma che aveva accolto il gravame proposto da un contribuente contro il sollecito di pagamento emesso dall'Agente di riscossione. In particolare, la CTR sosteneva che, essendo stato il ricorso in primo grado notificato prima dell'entrata in vigore del PTT, la notifica dell'appello a mezzo PEC era inesistente in quanto difforme dal modello legale. Avverso tale decisione le Entrate propongono ricorso per cassazione.

Avvio del PTT nella Regione Lazio. La Cassazione, reputando fondati i motivi di ricorso, sottolinea che, in tema di processo tributario, inizialmente le notifiche a mezzo PEC degli atti processuali erano previste in via sperimentale solo a decorrere dal 1° dicembre 2015 e solamente dinanzi alle Commissioni Tributarie della Toscana e dell'Umbria. Poi, con d.m. del 14 dicembre 2016, il processo tributario telematico è entrato in vigore anche nelle altre Regioni con diverse cadenze temporali.
Per quanto riguarda il Lazio (Regione che interessa nel caso in esame) il PTT è entrato in vigore dal 15 aprile 2017 e, per il principio del tempus regit actum, le modalità telematiche di notifica trovano applicazione ai singoli atti compiuti a decorrere dalla sopradetta data, anche se il processo è iniziato prima.
Dunque, nella vigenza del PTT, l'appello proposto via PEC dalle Entrate il 19 luglio 2017 è ritualmente notificato. Chiarito ciò, la Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla CTR del Lazio per un nuovo esame in diversa composizione.

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